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Bollettino ADAPT 26 aprile 2022, n. 16
Questa volta l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce i “consigli” (facendo in un certo qual modo retromarcia) che consentono ai committenti di perdere la “priorità” per eventuali verifiche, anche a campione, nell’ambito del lavoro autonomo occasionale.
Di cosa si sta parlando? Dell’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali (ex art. 2222 c.c) previsto dall’art. 14, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 (come modificato dall’art.13 del D.L. n. 146/2021 definitivamente convertito dalla L. n. 215/2021).
Qual è la novità in commento? Anzitutto l’INL il 28 marzo 2022 nella nota n.573 scriveva che “A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro”.
Da lunedì 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), accessibile tramite SPID e CIE.
Ora, la nota dello stesso Ispettorato n. 881 del 22 aprile 2022, specifica che “al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente (ad es. quando il committente che abitualmente si rivolge al professionista per l’adempimento è invece costretto ad operare in proprio), si ritiene opportuno mantenere attive le caselle di posta elettronica già indicate con la citata nota dell’11 gennaio u.s.”.
E fin qui si ringrazia l’INL per questa possibilità in quanto più di qualche operatore si stava ponendo la seguente considerazione con annessa domanda: è certamente comodo l’applicativo che sostituisce la e-mail a mezzo posta elettronica, ma se, come a volte capita, il server del Ministero non dovesse funzionare, come potremo comunicare all’Ispettorato il rapporto di lavoro autonomo occasionale? Con un fax stile anni Ottanta o Novanta e a chi?
Ma ancora di più la riconoscenza (sincera) va all’Ispettorato per la chiarezza con cui si è espresso nello stesso messaggio del 22 aprile in questo passaggio: “d’intesa con la Direzione centrale tutela, vigilanza e sicurezza del lavoro, si ritiene opportuno che eventuali verifiche, anche a campione, che codesti Uffici vorranno attivare siano prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della citata applicazione”.
Infine, nella citata nota n. 573 l’INL precisa, relativamente alla nuova applicazione, anche quanto segue: “con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Come già chiarito dalla citata nota 29/2022, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Che sia un messaggio indiretto o meglio un suggerimento da riportare agli “utilizzatori”? Del tipo “io, se fossi in te, non supererei i 30 giorni con il lavoro autonomo occasionale, non vorrei che vincessi la lotteria delle verifiche. Se poi decidi anche di comunicare tramite mail, azienda avvisata mezza salvata”.
P.S.: anche se non è scritto da nessuna parte, personalmente ritengo che una collaborazione autonoma occasionale (ex art. 2222 c.c.) non dovrebbe superare i 30 giorni consecutivi, così come, anche per una durata inferiore, non dovrebbe ripetersi nel corso del medesimo anno civile per “troppe” volte, ma questo è solo il punto di vista di un consulente (della strada) per il Lavoro.
Nicola Porelli
ADAPT Professional Fellow