ADAPT – Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro
Per iscriverti al Bollettino ADAPT clicca qui
Per entrare nella Scuola di ADAPT e nel progetto Fabbrica dei talenti scrivi a: selezione@adapt.it
Bollettino speciale ADAPT 18 ottobre 2024, n. 5
Il disegno di legge 1532, con gli articoli 8 e 9, introduce un rinnovamento nel sistema dei fondi di solidarietà bilaterali e fondi bilaterali della somministrazione. In particolare, l’articolo 8 introduce un meccanismo di trasferimento di risorse dal Fondo di integrazione salariale (FIS) ai nuovi fondi, mentre l’articolo 9 conferisce maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse destinate ai lavoratori in somministrazione.
Art. 8 DDL 1532
L’articolo 8 del disegno di legge 1532 apporta modifiche in merito ai fondi di solidarietà bilaterale – ovvero a quei fondi aventi funzioni di integrazione salariale per i settori esclusi dal campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e dell’assegno ordinario – con particolare attenzione ai fondi costituiti successivamente al 1° maggio 2023. Nello specifico, il comma 1 stabilisce che, per i fondi di solidarietà bilaterale creati successivamente a tale data, parte delle risorse accumulate nel Fondi di integrazione salariale (FIS) deve essere trasferita al bilancio del nuovo fondo bilaterale. La determinazione dell’importo da trasferire avverrà successivamente ad una certificazione da parte dell’INPS e in conformità con modalità che saranno definite da un decreto ministeriale che sarà adottato dal Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto stabilirà le modalità operative per il trasferimento delle risorse, tenendo conto di due elementi principali:
1. Il patrimonio del FIS nell’anno precedente la costituzione del fondo bilaterale.
2. Il rapporto tra i contributi versati al FIS dai datori di lavoro del settore di riferimento e l’ammontare totale dei contributi versati al FIS nello stesso anno.
La certificazione preventiva dell’INPS sulle risorse accumulate nel FIS, costituirà un passaggio molto delicato. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con il Ministro dell’economia e delle finanze, avrà il compito di definire le modalità di trasferimento delle risorse in modo uniforme per tutti i settori. L’introduzione della quantificazione delle risorse in base a parametri chiari e definiti, tenendo conto del patrimonio del FIS e il rapporto tra i contributi versati dai datori di lavoro, ha come obiettivo quello di evitare trasferimenti eccessivi o insufficienti.
Un esempio concreto di applicazione di questa normativa sarà rappresentato dal Fondo di solidarietà per la Filiera delle Telecomunicazioni, istituito successivamente la data del 1°maggio 2023, che rappresenterà il caso di un fondo che beneficerà delle risorse accumulate nel FIS, una volta attuato il decreto ministeriale che ne regolerà i trasferimenti.
Rimane invariata la procedura prevista per la creazione, così come per le eventuali modifiche successive, dei fondi di solidarietà bilaterale. Tale procedura, definita dai commi da 1 a 7-bis dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, stabilisce che l’istituzione dei fondi avvenga tramite un decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che dovrà recepire gli accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, in riferimento a ciascun settore specifico.
Infine, come previsto dal comma 2 dell’art. 8 del disegno di legge 1532 che testualmente recita: «Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 26, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», vengono definite le tempistiche di adozione del decreto ministeriale (entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge), rappresentando un punto di forza del provvedimento, poiché cerca di assicurare che le disposizioni attuative siano implementate rapidamente, riducendo i tempi di incertezza per le imprese e i lavoratori. La rapida definizione dei dettagli operativi, in particolare per la certificazione INPS delle risorse, eviterà ritardi che potrebbero pregiudicare l’efficacia della riforma.
Art. 9 DDL 1532-bis-A
Continuando la lettura del DDL 1532-bis-A, non si può trascurare l’art. 9, introdotto dal lavoro in commissione parlamentare, che apporta maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse dei fondi bilaterali destinati a finanziare la formazione, la riqualificazione professionale e l’integrazione del reddito dei lavoratori somministrati. In particolare, il suddetto articolo innova la disciplina riguardante l’utilizzo delle risorse versate al fondo bilaterale, costituito dalle parti sociali che hanno stipulato il CCNL del settore in cui viene svolta l’attività di lavoro in somministrazione, che potranno essere utilizzate senza vincoli di ripartizione tra le misure relative ai lavoratori assunti con contratto a termine e quelle relative ai lavoratori assunti a tempo indeterminato.
