Come noto il 15 gennaio 2014 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, dal quale scaturisce l’Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro, ASSE.CO.
L’argomento, subito dopo e pur in attesa di conoscere le modalità operative, è stato già affrontato su questo Bollettino evidenziando validamente posizioni diverse (si veda A. Caruso, P. Rausei, ASSE.CO. al via: ma è vera asseverazione?, in Bollettino ADAPT, 2014, n. 3 così come si veda P. Stern, Il sistema di asseverazione dei Consulenti del lavoro: Asse. Co., in Bollettino ADAPT, 2014, n. 4).
L’impatto della nuova asseverazione è tutta da misurare, soprattutto nel momento in cui più voci invocano semplificazione, ma uno dei principali dubbi è come esso si pone nei confronti della “certificazione dei rapporti di lavoro”. Sicuramente “alternativi” per cui il quadro sinottico che segue vuole tendere a porre in evidenza i due “istituti” nella speranza che ciò sia utile. Al quadro sinottico segue la normativa di riferimento ivi compreso il protocollo d’intesa con i richiami (anche in termini di sanzioni) previsti.
Nella consapevolezza che rimangono da chiarire alcuni aspetti dell’ASSE.CO. che attengono in primo luogo al ruolo di “asseveratore” e alla sua responsabilità e ciò in quanto, in buona percentuale, pur svolgendo per l’impresa il servizio di payroll, non è presente in azienda al fine di avere contezza che gli elementi retributivi inseriti nel LuL siano rispondenti alle prestazioni. O ancor più allorquando deve dichiarare “che l’impresa è in possesso dei requisiti di rilascio del DURC” nella considerazione che per esso sono richiesti elementi diversi dalla mera regolarità contributiva (quali quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro pure previste nelle richiamate disposizioni in materia, … D.M. 24 ottobre 2007 gestito in azienda da altro consulente per la sicurezza). Chiarimenti, che potranno trovare spazio nella regolamentazione operativa, per superare preoccupazioni di responsabilità. Elementi questi, salvo l’ipotesi di errore tecnico in merito alla qualificazione del rapporto, non presenti nella certificazione.
Sul piano ispettivo la Direttiva Sacconi indicava che «Nella propria opera di direzione e coordinamento la Direzione Generale per l’attività ispettiva dovrà tenere conto, anche al fine di ottimizzare le risorse disponibili, della presenza di … forme di controllo istituzionale alternative (come le sedi di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto), riservando una particolare attenzione alle situazioni che sono totalmente esenti da controllo o verifica preventiva» divenendo più incisivo nelle Verifiche sulle collaborazioni coordinate e continuative e sulle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro laddove precisava di «concentrare l’accertamento ispettivo esclusivamente su quelli che non siano già stati sottoposti al vaglio di una delle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in quanto positivamente certificati o ancora in fase di valutazione, salvo che non si evinca con evidenza immediata e non controvertibile la palese incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro». Negli appalti poi impegnava a svolgere «L’attività investigativa, …sui contratti che non sono stati oggetto di certificazione».
Nell’ultima Direttiva Giovannini (per un approfondimento si veda Anna Rita Caruso e Pierluigi Rausei, Il nuovo codice deontologico per gli ispettori del Ministero del lavoro, Working Paper ADAPT, 2014, n. 149) non si rinviene alcun riferimento né alla certificazione né, forsanche perché emanata lo stesso giorno della sottoscrizione del protocollo sull’asseverazione, all’Asse.Co. salvo che l’una e l’altra siano da ricondurre all’art. 4 (Programmazione dell’attività) prevedendo che «Il personale ispettivo osserva il programma di lavoro realizzato secondo le specifiche modalità impartite dall’Amministrazione» le cui indicazioni … sono da considerarsi formale disposizione nonché, ordine di servizio …. Programmazione che, a mente dell’art. 14, 1° comma, l. d) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 in vigore dal 24 dicembre 2013, investe anche il personale ispettivo degli Enti Pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie.
La conversione del decreto-legge potrebbe costituire occasione per dar piena forza legale (al pari della certificazione dei rapporti di lavoro giusta la previsione ex-art. 5, let. e) legge n. 30/2003) all’asseverazione per tenerne conto in sede di programma di lavoro, e non solo. D’altronde la stessa “White List” (art. 4) imporrebbe una previsione normativa al pari della medesima prevista per i fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1 commi 52 – 56; DPCM 18 aprile 2013, in G.U. del 15 luglio 2013). Una previsione normativa che, superati i dubbi operativi, potrebbe, nell’ottica della semplificazione, sostituire il DURC al pari della certificazione antimafia per le imprese iscritte nell’elenco dell’art. 4 (vedi normativa cit.).
Quadro sinottico | ||
Certificazione dei contratti di lavoro | Asseverazione di conformità –ASSE.CO. | |
normativa | d.lgs. 10.9.2003, n. 276 – Titolo VIII – Procedure di certificazione Capo I – Certificazione dei contratti di lavoro – Artt. 75 e segg. | Protocollo di intesa 15.1.2014 |
finalità | ridurre il contenzioso in materia di lavoro certificazione dei contratti di lavoro; il contenzioso in materia di | al fine realizzare un più efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili, … l’attività di vigilanza sarà orientata in via assolutamente prioritaria nei confronti delle imprese prive della ASSE.CO. |
ambito di applicazione | la certificazione riguarda i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro. Estesa alla procedura di certificazione all’atto di deposito del regolamento interno riguardante la tipologia dei rapporti attuati da una cooperativa | l’Asseverazione osserva i rapporti di lavoro avuto riguardo alle materie indicate nell’allegato tecnico (rispetto delle regole sul Lavorominorile, Tempi di lavoro, Lavoro “nero”, Salute e sicurezza del lavoro, sui Contratti collettivi di lavoro e sui requisiti di rilascio del DURC) |
efficacia | l’atto di certificazione ha piena forza legale (art. 5, let. e) legge n. 30/2003) i cui effetti permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari. (art. 79 del d.lgs. 276/2003) | al fine realizzare un più efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili, orienterà l’attività di vigilanza in via assolutamente prioritaria nei confronti delle imprese prive della ASSE.CO. |
validità annuale, con verifica quadrimestrale, salvo il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito l’emissione e salvo che non intervenga specifica richiesta di intervento, indagine demandata dall’A.G. o da altra Autorità amministrativa, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente. | ||
organi preposti | abilitate alla certificazione sono le “Commissioni di certificazione” istituite presso il Ministero del Lavoro, consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro, enti bilaterali, direzione provinciale del lavoro ed università pubbliche/private e fondazioni universitarie; | l’ASSE.CO. è rilasciata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, anche per il tramite della Fondazione Studi, entro 30 giorni dall’istanza (in attesa del regolamento) |
procedura | carattere volontario e sperimentale della procedura di certificazione (art. 5, let. a) legge n. 30/2003) e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta in comune dalle parti; | su istanza volontaria del datore di lavoro che intende ottenere l’asseverazione … presentata al Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, anche a mezzo di Consulente del lavoro appositamente delegato. |
ricorsi | contro l’atto di certificazione, le parti del contratto di lavoro e terzi possono proporre ricorso presso l’autorità giudiziaria nei seguenti casi: erronea qualificazione del contratto; difformità, vizi del consenso | |
profili di responsabilità | può sussistere nell’ipotesi di errore tecnico in merito alla qualificazione del rapporto | Il datore di lavoro, il soggetto delegato alla gestione del personale nonché il Consulente del Lavoro che rilasciano dichiarazioni non veritiere, a corredo dell’istanza, sono responsabili penalmente ai sensi del d.P.R.. n. 445/2000. |
la responsabilità del prestatore d’opera intellettuale è regolata in generale dall’art. 1176 cod. civ. (cui si collega l’attenuazione di cui all’art. 2236 c.c.), in particolare 2° co., il quale fa obbligo al professionista di usare la diligenza media, da valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. La colpa professionale (negligenza, imperizia o imprudenza) deve essere pertanto valutata |
DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
Titolo VIII PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE Capo I Certificazione dei contratti di lavoro Art. 75 Finalità Testo in vigore dal 24-11-2010; modificato con l’art. 18, comma 1) del Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (in G.U. 11/10/2004, n. 239) e con l’art. 30, comma 4) della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n. 243 alla G.U. 09/11/2010, n. 262) 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo.
Art. 76 Organi di certificazione Testo in vigore dal 24-11-2010; l’art. 1, comma 256, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (in SO n. 211 alla G.U. 29/12/2005, n. 302) ha disposto con la lettera a) l’introduzione delle lettere c-bis) e c-ter) al comma 1 e con la lettera b) l’introduzione del comma 1-bis; l’art. 30, comma 5, della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n. 243 alla G.U. 09/11/2010, n. 262) ha disposto la modifica dell’art. 76, comma 1, lettera c-ter. 1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso: a) gli enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell’ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale; b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto; c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell’albo di cui al comma 2, esclusivamente nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro; c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque unicamente nell’ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l’attribuzione a quest’ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi.
1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le università sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, della università e della ricerca. Per ottenere la registrazione le università sono tenute a inviare, all’atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di certificazione.
Art. 77. Competenza Testo in vigore dal 24-10-2003 1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l’istanza di avvio della procedura di certificazione presso le commissioni di cui all’articolo 76, comma 1, lettera b), le parti stesse devono rivolgersi alla commissione nella cui circoscrizione si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore. Nel caso in cui le parti intendano presentare l’istanza di avvio della procedura di certificazione alle commissioni istituite a iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro. Art. 78. Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche Testo in vigore dal 24-10-2003 1. La procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro. 2. Le procedure di certificazione sono determinate all’atto di costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonché dei seguenti principi: a) l’inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione; b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza; c) l’atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere; d) l’atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione. 3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono essere conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia del contratto certificato può essere richiesta dal servizio competente di cui all’articolo 4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti.
4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche per l’individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono altresì definiti appositi moduli e formulari per la certificazione del contratto o del relativo programma negoziale, che tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro. Art. 79. Efficacia giuridica della certificazione Testo in vigore dal 24-11-2010; l’art. 31, comma 17 la legge 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n. 243 alla G.U. 09/11/2010, n. 262) ha disposto l’introduzione di un secondo comma. Gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari. Gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l’attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita. Art. 80. Rimedi esperibili nei confronti della certificazione Testo in vigore dal 24-11-2010; l’art. 31, comma 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n. 243 alla G.U. 09/11/2010, n. 262) ha disposto la modifica del comma 4. 1. Nei confronti dell’atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l’atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l’autorità giudiziaria di cui all’articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l’atto di certificazione anche per vizi del consenso.
2. L’accertamento giurisdizionale dell’erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell’accordo contrattuale. L’accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa. 3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti alla commissione di certificazione potrà essere valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile.
