Piattaforme digitali e relazioni di lavoro

Si fa sempre più interessante il tema della definizione della relazione di lavoro con le piattaforme digitali che non sempre possono dimostrare di essere meri abilitatori di transazioni tra lavoratore e utente. La prestazione lavorativa corrispondente ai servizi “poveri” resi direttamente dalle piattaforme digitali può essere variamente qualificata sulla base degli elementi oggettivi che la caratterizzano. Appare opportuno tuttavia che questi nuovi modelli organizzativi mantengano quei caratteri di straordinaria flessibilità che sono coerenti con le opportunità offerte dalle tecnologie al progetto imprenditoriale, con il vantaggio per gli utenti di servizi resi in termini di tempestività e qualità, con l’interesse di una platea mutevole di lavoratori occasionali alla possibilità di rifiutare la prestazione perché hanno un’altra occupazione prevalente o sono dediti a realizzare un percorso di studio. Anche dal punto di vista della coesione sociale non appare opportuno incoraggiare il formarsi di una comunità di lavoratori fidelizzati alla piattaforma al punto da cercare attraverso di essa il reddito necessario per una vita dignitosa.

 

Ci sembra insomma che il rapporto con la piattaforma dovrebbe, non necessariamente ma più convenientemente per tutti, iscriversi nella logica della autonomia ancorché coordinata con il committente. Il che porta, nella struttura della retribuzione, a consentire componenti premiali ma ad escludere garanzie che prescindono dalla prestazione e obblighi di disponibilità oraria del collaboratore. Ne consegue piuttosto un problema sostanziale di adeguatezza della remunerazione rispetto al risultato anche in considerazione di alcune recenti controversie. La soluzione non può tuttavia essere individuata in un livello minimo obbligatorio definito dalla legge direttamente o attraverso il riferimento ai contratti collettivi del lavoro subordinato ritenuto più prossimo alla prestazione autonoma. Si determinerebbe infatti una contraddizione con quei principi comunitari di libera concorrenza che hanno imposto la fine delle tariffe professionali definite dagli ordini professionali.

 

Nei giorni scorsi il governo ha espresso il suo parere contrario persino agli emendamenti che volevano almeno reintrodurre tariffe minime di riferimento a cura degli stessi ordini con lo scopo di informare gli utenti sulla adeguatezza dei costi relativi alla qualità essenziale delle prestazioni. Ritengo invece legittima, e non bisognosa di norma di legge, ogni libera iniziativa di associazioni professionali per la comunicazione al mercato dei livelli minimi di compenso in modo che il consumatore diffidi della qualità dei servizi erogati a prezzi inferiori. Se quindi appaiono impraticabili le soluzioni rivolte a sostituire in modo vincolante la libera contrattazione della remunerazione di una prestazione autonoma, nulla tuttavia impedisce ai collaboratori o ai professionisti di far valere le proprie ragioni in modo collettivo. L’esperienza italiana ci consegna, rispetto agli altri Paesi della stessa Unione, una particolare attitudine alla organizzazione di forme di rappresentanza, anche di lavoratori autonomi, delegate a negoziare con la controparte in nome di interessi collettivi specifici e non necessariamente in funzione di remunerazioni egualitarie ma anche per ottenere

modalità di equo compenso della singola prestazione indipendente.

 

Maurizio Sacconi

Presidente Commissione Lavoro del Senato

@MaurizioSacconi

 

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