TAR Lombardia, Brescia, sentenza 1° ottobre 2024, n. 773
L’art. 11, co. 3 e 4 del d.lgs. n. 36/2023 – che consente all’operatore economico di applicare un altro CCNL, diverso da quello indicato nel bando di gara – non può essere interpretato in modo restrittivo, poiché comporterebbe una ingiustificata limitazione della libertà di organizzazione aziendale