Licenziamento illegittimo. La reintegrazione torna al centro della scena?

Con la sentenza 59/2021 la Corte costituzionale assesta un primo colpo alla “riforma Fornero” sui licenziamenti. E’ l’ennesima decisione d’incostituzionalità sulle innovazioni legislative avvenute in materia del nuovo millennio. Gli autori dei due commenti s’interrogano sulla portata di questa decisione, con un occhio al quadro generato dalle diverse pronunce e uno sguardo allo scenario che attende l’interprete della disciplina del Jobs Act.

 

Luigi Di Paola

 

Per la Corte costituzionale la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro è “doverosa” nell’ipotesi di “manifesta insussistenza del fatto”

 

Sommario: 1. Perché la reintegrazione (o no) del lavoratore ingiustamente licenziato? – 2. L’intervento riformatore attuato con la legge “Fornero”: prove di tecnica legislativa – 3. Come “può” interpretarsi la parola “può”? – 4. La giurisprudenza della Suprema Corte – 5. La sentenza della Corte costituzionale – 6. Alla ricerca della volontà del legislatore – 7. L’effetto di “trascinamento” del principio di uguaglianza.

 

1. Perché la reintegrazione (o no) del lavoratore ingiustamente licenziato? 

 

Vi è stato un tempo in cui la mera previsione di un prezzo del licenziamento ingiustificato è stata ritenuta misura non congrua a compensare il lavoratore del torto subito. Il dibattito, come è noto, si svolse sul terreno di un concettualismo giuridico, per così dire, “qualificato”, poiché pervaso dalla vitalità dei principi costituzionali che andavano progressivamente affermando, in concreto, la naturale forza capace di condizionare, anche in ambiti governati da precetti programmatici, la disciplina dei vari fenomeni sociali…

 

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