Un utile esercizio per studiare l’evoluzione dell’istituto dell’apprendistato in Spagna parte dall’analisi del termine aprendizaje. L’etimologia e l’analisi del significato letterale della parola offrono già di per sé interessanti spunti di riflessione. Aprendizaje – spiega la Real Academia Española, ente preposto alla tutela della lingua in Spagna esprime “l’azione e l’effetto di apprendere un’arte o un mestiere e il tempo a ciò dedicato” e significa tanto “apprendistato” quanto “apprendimento”. Dall’analisi terminologica si evince chiaramente il ruolo primario della componente formativa dell’apprendistato, tanto che l’uso giuridico non ha condotto nei secoli ad alcuna differenziazione terminologica in lingua spagnola. Etimologicamente, inoltre, il termine aprendizaje rimanda al verbo latino hendere, che richiama il concetto di crescita, tensione e sforzo orientato all’ottenimento di un risultato.
Ancor più interessante però è l’evoluzione concettuale della normativa. In Spagna, il contratto di apprendistato e la nozione di apprendista sono rinvenibili nell’ordinamento giuridico dal 1944. La definizione contenuta nella Ley de Contrato de Trabajo all’articolo 122 descriveva il contratto di apprendistato come “il contratto in cui il patrono o maestro si impegna a insegnare praticamente un mestiere o una attività mentre si serve del lavoro di colui che apprende”. Come eminentemente sottolineato da Francisco Pérez Saavedra nel 1974, la formulazione della norma non solo evidenzia la “simultaneità” della formazione e del lavoro (contemporaneità segnalata dal ricorso all’espressione a la vez que, vale a dire “mentre”), ma anche l’inseparabilità – in una sorta di “simbiosi” – di queste due componenti. (El contrato de aprendizaje y el arcaísmo de la legislación española que lo regula, in Revista de Política Social, n. 102, 1974, pag. 38). Il lavoro che produce reddito per l’imprenditore – che la legge stessa chiama “maestro” – è il medesimo lavoro che forma ed educa l’apprendista; non si tratta di opzioni alternative: l’apprendista non è categorizzabile come studente che lavora o lavoratore che studia, sottolinea Pérez Saavedra.
Successivamente, come segnalato dal rapporto della Commissione Europea Apprenticeship Supply in the Member States of the European Union del 2012 per un periodo prolungato, il sistema d’istruzione spagnolo post-franchista ha smesso di contemplare la figura giuridica dell’apprendista in quanto tale. Nei primi anni del post franchismo, infatti, la graduale implementazione dei corsi di formazione professionale di primo e secondo grado ha comportato l’affermazione di un sistema in cui la formazione era considerata come un elemento completamente separato dai luoghi di produzione. Tale tendenza ha portato alla definitiva abolizione dell’aprendizaje industrial y maestria industrial equiparato con l’ordine del 22 luglio 1980 alla “Formación Profesional” tanto che nella Ley Básica de Empleo dell’ottobre del 1980 il termine aprendizaje non compare nemmeno una volta.
Sebbene nel Estatudo de los Trabajadores (ET) del 1995 si ritrovi, nella versione del 15 maggio 1997 il contrato de aprendizaje viene sostituito dai contratos para la formación. Così fino al 2011, quando il Real Decreto Ley dell’agosto 2011 ha reintrodotto il termine con la dicitura contratos para la formación y el aprendizaje. Il significato della parola aprendizaje oggi però non è più lo stesso del passato, quando in linea con l’etimologia del termine, trasmetteva l’idea di una completa integrazione tra lavoro e formazione. La definizione prevede ora, infatti, quanto segue: “Il contratto di formazione e apprendistato avrà come obiettivo la qualificazione professionale dei lavoratori in un sistema di alternanza tra attività lavorativa retribuita in una impresa e attività formativa nell’ambito del sistema della formazione professionale per l’occupazione o il sistema di istruzione” (corsivo nostro).
Tale “reintegra lessicale” è avvenuta alla luce delle forti preoccupazioni per le sorti occupazionali soprattutto dei cittadini con basso grado di istruzione e dei giovani, ed è stata seguita da una ulteriore riforma introdotta mediante Real Decreto 1529/2012 che caratterizza ulteriormente il mutato concetto di aprendizaje. Titolazione e testo del decreto infatti, segnano la direzione del nuovo assetto culturale dell’apprendistato, ora destinato a porre le basi della formazione professionale duale ossia a realizzare l’alternancia tra apprendimento e lavoro, all’interno di una nuova visione che, differentemente dall’aprendizaje tradizionale, convalida l’affidamento della componente formativa ai luoghi deputati esterni all’impresa, pur avendo come obiettivo quello di stringere i legami tra le due realtà.
L’evoluzione storica della nozione di apredizaje in Spagna mostra come nei secoli il concetto di apprendistato si sia in parte allontanato dal suo reale significato. Dall’idea originale di apprendistato che, come da etimologia, designava una esperienza caratterizzata dalla completa integrazione tra lavoro e formazione, il legislatore spagnolo ha nel tempo tracciato una linea di demarcazione netta tra apprendimento e lavoro tanto da portare all’eliminazione dell’istituto in Spagna. Al momento della reintroduzione, avvenuta di recente, il legislatore non è tuttavia ritornato al significato originale della parola, ma ha preferito riprendere tout court concetti propri di altri ordinamenti (es. formazione professionale duale tipica del modello tedesco) senza tuttavia incoraggiare una reale integrazione tra formazione e lavoro.
Francesco Nespoli
Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo
@FranzNespoli
Martina Ori
Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo
@martina_ori
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