4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l’atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 del codice di procedura civile. 5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto, può essere presentato ricorso contro l’atto certificatorio per violazione del procedimento o per eccesso di potere. Art. 81. Attività di consulenza e assistenza alle parti Testo in vigore dal 24-10-2003 1. Le sedi di certificazione di cui all’articolo 75 svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro. |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del LavoroProtocollo d’intesa Prot. 31/0000169 del 15/01/2014CONSIDERATO che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mira a realizzare un sistema volto a garantire una maggiore efficienza del mercato del lavoro attraverso una azione di contrasto al lavoro sommerso e irregolare;CONSIDERATO che, nell’ambito della riforma dell’attività ispettiva, assume un particolare rilievo l’attività di prevenzione e promozione della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, anche attraverso soggetti pubblici qualificati che operano nel mercato del lavoro;
CONSIDERATO che l’articolo 30, comma 5, della l. n. 183/2010, nel modificare l’articolo 76, comma 1, lettera c-ter), del d.lgs. n. 276/2003, riconosce il ruolo di terzietà assolto dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro, assegnando ai Consigli Provinciali la facoltà di costituire le commissioni di certificazione dei contratti, nonché di conciliazione e arbitrato dei rapporti di lavoro; CONSIDERATO che in Italia operano circa 1.600.000 imprese con dipendenti, per un totale di circa 13.000.000 di rapporti di lavoro ed i Consulenti del Lavoro assistono circa 1 milione di imprese e gestiscono circa 7.000.000 di rapporti di lavoro; VALUTATA la possibilità per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di operare in sinergia ai fini dello sviluppo e la diffusione della cultura della legalità, definendo un processo di asseverazione di regolarità delle imprese volto ad evidenziare la conformità dei comportamenti delle stesse alle disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale; CONVENGONO QUANTO SEGUE Articolo 1 Asseverazione di conformità – ASSE.CO. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, anche per il tramite della sua Fondazione Studi, rilascia l’Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro – d’ora innanzi definita ASSE.CO. – in relazione alle materie indicate nell’allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente protocollo e con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato instaurati presso i datori di lavoro. Articolo 2 Istanza di rilascio della ASSE.CO. La ASSE.CO. è rilasciata esclusivamente su istanza volontaria del datore di lavoro che intende ottenere l’asseverazione. L’istanza è presentata al Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, anche a mezzo di Consulente del lavoro appositamente delegato. Elementi essenziali dell’istanza sono: a) la dichiarazione di responsabilità, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal datore di lavoro ovvero dal soggetto delegato alla gestione del personale, in ordine alla non commissione di illeciti indicati nell’allegato tecnico di cui all’articolo 1; tale dichiarazione si riferisce all’anno precedente l’istanza; solo per i datori di lavoro che richiedono per la prima volta l’ASSE.CO. la dichiarazione fa riferimento all’assenza di condotte illecite indicate dall’allegato tecnico di cui all’articolo 1 alla data di presentazione dell’istanza; b) la dichiarazione di responsabilità, ai sensi del d.P.R.. n. 445/2000, del Consulente del Lavoro che ha ricevuto l’incarico dal datore di lavoro in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed al rispetto della contrattazione collettiva, così come specificato nell’allegato tecnico di cui all’articolo 1. Tale dichiarazione è rilasciata sulla base delle evidenze documentali in possesso del datore di lavoro e/o del Consulente del Lavoro e tenendo conto delle previsioni dei contratti collettivi che, laddove richiesto dal Legislatore, sono esclusivamente quelli sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; c) l’assenso, da parte del datore di lavoro, circa la pubblicazione dei propri dati nell’elenco di cui all’articolo 3. Articolo 3 Modalità di rilascio della ASSE.CO. La ASSE.CO. è rilasciata, entro 30 giorni decorrenti dalla data dell’istanza, esclusivamente attraverso procedura telematica e previa verifica del rispetto dei presupposti e delle modalità di rilascio di cui all’articolo 1. La ASSE.CO. ha validità annuale dalla data di rilascio salvo il venir meno dei requisiti per il suo rilascio salvo quanto disposto dall’art. 7. Il Consulente del lavoro che ha rilasciato la dichiarazione di cui all’articolo 2 lett. b) verifica, con cadenza quadrimestrale, la permanenza dei presupposti della stessa dichiarazione e, in caso di venir meno degli stessi, ne dà immediata comunicazione al Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. In caso di omissione della predetta comunicazione il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro comunica tempestivamente il fatto all’Ordine provinciale di appartenenza del Consulente del lavoro ai fini dell’apertura del procedimento disciplinare; in tale ipotesi è sospesa la possibilità di rilascio della dichiarazione di cui all’articolo 2, letto b) sino alla conclusione del procedimento stesso. Articolo 4 Elenco