L’intervenuta violazione della L. 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) e, in particolare, della norma imperativa di cui all’art. 3, comma 1, come sostituito dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, art. 5, comma 1 (secondo cui “L’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti”), non fa venir meno il diritto alla retribuzione per l’attività lavorativa effettivamente prestata dal soggetto tutelato, in applicazione del generale principio di cui all’art. 2126 c.c., comma 2
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