L’articolo 9 del DDL 1532-bis integra l’art. 12 del d.lgs. 276/2003, uno dei decreti attuativi della Legge Biagi, con il comma 3 bis, il quale prevede: “In considerazione dei rapidi cambiamenti del mercato del lavoro che richiedono il tempestivo adeguamento delle competenze dei candidati a una missione e dei lavoratori assunti a tempo determinato o indeterminato e della necessità di reperire e formare le professionalità necessarie per soddisfare i fabbisogni delle imprese e per favorire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è consentito l’utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 in deroga alle previsioni del comma 3”.
L’articolo 12 del D.lgs. 276/2003, modificato dal suddetto art. 9, prevede la costituzione di un fondo bilaterale da parte delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro che hanno stipulato il CCNL delle imprese di somministrazione di lavoro. Si tratta, in buona sostanza, di Formatemp. A livello di qualificazione giuridica tale fondo è un soggetto di diritto che può possedere sia la forma di associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 Cod. Civ., sia la forma di ente riconosciuto (avente personalità giuridica), attraverso specifico procedimento amministrativo dinanzi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art.12, comma 4, d.lgs. 276/2003). L’operatività del fondo è subordinata alla previa acquisizione dell’autorizzazione da parte di quest’ultimo, il quale è tenuto a verificare i criteri di gestione e di funzionamento del fondo stesso con riferimento alle finalità perseguite ed alla sostenibilità finanziaria. Al Ministero è attribuita, altresì, la competenza di vigilare sulla gestione del fondo ed approva il documento inerente al versamento dei contributi.
I commi 1 e 2 dell’art. 12 menzionato stabiliscono le modalità e le fonti di finanziamento del fondo, imponendo ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro l’obbligo di versare un contributo pari al 4% della retribuzione, sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato. Inoltre, tali disposizioni specificano, differenziando tra le due categorie di lavoratori, l’utilizzo delle risorse. È proprio su questo aspetto che interviene il DDL 1532-bis-A, abolendo il vincolo di riparto tra le risorse, che potranno così essere utilizzate in modo congiunto, sostitutivo o integrativo.
Il comma 3 dello stesso art. 12 indica le modalità e le circostanze in cui il fondo può intervenire, cioè secondo le regole previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione, sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, qualora non fosse presente un CCNL, attraverso le politiche previste dal fondo stesso.
L’obiettivo della modifica introdotta dall’art. 9 del DDL Lavoro è quello di adeguare le competenze dei candidati e dei lavoratori, sia a tempo determinato che indeterminato, alle esigenze professionali delle aziende, in risposta ai rapidi mutamenti del mercato del lavoro. Un adeguamento essenziale per attuare efficacemente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che richiede lavoratori sempre più aggiornati e qualificati. I fondi sono costituiti per sostenere politiche attive del lavoro, finanziando la formazione per l’acquisizione di nuove competenze, l’aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione dei lavoratori somministrati. Inoltre, sono destinati a percorsi di orientamento e accompagnamento al lavoro. Allo stesso tempo, i fondi possono supportare politiche passive del lavoro, erogando prestazioni di sostegno o integrazione al reddito.
È legittimo interrogarsi se la modifica dei vincoli di riparto e destinazione delle risorse avrà un impatto significativo sulla gestione finanziaria di questi fondi rispetto al sistema precedente. L’assenza di vincoli potrebbe, infatti, sollevare preoccupazioni riguardo a potenziali problematiche nell’erogazione delle risorse, rendendo necessario un attento monitoraggio per evitare disallineamenti o inefficienze nell’allocazione. Con l’introduzione di una maggiore flessibilità, il ruolo di vigilanza sulla gestione e sul finanziamento dei fondi da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali diventa cruciale. La supervisione ministeriale è fondamentale per garantire che la maggiore flessibilità non si traduca in un uso disomogeneo o inefficace delle risorse, contribuendo invece a una gestione responsabile e orientata al raggiungimento degli obiettivi di formazione e riqualificazione professionale.
Alice Cireddu
ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti
@AliceCireddu
Matteo Santantonio
ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti