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Bollettino ADAPT 27 maggio 2019, n. 20
Il 15 maggio scorso, dando seguito a quanto previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo 8 febbraio 2018, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (F.I.P.E.) e la FILCAMS CGIL, la FISASCAT CISL e la UILTuCS, hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo nazionale per la disciplina del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti delle Gaming Hall (sale Bingo).
Tale ipotesi d’accordo, che costituisce un allegato al CCNL sopra citato, adegua la disciplina del settore, ferma al sistema di classificazione del personale prevista dal Protocollo del 1999 che per ultimo aveva regolato i relativi rapporti di lavoro.
Il nuovo impianto contrattuale risponde alla profonda trasformazione ed evoluzione che ha registrato negli ultimi vent’anni il settore del gioco regolamentato, il quale ha garantito una costante emersione dell’offerta di gioco illegale ed è costituito da oltre 200 sale da gioco in Italia per un insieme di oltre 8.000 lavoratori dipendenti.
Tale accordo, come evidenziato dalle Parti firmatarie dello stesso, è stato sottoscritto in un momento di particolare incertezza per il settore, generata dal susseguirsi di diversi interventi normativi che hanno posto limiti oggettivi alla attività di programmazione delle imprese, con inevitabili riflessi critici nei confronti dei livelli occupazionali del comparto.
Inoltre per quello che riguarda gli aspetti che attengono alle trasformazioni del comparto si sottolinea l’evoluzione della “sala bingo” non più come luogo in cui si svolge esclusivamente il gioco del Bingo, ma come negozio dedicato ai giochi pubblici regolamentati (cd. “Gaming Hall”). Da tale trasformazione è emersa la conseguente necessità di disegnare una disciplina contrattuale maggiormente rappresentativa della realtà effettiva del settore, tenendo conto delle modifiche organizzative e tecnologiche intervenute e dell’evoluzione del modello commerciale caratterizzato dalla polivalenza delle figure professionali che garantiscono i servizi di intrattenimento proposti dalle aziende.
Si evidenziano a seguire i principali contenuti dell’accordo.
Campo di applicazione
L’accordo in commento costituisce il riferimento esclusivo per i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle Gaming Hall, ove sono presenti attività di bingo con la conferma di un ruolo preminente affidato alla contrattazione di secondo livello compresa quella già in vigore che continua a trovare applicazione.
Rilevante il passaggio che rafforza l’esigenza di contrastare fenomeni di dumping contrattuale, riconoscendo, a tal fine, la conformità dell’accordo alle disposizioni previste dall’art. 51 del d.lgs. 81/2015, ribadendo la facoltà attribuita ad accordi sottoscritti da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di attivare le deleghe previste dalla legge nei confronti della contrattazione collettiva di lavoro.
Tale passaggio va evidenziato specialmente in una prospettiva di crescente contrasto a fenomeni di dumping contrattuale a seguito di un’ampia diffusione della contrattazione “pirata”.
Classificazione del personale
In materia di classificazione del personale si registrano le novità più rilevanti dell’accordo, finalizzato ad una più aderente fotografia del sistema di classificazione contrattuale alla reale organizzazione del lavoro all’interno delle sale bingo.
Sono stati individuati cinque livelli di inquadramento a cui vengono applicate le tabelle retributive previste dal CCNL per i dipendenti da Aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo dell’8 febbraio 2018:
– Gaming Hall Manager: inquadrato al livello “Quadro B”;
– Gaming Hall Lead, inquadrato al 2° livello;
– Gaming Hall Specialist, inquadrato al 4° livello;
– Gaming Hall Operator, inquadrato al 5° livello;
– Gaming Hall Operator Junior inquadrato al 6° livello.
Per quello che riguarda, invece, la trasformazione delle sale da gioco anche in luoghi nei quali è presente un’area food, è stato ricondotto il relativo inquadramento alla classificazione prevista dal CCNL dell’8 febbraio 2018 precisando, però, che per le attività caratterizzate da processi operativi standardizzati, il personale che dedicato sarà, in via generale, ricondotto al 5° livello di inquadramento del CCNL dell’8 febbraio 2018.
Questo passaggio dimostra l’evoluzione del settore e delle Sale Bingo in luoghi ricreativi a tutto tondo, in cui, anche l’attività di ristorazione è presente in maniera strutturata.
Retribuzione
Gli aspetti retributivi disciplinati dall’accordo hanno ribadito la messa a regime del nuovo sistema di inquadramento già a partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo, mantenendo, però, solo per i dipendenti già assunti alla data di sottoscrizione dell’accordo gli aumenti retributivi previsti dal CCNL dell’8 febbraio 2018 in base al livello d’inquadramento applicato fino a quel momento.
Limiti quantitativi contratto a tempo determinato
Anche in funzione della possibilità confermata dal cosiddetto “Decreto Dignità” ed affidata alla contrattazione collettiva di individuare i limiti quantitativi di utilizzo del contratto a tempo determinato, sono state previste le medesime proporzioni individuate dal CCNL dell’8 febbraio 2018, considerando però, come base di computo ai fini del calcolo in questione le singole sale da gioco, anziché l’azienda nel suo complesso.
Apprendistato
Infine, in materia di apprendistato, sono stati adeguati i profili professionali per i quali è consentita l’assunzione tramite apprendistato professionalizzante in base al nuovo sistema di inquadramento disciplinato dall’accordo stesso, individuando i seguenti profili formativi e abbinando le corrispondenti durate del percorso di apprendistato:
– Gaming Hall Lead: 2° livello, durata 36 mesi
– Gaming Hall Specialist, 4° Livello, durata 24 mesi
– Gaming Hall Operator, 5° livello, durata 24 mesi
Silvio Moretti
Direttore relazioni Sindacali FIPE
Andrea Chiriatti
Area Sindacale, Previdenziale e Fomazione FIPE