Maestri artigiani e botteghe scuola: il ruolo e le modalità di trasmissione delle competenze artigianali negli ordinamenti regionali

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Bollettino ADAPT 16 novembre 2020, n. 42

 

L’articolo 44, comma 4 del decreto legislativo 81/2015, mutuando quanto già previsto dal Testo Unico dell’apprendistato del 2011, prevede che “le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell’ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere”. La figura del maestro artigiano è stata introdotta negli ultimi anni in tutti gli ordinamenti regionali ad eccezione di Lombardia e Sicilia, che tuttavia hanno già predisposto un Disegno Di Legge in merito.

 

Le finalità di questo istituto sono molteplici: dalla salvaguardia di mestieri storici e caratterizzanti del territorio alla valorizzazione di un know-how che altrimenti rischierebbe di andare perduto; dalla tutela del patrimonio artistico, culturale e professionale di una Regione alla volontà innovare settori altamente specialistici e tradizionali.

 

Una prima caratteristica dell’istituto è che questo si applica solo a specifici settori di interesse predeterminati dalle amministrazioni regionali.

 

In Regione Umbria, ad esempio, la legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 (articoli 32 e 33) prevede che il riconoscimento del titolo di Maestro artigiano può essere riconosciuto solo a coloro che svolgono attività prevalente nei settori dell’artigianato artistico e tradizionale tutelati, ovvero quelli della ceramica, del legno, del ferro, della tessitura, del ricamo a mano e dell’oreficeria.

 

Regione Piemonte, invece, con l’articolo 18 del Testo unico in materia di artigianato (legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1) regola dei disciplinari di produzione volti a identificare gli “standard qualitativi che qualificano e rendono identificabile il settore dell’artigianato artistico, tradizionale, tipico e innovativo” e le attività.

 

In molte regioni l’ottenimento del titolo di Maestro artigiano garantisce inoltre il diritto all’utilizzo esclusivo di un marchio specifico. Ciò rende evidente il livello di attrattività del titolo ed il valore aggiunto che esso può apportare all’artigiano ed alla propria attività oltre che agli allievi che possono servirsi delle competenze e delle abilità di insegnamento del Maestro per acquisire una propria professionalità.

Spesso, inoltre, il titolo rende accessibili specifici vantaggi economici o di immagine. Regione Liguria, ad esempio, garantisce dei contributi dedicati sotto forma di contributi in conto capitale a favore delle imprese che possono utilizzare il marchio “Artigiani in Liguria”. Altre regioni, come il Veneto, prevedono delle linee di intervento specifiche per le imprese artigiane in cui operano Maestri Artigiani costituite da sgravi fiscali e contributi a fondo perduto.

 

La qualifica di Maestro Artigiano mette inoltre in risalto le competenze tecniche e la capacità di insegnamento dell’artigiano ma anche le caratteristiche personali e professionali del Maestro, cui viene permesso di svolgere attività didattica presso le c.d. botteghe scuola.

 

Esistono infatti tre requisiti soggettivi, ovvero riferibili direttamente al Maestro Artigiano, ricorrenti nei diversi ordinamenti regionali:

 

  • gli anni di esperienza, con un range tra i cinque ed i quindici anni di svolgimento dell’attività lavorativa in qualità di titolare, e in alcuni casi di dipendente, di un’azienda artigiana appartenente ai settori di interesse;
  • un elevato livello di capacità professionale, in genere desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ma in alcuni casi accertati e verificati attraverso la frequenza obbligatoria a specifici corsi o il superamento di prove d’esame. È questo il caso della Provincia autonoma di Bolzano, che ha recentemente approvato un “Elenco delle professioni artigiane e nel settore alberghiero per le quali è previsto l’esame di maestro”. L’esame si compone di quattro moduli: gestione aziendale, pedagogia della formazione, teoria professionale e pratica professionale. Da ciò si evince come il titolo di Maestro artigiano trascende le sole competenze tecniche;
  • l’attitudine all’insegnamento professionale. Su questo versante è interessante notare come le scelte regionali divergano sui metodi per verificare tale requisito. Regione Marche, ad esempio, ritiene che essa sia “desumibile dall’aver avuto alle dipendenze apprendisti portati alla qualificazione di fine apprendistato”, mentre Regione Lazio verifica l’”elevata attitudine all’insegnamento del mestiere” attraverso “esperienze di tutoraggio, svolte, preferibilmente, nell’ambito di contratti di apprendistato o di tirocini formativi, o da esperienze di docenza, documentabili dal curriculum professionale”.

La valutazione delle competenze pedagogiche è funzionale ad un altro strumento intrinsecamente connesso al titolo di Maestro artigiano: le botteghe scuola, sedi formative in cui opera a vario titolo un Maestro artigiano.

 

In Regione Liguria, l’articolo 54 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 attribuisce alle botteghe scuola dei “compiti di formazione professionale nell’ambito dello specifico settore dell’artigianato artistico e tradizionale di cui sono espressione”. All’interno di esse “il Maestro artigiano cura la formazione pratica finalizzata al conseguimento di una capacità tecnica adeguata”.

 

Allo stesso modo, l’articolo 33, commi 5, 6 e 7 della legge regionale 4/2013 dell’Umbria prevede che “la Bottega scuola può svolgere attività formative nell’ambito dello specifico settore dell’artigianato artistico e tradizionale di cui è espressione”. Il comma 3 completa la disciplina prevedendo che “il Maestro Artigiano può svolgere attività di docenza e di tutoraggio per la formazione pratica degli allievi nei corsi organizzati dai soggetti accreditati ai sensi della normativa regionale”.

 

Regione Toscana, all’articolo 23 della legge regionale 53/2008, attribuisce alle botteghe scuola la possibilità di svolgere attività formative nell’ambito dello specifico settore dell’artigianato artistico e tradizionale di cui è espressione nel rispetto del Testo unico della normativa in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro. Al Maestro artigiano è in questo caso attribuita la funzione di direzione della bottega scuola.

 

Infine, Regione Marche, all’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20, ha previsto che “Sono botteghe scuola i laboratori delle imprese artigiane di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano che svolge compiti di formazione professionale nell’ambito dello specifico settore […] le botteghe scuola, previo accordo con un ente di formazione accreditato e nel rispetto della normativa vigente in materia di formazione professionale, possono essere soggetti di convenzione per la gestione di attività formative nell’ambito dei programmi della formazione professionale regionale.”

 

Gli ordinamenti regionali hanno regolato, spesso nei propri testi unici in materia di artigianato, la figura del Maestro artigiano e le botteghe scuola con l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare alcuni mestieri storici e caratterizzanti dei tessuti produttivi regionali.

 

D’altra parte, è oggi possibile immaginare un’ulteriore funzione di questi istituti, ovvero la possibilità di introdurre novità nei metodi di lavoro, nelle tecniche e negli strumenti utilizzati (vedi M .Colombo, L’apprendistato come paradigma dei processi di innovazione: la lezione del passato in Bollettino speciale ADAPT 11 dicembre 2019, n. 2) Laddove tradizione e innovazione si intrecciano, un rapporto personale tra Maestro e allievo e una forte relazione tra competenza ed esperienza da un lato e spirito innovativo dall’altro possono aprire la strada ad un nuovo modo di pensare alle professioni artigianali che guardi al futuro ma che al contempo mantenga delle solide basi nelle tradizioni e nelle culture locali.

 

Gaetano Machì

Scuola di dottorato in Apprendimento e Innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

@Gae95

 

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