delle imprese o studi professionali in possesso della ASSE.CO. L’elenco dei datori di lavoro che hanno ottenuto la ASSE.CO., gestito dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, sarà pubblicato sul sito dello stesso Consiglio nazionale e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sarà liberamente consultabile. L’elenco sarà aggiornato, almeno con cadenza quindicinale, in relazione al possesso dei requisiti di rilascio della ASSE.CO. Articolo 5 Consulenti del Lavoro abilitati e formazione I Consulenti del Lavoro che svolgono l’attività professionale esclusivamente in forma di lavoro autonomo, abilitati al rilascio della dichiarazione di cui all’articolo 2, letto b), saranno esclusivamente quelli in possesso dei requisiti individuati dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro individuerà, per il tramite della Fondazione Studi, i percorsi di formazione obbligatoria dei Consulenti del Lavoro sulle procedure di asseverazione. Eventuali dubbi in ordine ai contenuti delle dichiarazioni indicati dall’articolo 2 letto a) e b), possono essere sottoposti alla Fondazione Studi del Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro che provvederà a rispondere, sentito il Ministero del Lavoro – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva. Articolo 6 Responsabilità Il datore di lavoro, il soggetto delegato alla gestione del personale nonché il Consulente del Lavoro che rilasciano dichiarazioni non veritiere di cui, rispettivamente, all’articolo 2, lett. a) e lett. b), sono responsabili penalmente ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Ai Consulenti del lavoro che, in ragione della falsità della dichiarazione di cui all’articolo 2, lett. b), siano condannati definitivamente per un reato per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, è applicata la sanzione della radiazione dall’albo ai sensi dell’articolo 31 della l. n. 12/1979. Ai Consulenti del lavoro rispetto ai quali è aperto un procedimento disciplinare per le fattispecie di cui al comma precedente, è sospesa la possibilità di rilascio della dichiarazione di cui all’articolo 2, lett. b) sino alla conclusione del procedimento stesso. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro si riserva di valutare ulteriori ipotesi in cui l’apertura del procedimento disciplinare rende opportuna la sospensione della possibilità di rilascio della dichiarazione di cui all’articolo 2, letto b). Dell’adozione dei predetti provvedimenti il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro informa periodicamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Articolo 7 Effetti del rilascio dell’ASSE.CO. La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le priorità fissate dalla Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 3 del d.lgs. n. 124/2004, al fine realizzare un più efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili, orienterà l’attività di vigilanza in via assolutamente prioritaria nei confronti delle imprese prive della ASSE.CO. fatta eccezione delle seguenti ipotesi: – specifica richiesta di intervento; – indagine demandata dall’A.G. o da altra Autorità amministrativa; – controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente. Ferma restando la disciplina vigente in materia di responsabilità solidale, l’asseverazione prevista dalla presente convenzione potrà essere utilizzata nell’ambito degli appalti privati ai fini della verifica della regolarità delle imprese e il personale ispettivo ne tiene conto nell’ambito di eventuali accertamenti. Con successive intese, le parti possono individuare ulteriori ipotesi di applicazione della ASSE.CO. La ASSE.CO può essere utilizzata da soggetti terzi, pubblici e privati, ad ogni fine ritenuto coerente con le finalità perseguite dal presente protocollo e riconducibili al riconoscimento della regolarità dei comportamenti del datore di lavoro in materia di lavoro e legislazione sociale. Articolo 8 Coordinamento Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro istituiscono un tavolo di lavoro congiunto – che si riunirà con cadenza almeno semestrale al fine di monitorare l’attività di rilascio della ASSE.CO., di apportare eventuali integrazioni o modifiche all’allegato tecnico di cui all’articolo 1, nonché di valutare l’opportunità di iniziative congiunte di tipo formativo e informativo. Articolo 9 Pubblicità e trasparenza Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ai fini di pubblicità e trasparenza, si impegnano a diffondere con ogni mezzo di comunicazione il presente protocollo. Articolo 10 Durata del protocollo d’intesa Il presente protocollo ha durata biennale a partire dalla data di sottoscrizione. Prima della data di scadenza del predetto termine, dopo averne verificato gli effetti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro potranno prorogare la durata del protocollo apportando eventuali modifiche ai contenuti dello stesso.
