L’Inps detta le regole per usufruire del beneficio sostitutivo alla “piccola mobilità” per l’anno 2013

L’Inps con la circolare n. 32 del 13 marzo 2014, fornisce i chiarimenti e le istruzioni per i benefici relativi al reimpiego di lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2013 è venuta meno, per questi soggetti, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità (c.d. piccola mobilità – L. 236/1993) e il conseguente finanziamento a copertura di tale tipologia di assunzioni.
Si sotto riporta una scheda di sintesi delle “istruzioni” Inps.
 

Fonti Decreto direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013 (modificato dal Decreto n. 390 del 3 giugno 2013 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2013. 
Circolare Inps n. 32 del 13 marzo 2014.
 
Disciplina del beneficio Limite complessivo stabilito dal Decreto:  20 milioni di euro
Decorrenza del beneficio: 1° gennaio – 31 dicembre 2013.
 
Beneficio in favore di:
datori di lavoro privati che nel 2013 hanno assunto
– lavoratori che nei dodici mesi precedenti l’assunzione, siano stati
licenziati
– da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
 
Inoltre, il beneficio spetta anche per:
– il lavoratore, il quale abbia accettato l’estinzione del rapporto, in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (conciliazione presso DTL ai sensi dell’articolo 7, co. 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, novellato dall’articolo 1, comma 40, della legge 92/2012 e successive modifiche e integrazioni).
 
Il beneficio spetta, oltre che in caso di assunzione:
– in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi del decreto;
– in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato – effettuata nel 2013 – di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”.
 
Ammissione al beneficio:
– presuppone che il lavoratore sia stato oggetto di licenziamento nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione;
– ai sensi dell’art. 4, co. 12, lett. a), legge 92/2012, il beneficio non è ammesso quando la trasformazione soddisfa un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore; si evidenzia che il diritto di precedenza non è applicabile alle trasformazioni intervenute a decorrere dal 28 giugno 2013 ai sensi dell’ articolo 10, co. 1, lett. c ter), del d.l.vo. 368/2001 (rapporti instaurati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223).
 
Dopo una prima assunzione a termine, il lavoratore non perde i requisiti per essere nuovamente oggetto di un’altra assunzione agevolata, se – alla data della seconda o successiva assunzione – non sono ancora decorsi 12 mesi dal licenziamento
(es.: Tizio è licenziato il 01.05.2012; Alfa assume Tizio a tempo determinato dal 01.02.2013 al 31.03.2013; se Beta – o lo stesso Alfa – assume Tizio il 01.05.2013 per tre mesi, può spettare il beneficio per entrambi i rapporti; se invece Beta – o lo stesso Alfa – assume Tizio il 01.06.2013, il beneficio può spettare solo per il primo rapporto).
 
Per i rapporti a tempo determinato:
il beneficio spetta anche per rapporti di durata inferiore a sei mesi.
 
In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione:
il beneficio spetta per 12 mesi in favore dell’agenzia, eventualmente diminuito per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a dodici mesi, in conseguenza di precedenti godimenti diretti o indiretti dell’incentivo.
 
Il beneficio è finalizzato a promuovere la ricollocazione di lavoratori per i quali – in passato – era previsto un altro incentivo, il beneficio non si applica qualora sia comunque applicabile un diverso incentivo, previsto dalla normativa statale o regionale.
 
Il beneficio è subordinato alle condizioni:
– di regolarità contributiva,
degli obblighi di sicurezza sul lavoro,
di rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012 (assunzioni per obbligo preesistente, diritto di precedenza, datori di lavoro con in atto sospensioni, licenziamenti nei sei mesi precedenti… inoltro tardivo delle comunicazioni….);
al rispetto del c.d. «de minimis» (Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione e degli articoli 87 e 88 del trattato
agli aiuti d’importanza minore);
– alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà (cfr. art. 1, par. 1, lett. h), reg. (CE) 1998/2006; circa la nozione di impresa in difficoltà cfr. art. 1, par. 7, reg. (CE) 800/2008).
 
 
Durata e misura:
 
in caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte;
 
in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato ai sensi del decreto ministeriale, il bonus spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di sei e dodici mesi;
 
in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”, il limite massimo del bonus è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione (es.: Alfa assume a tempo determinato per 6 mesi dal 01.08.2012 al31.01.2013 Tizio, iscritto nelle liste della “piccola mobilità”; il 01.02.2013 il rapporto è trasformato a tempo indeterminato: ad Alfa può spettare il bonus per 12 mesi a decorrere dal 01.02.2013).
 
Per rapporti di durata inferiore al mese di calendario l’importo di € 190 deve essere ridotto; si applica il criterio per cui si moltiplica l’importo convenzionale di € 6,33 (un trentesimo di 190) per il numero di giorni complessivi del rapporto di lavoro.
 
Per ogni mese di calendario interamente compreso nel rapporto di lavoro agevolato si riconosce l’importo di € 190; per gli eventuali mesi di calendario non interamente compresi nel rapporto agevolato si riconosce un importo pari a € 6,33 per ogni giorno compreso nel rapporto agevolato (es.: assunzione a tempo determinato dal 15 febbraio al 14 aprile: [6,33×14] + 190 + [6,33×14]; assunzione dal 15 al 20 febbraio: 6,33 x 6).
 
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) l’importo del beneficio mensile dovrà essere commisurato al numero di giornate effettivamente lavorate nel mese di riferimento; pertanto, per definire la misura del beneficio per ogni singolo mese si dovrà moltiplicare l’importo convenzionale di € 6,33 per il numero di giorni lavorati.
 
In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto.
 
Nelle ipotesi di aumento della percentuale oraria di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno – il bonus mensile rimane fissato in proporzione alla percentuale dichiarata al momento dell’assunzione (il bonus mensile non può superare la misura originariamente autorizzata dall’Inps perché è intrinsecamente connesso alla graduatoria dei datori di lavoro ammessi al beneficio, formata in relazione alla complessiva risorsa disponibile); nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time – il datore di lavoro è tenuto a ridurre proporzionalmente il bonus (es.: Tizio è assunto dal 01.02.2013 al 30.04.2013 con orario pieno; a decorrere dal 01.03.2013 il rapporto è trasformato in part time al 50%; spetta il bonus di € 190 per febbraio, € 95 per marzo ed € 95 per aprile).
 
 
Precisazioni riguardanti l’apprendistato.
 
Il beneficio previsto dal decreto non è applicabile ai rapporti di apprendistato, perché a questi si applica un regime contributo agevolato previsto da altre disposizioni dell’ordinamento.
 
Per quanto concerne i rapporti di apprendistato instaurati nel 2013, ex art. 7, comma 4, d.l.vo 167/2011, con lavoratori precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo e comunque iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa quanto segue:
 
– a prescindere dalla circostanza se – a seguito mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità – tali rapporti possano essere qualificati come apprendistato,– d’intesa con il Ministero del lavoro e a parziale scioglimento della riserva formulata con la circolare 150/2013 – si chiarisce che non è possibile riconoscere il regime contributivo agevolato di cui alla legge 223/1991, richiamato dall’articolo 7, comma 4, citato;
 
– pertanto, poiché il beneficio previsto dal decreto direttoriale è destinato a compensare parzialmente le conseguenze della mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità, qualora ne ricorrono le condizioni, è possibile riconoscere il beneficio previsto dal decreto; il beneficio spetta per 12 mesi.
 
 
Indicazioni

  • operative

 
 
 
 

Domanda di ammissione ai benefici 
Termini di presentazione della domanda:
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare (entro 12 aprile 2014).
 
Modalità di presentazione:
la domanda di ammissione ai benefici potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modulo “LICE”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale Aziende ovvero all’interno del Cassetto previdenziale Aziende agricole, presso il sito internet www.inps.it.
In caso di proroga o trasformazione di un rapporto agevolato ai sensi del decreto deve essere presentata una nuova istanza.
 
Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare i sistemi informativi centrali dell’Istituto provvederanno a definire le istanze pervenute nei termini indicati.
 
Dell’avvenuta definizione verrà dato avviso mediante la pubblicazione di un apposito messaggio sul sito internet dell’Istituto; i singoli datori di lavoro riceveranno specifica comunicazione, con l’indicazione – in caso di accoglimento dell’istanza – dell’importo complessivo spettante e delle quote di ripartizione mensile; per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) sarà cura del datore di lavoro individuare, in base al numero di giornate effettivamente lavorate nel singolo mese, la quota di ripartizione mensile da esporre nella denuncia DMAG.
 
In caso di insufficienza delle risorse, l’ordine di priorità nell’accesso al beneficio è rappresentato dalla data dell’assunzione, proroga o trasformazione a tempo indeterminato.
 
I datori di lavoro ammessi al beneficio ne potranno fruire mediante conguaglio o compensazione con i contributi dovuti.
 
 
Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens
 
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi all’incentivo saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “4N” che, a decorrere dal 01.01.2013, assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso al bonus previsto dai decreti direttoriali del ministero del lavoro n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013 ”; il codice autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali, contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di istanza “LICE”.
 
I datori di lavoro autorizzati, per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
– nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “LICE” avente il significato di “bonus per assunzione lavoratori licenziati – DD n. 264 del 19.04.2013”;
– nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
– nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> sarà indicato l’importo del beneficio spettante per periodi pregressi.
 
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
 
– con il codice “L432” avente il significato di “conguaglio bonus lavoratori licenziati – DD n. 264 del 19.04.2013” e con il codice “L433” avente il significato di “arretrati conguaglio bonus lavoratori licenziati – DD n. 264 del 19.04.2013”;
 
Nel caso in cui debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
– nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M302” avente il significato di “Restituzione bonus lavoratori licenziati DD n.264 del 19.04.2013 ;
– nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire.
 
Per i lavoratori non più in forza i datori di lavoro, potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per i lavoratori in forza e cioè:
– all’interno dell’elemento <TipoIncentivo> il valore “LICE”;
– nell’elemento <CodEnteFinanziatore> il valore “H00” (Stato);
– nell’elemento <ImportoArrIncentivo> l’importo del beneficio spettante per periodi pregressi.
 
Per tali lavoratori – non essendo più in forza – non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.
Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice di nuova istituzione “NFOR”, che contraddistingue appunto i lavoratori non più in carico all’azienda.
 
I datori di lavoro che sono stati autorizzati al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
 
 
Datori di lavoro agricoli
 
Le seguenti istruzioni operative saranno disponibili con la denuncia DMAG relativa al primo trimestre 2014.
Allo scopo di poter usufruire del beneficio, il datore di lavoro – per un dato mese – dovrà, per il lavoratore agevolato per il quale sia stata approvata la propedeutica richiesta,  obbligatoriamente indicare:
– nelle denunce principali ( P ) o sostitutive ( S ), oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese,:
– per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
– nel campo CODAGIO, il valore A1:
– nel campo della retribuzione, l’importo dell’ incentivo spettante
– nelle denunce di variazione ( V ), qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG con competenza 2013:
– per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
– nel campo CODAGIO, il valore A1: nel campo della retribuzione, l’importo dell’ incentivo spettante.
Si evidenzia che l’incentivo spettante – il cui importo complessivo e la quota di ripartizione mensile per gli OTI verranno comunicati nel caso di accoglimento dell’istanza – per gli OTD dovrà essere, a cura del datore di lavoro, calcolato con le modalità già descritte in precedenza.
 
La denuncia Dmag contenente l’ agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia stessa e quelli della richiesta datoriale dell’ incentivo.
 
La modalità di validazione sarà la medesima di quella utilizzata per il codice CIDA (cfr. circolare Inps n. 46/2011) e pertanto l’eventuale scarto della denuncia sarà motivato con l’ opportuno messaggio d’ errore.
 

 

Nicola Porelli

ADAPT Professional Fellow

@NicolaPorelli

 

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L’Inps detta le regole per usufruire del beneficio sostitutivo alla “piccola mobilità” per l’anno 2013