L’Inps invia un messaggio agli operatori in attesa della conversione del d.l. Renzi sul lavoro

L’Inps con il messaggio n. 4152 del 17 aprile 2014, fornisce le prime indicazioni in materia contributiva su una parte delle novità contenute nel D.L. 20 marzo 2014, n. 34, entrato in vigore il giorno successivo.

In particolare, l’Istituto interviene sui “risvolti immediati di natura più marcatamente contributiva” relativi ai contratti a tempo determinato e all’apprendistato.

L’Istituto previdenziali “promette” ulteriori indicazioni sulle restanti disposizioni contenute nel decreto in materia di DURC e contratti di solidarietà difensivi, dopo l’emanazione dei relativi decreti attuativi.

Tutto ciò, naturalmente, in attesa che il D.L. 34/2014 venga convertito in legge.

Si sotto riporta una scheda riepilogativa di quanto contenuto nel messaggio Inps.

 

Premessa

 

Messaggio Inps n. 4152 del 17-04-2014

 

Oggetto:

DL marzo 2014, n. 34. Prime indicazioni in materia contributiva. Restituzione del contributo addizionale ASpI ex art. 2 c. 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e contratto di apprendistato. Chiarimenti.

 

Fonti:

 

  • Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34, “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, pubblicato sulla G.U. 20 marzo 2014, n. 66.

 

 

  1. 1.      Contratti a tempo determinato

 

Premessa Articolo 1 D.L. 34/2014:

– fa venir meno – a far tempo dal 21 marzo 2014 – le ragioni giustificatrici del contratto a tempo determinato (anche per i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato).

– è sempre consentita l’apposizione di  un termine al contratto di lavoro subordinato, purché la durata complessiva del rapporto – comprensiva di eventuali proroghe – non superi trentasei mesi.

 

1.1 Contributo addizionale ASpI La L. 92/2012 ha introdotto un contributo addizionale, pari all’1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.

 

La stessa legge stabilisce dei casi di esclusione, tra i quali, le assunzioni a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

 

Operatività

I datori di lavoro dovranno continuare a dare notizia della particolare tipologia assuntiva e, quindi, dovranno continuare a compilare il flusso UniEmens secondo le indicazioni contenute nell’allegato tecnico, valorizzando l’elemento <Qualifica3> con il previsto codice A.

 

N.B. Si consiglia di continuare a specificare le ragioni sostitutive direttamente nel contratto di assunzione.

 

1.2 Sgravio contributivo in favore delle assunzioni di dipendenti in sostituzione di

lavoratori in congedo

L’articolo 4 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (“T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”), prevede: – nelle aziende con meno di venti dipendenti

– la concessione di uno sgravio contributivo del 50 per cento, in caso di assunzione di dipendenti a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo.

 

Operatività

Ai fini dell’accesso e della fruizione dell’agevolazione spettante, i datori di lavoro interessati continueranno ad indicare i lavoratori interessati con il codice tipo contribuzione 82 nell’elemento <TipoContribuzione>del flusso Uniemens.

 

N.B. Si consiglia di continuare a specificare le ragioni sostitutive direttamente nel contratto di assunzione.

 

2. Apprendistato
Chiarimenti L’articolo 2 del DL 34/2014 reca correzioni alla disciplina dell’apprendistato, allo scopo di liberalizzare l’istituto contrattuale.

 

La più rilevante modifica riguarda l’abrogazione di tutte le norme che subordinavano l’assunzione di nuovi apprendisti alla conferma di una percentuale dei rapporti in essere.

Tale eliminazione si riferisce

– sia alla soglia legale (per le aziende con oltre 9 dipendenti, stabilizzazione del 50% dei rapporti di apprendistato cessati nei 24 mesi antecedenti, limite che scendeva al 30% nei primi tre anni di applicazione della legge n. 92/2012),

– che a quella contrattuale prevista dalla contrattazione collettiva, per i datori di lavoro con un organico inferiore alle 9 unità.

 

Dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, inoltre:

– il piano formativo individuale dell’apprendista non deve più necessariamente essere redatto per iscritto;

– nell’apprendistato professionalizzante, diviene facoltativa la formazione di base e trasversale, ossia quella che avrebbe dovuto essere erogata dalla Regioni;

nell’apprendistato di primo livello, finalizzato all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, è consentito che il compenso per le ore di formazione venga corrisposto nella misura del 35% del monte ore complessivo.

 

3. Art. 2, c. 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Restituzione del contributo addizionale ASpI. Precisazioni
Chiarimenti L’articolo 2, c. 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale ASpI (1,40%), nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine nonché nei casi di stabilizzazione del rapporto, purché intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a temine.

 

A decorrere dal 2014 (articolo 1, c. 135 della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

la restituzione può avvenire in misura integrale (in precedenza era limitata a massimo sei mensilità).

 

Nei casi di stabilizzazione. Si ricorda che, ricorrendone i presupposti, continua a operare la contrazione stabilita dalla Legge 92: i mesi intercorrenti tra la fine del rapporto a termine e la stabilizzazione a tempo indeterminato vanno a ridurre il numero complessivo dei mesi per i quali è possibile recuperare il contributo dell’1,40% versato.

 

Tale restituzione contributiva trova applicazione anche nelle ipotesi in cui l’assunzione successiva al rapporto a tempo determinato avvenga con contratto di apprendistato.

 

In merito alla possibilità di instaurare legittimamente contratti di apprendistato con soggetti che abbiano precedentemente prestato la loro attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro, si richiamano le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la risposta a interpello  n. 8/2007 e con la circolare n. 5/2013.

 

Operatività

I datori di lavoro utilizzeranno il già previsto codice causale “L810” – avente il significato di “recupero contributo addizionale art.2, co. 30 L.92/2012” – istituito[i] nell’elemento <CausaleAcredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi> di Denuncia Individuale del flusso UniEmens.

 

Nicola Porelli

ADAPT Professional Fellow

Consulente del Lavoro

@NicolaPorelli

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