* riferimenti normativi e sistema sanzionatorio Art. 1, comma 622, l. n. 296/2006 622. L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico 2007/2008. Art. 6, comma 1, l. n. 977/1967 E’ vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell’Allegato I. Sanzione Art. 26 . 1. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli … 6, comma 1; … è punita con l’arresto fino a sei mesi. 6. Le sanzioni previste per l’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli … 6, comma 1, si applicano in misura non inferiore alla metà del massimo a chi, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l’avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli. 7. L’autorità competente a ricevere il rapporto con le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l’ordinanza ingiunzione è la direzione provinciale del lavoro. Art. 8, comma 1, l. n. 977/1967 I bambini nei casi di cui all’articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all’attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica. Sanzione Art. 26 2. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli …; 8, commi 1, … è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda fino a lire dieci milioni. 7. L’autorità competente a ricevere il rapporto con le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l’ordinanza ingiunzione è la direzione provinciale del lavoro. 8. Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Art. 15, comma 1, l. n. 977/1967 1. E’ vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto disposto dall’articolo 17. [1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 15, la prestazione lavorativa del minore impiegato nelle attività di cui all’articolo 4, comma 2, può protrarsi non oltre le ore 24. In tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive. 2. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell’azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro]. Sanzione Art. 26 2. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli … 15, comma 1; … è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda fino a lire dieci milioni.. 7. L’autorità competente a ricevere il rapporto con le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l’ordinanza ingiunzione è la direzione provinciale del lavoro. 8. Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Art. 18, 977/1967 Per i ((bambini)), liberi da obblighi scolastici, l’orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali. Per gli adolescenti l’orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Sanzione Art. 26 2. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli … 18; … è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda fino a lire dieci milioni.. 7. L’autorità competente a ricevere il rapporto con le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l’ordinanza ingiunzione è la direzione provinciale del lavoro. 8. Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Art. 4, comma 2, d. lgs. n. 66/2003 2. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. 3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. 4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi. Sanzione Art. 18 bis 3. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 4, comma 2, … si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. [Il dl 23 dicembre 2013, n. 145 – in attesa di conversione – ha disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera b)) che “gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, con esclusione delle sanzioni previste dall’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono decuplicate”.] Art. 5, commi 1 e 3, d.lgs. n. 66/2003 1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. 2. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario. 3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali. 4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori; b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione; c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali. Sanzione Art. 18 bis 7. La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell’anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta Art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 66/2003 5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi. Sanzione Art. 18 bis 7. La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell’anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta Art. 7, D. Lgs. n. 66/2003 1. Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità. Sanzione Art. 18 bis 4. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. [Il dl 23 dicembre 2013, n. 145 – in attesa di conversione – ha disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera b)) che “gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, con esclusione delle sanzioni previste dall’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono decuplicate”.] Art. 9, comma 1, D. Lgs. n. 66/2003 1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7 il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni. Sanzione Art. 18 bis 3. In caso di violazione delle disposizioni previste … dall’articolo 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa e’ da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. [Il dl 23 dicembre 2013, n. 145 – in attesa di conversione – ha disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera b)) che “gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, con esclusione delle sanzioni previste dall’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono decuplicate”.] Art. 10, comma 1, d.lgs. n. 66/2003 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Sanzione Art. 18 bis 3. La violazione delle disposizioni previste … dall’articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione Art. 13, comma 1, D. Lgs. n. 66/2003 1. L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. Sanzione Art. 18 bis 7. La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 13, commi 1 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.»; Art. 14, comma 1, d.lgs. n. 66/2003 1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all’articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi. Sanzione Art. 18 bis 2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, è punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro. Art. 18 bis, comma 1, d.lgs. n. 66/2003 1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell’articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione. Art. 3, comma 3, dl n. 12/2002 (conv. da l. n. 73/2002) 3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento. [Il dl 23 dicembre 2013, n. 145 ha disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera a)) che “l’importo delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, […] è aumentato del 30%. Per la violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, non è ammessa alla procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.]. d.lgs. n. 81/2008, Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ndr. testo coordinato consultabile nella sezione dedicata del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali d.lgs. n. 298/1999, Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca. d.lgs. n. 272/1999, Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485 d.lgs. n. 271/1999, Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485. d.lgs. n. 230/1995, Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari. d.P.R.. n. 320/1956, Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo.
* Operante esclusivamente nel caso di delega specifica rilasciata dal datore di lavoro al consulente del lavoro per la corresponsione delle retribuzioni. |
Angelo Vitale
ADAPT Professionale Fellow
@VitaleAngelo