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Bollettino ADAPT 18 gennaio 2021, n. 2
Come abbiamo già avuto modo di raccontare, dopo l’entrata in vigore dei primi decreti che stanziavano le risorse per consentire alle imprese, anche artigiane, di sospendere l’attività di lavoro e richiedere l’intervento degli ammortizzatori sociali, è stato sollevato un contenzioso innanzi agli organi della giustizia amministrativa da parte di quelle aziende del comparto artigiano che non aderivano al Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA). La controversia nasce dal fatto che questo fondo non ha riconosciuto le prestazioni alle aziende che non hanno prestato adesione allo stesso (per una ricostruzione della vicenda, si rinvia a G. Piglialarmi, Le fonti normative in materia di ammortizzatori sociali “sotto giudizio”: un primo quadro di sintesi del comparto artigiano, in Bollettino ADAPT 6 luglio 2020, n. 27; AA. VV., Autonomia collettiva e ammortizzatori sociali per il Covid-19, in D. Garofalo, M. Tirabochi, V. Filì, F. Seghezzi (a cura di), Welfare e lavoro nella emergenza epidemiologica. Contributo sulla nuova questione sociale, ADAPT Labour Studies, ebook series, n. 93, p. 89 e ss.).
Chiamato a pronunciarsi nei primi mesi del 2020 in via cautelare (e quindi provvisoriamente), il TAR Lazio (TAR Lazio, Sez. III-quater 26 maggio 2020, n. 4047; TAR Lazio 20 aprile 2020, n. 2897) aveva riconosciuto alle imprese non iscritte alle associazioni parti del fondo il diritto alla “presentazione della domanda di concessione dell’assegno ordinario di integrazione salariale”. Tuttavia, contrariamente a quanto asserito sugli organi di stampa, nei decreti, l’organo giudicante non sembrava aver sentenziato sulla questione del vincolo associativo, lasciando così la possibilità (e il diritto) a FSBA di richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda per l’accesso alle prestazioni, la regolarizzazione dell’iscrizione e della contribuzione alle aziende che non erano mai risultate iscritte o la cui contribuzione fosse irregolare.
Infatti, mancando del tutto un riferimento alla questione del vincolo associativo nel dispositivo del giudice, abbiamo sostenuto che l’interprete non avrebbe dovuto sentirsi autorizzato a sostenere che FSBA non potesse richiedere, al momento della presentazione dell’istanza, l’iscrizione o la regolarizzazione della posizione contributiva (v. sempre G. Piglialarmi, cit). Infatti, quell’imposizione trae origine dalla legge (art. 27 del d.lgs. n. 148 del 2015) in quanto espressione della c.d. bilateralità tipizzata (M. Faioli, Gli enti bilaterali tra obbligo e libertà nel sistema normativo italiano, Working Paper Fondazione Giacomo Brodolini, 2018, n. 13, p. 15) e pertanto anche i datori di lavoro irregolari fino ad oggi possono accedere alle prestazioni previste dal fondo ma solo dopo aver regolarizzato la propria posizione contributiva. Sennonché, con sentenza del 24 dicembre 2020, n. 13962, il TAR Lazio si pronuncia definitivamente sulla questione stabilendo che:
a) il giudice amministrativo è incompetente per materia nei giudizi in merito all’accertamento “della sussistenza dell’obbligo contributivo in capo al datore di lavoro artigiano che richieda di poter beneficiare per i suoi dipendenti del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale emergenza COVID-19”;
b) pertanto, in base ad un orientamento consolidato, il giudice competente per il profilo appena delineato è quello ordinario;
c) per quanto concerne, invece, la richiesta di iscrizione presente nelle delibere del fondo per accedere alle risorse di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, questa deve ritenersi legittima “solamente ove interpretata nel senso di mero adempimento di carattere burocratico secondo modalità digitale di accesso alla piattaforma che permette di presentare le istanze”; diversamente, se da questa si vuole far derivare “il sorgere dell’obbligazione contributiva nei confronti del Fondo […] la prescrizione deve ritenersi illegittima […] in quanto in contrasto con il chiaro tenore della legge che subordina l’erogazione della prestazione esclusivamente alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Da questi passaggi della pronuncia, alcuni interpreti ne hanno ricavato che il TAR avrebbe riconosciuto l’insussistenza di un generale obbligo di versamento della contribuzione a FSBA. Tuttavia, il fondo, per contrastare questa ricostruzione, ha pubblicato una circolare, la n. 354 del 29 dicembre 2020, con la quale ha provveduto a far luce sulla giusta portata della sentenza del TAR Lazio, non correttamente interpretata – secondo FSBA – da alcuni professionisti del settore che si sono pronunciati sui diversi organi di stampa.
Secondo FSBA, con il provvedimento dello scorso dicembre, il TAR del Lazio ha anzitutto negato la propria giurisdizione in materia di accertamento dell’obbligo generale di contribuzione, dichiarando di conseguenza inammissibile il ricorso presentato e indicando quale organo competente a sentenziare sulla quesitone il giudice ordinario. Pertanto, se le aziende artigiane, anche non iscritte alle associazioni che sono parte di FSBA, debbano o non debbano versare la contribuzione ordinaria al fondo ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 148 del 2015, a prescindere dall’emergenza epidemiologica, è questione che dovrà affrontare il giudice ordinario, in un altro giudizio, dovendosi confrontare con l’assetto tipico della legislazione sociale (e cioè il rapporto tra legge e contratto collettivo).
Inoltre, il giudice amministrativo si è limitato a rilevare la circostanza per cui le integrazioni salariali per far fronte all’emergenza Covid-19 sono di natura speciale; queste non si fondano sulla contribuzione previdenziale, bensì sulla fiscalità generale. Da ciò discenderebbero – secondo quanto asserito da FSBA – due conseguenze:
a) l’obbligo di iscrizione a FSBA – allo scopo di fruire delle prestazioni riguardanti l’emergenza da Covid-19 – inteso quale adempimento formale (specifica, quest’ultima, che lo stesso fondo ha formulato negli scritti difensivi di causa, come emerge anche dalla sentenza del TAR);
b) la non ammissibilità di forme di irregolarità contributiva per le prestazioni di sostegno al reddito ordinarie di cui all’ art. 27 del d.lgs. 148 del 2015 erogate dal Fondo.
Rispetto a quanto specificato alla lettera b), infatti, la circolare del fondo precisa che al momento, coerentemente con quanto dichiarato dal TAR, pende davanti al giudice ordinario di Roma una controversia promossa da altri datori di lavoro del comparto per far accertare la sussistenza o meno dell’obbligo generale di contribuzione di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 148 del 2015 in favore del fondo. Al momento, informa FSBA, il giudice ordinario si è limitato a rigettare la richiesta di sospensione del succitato obbligo, affermando preliminarmente la propria giurisdizione rispetto alla questione e ritenendo, almeno in via cautelare, infondato il diritto dei datori di lavoro non iscritti alle associazioni aderenti al fondo di non versare la contribuzione ordinaria.
ADAPT Junior Fellow
Ricercatore presso il Dipartimento di Economia “M. Biagi”
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia