- Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è più protetto dal regime di stabilità. Quindi, per i diritti non prescritti all’entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla fine del rapporto di lavoro
- Non si configura lo straining quando il disagio lavorativo non deriva da condotte vessatorie tali da configurare una situazione di nocività fonte di responsabilità ex art. 2087 c.c., sebbene ci sia una accesa conflittualità tra le parti
Bollettino Adapt
Informarsi per capire