Bollettino ADAPT 21 gennaio 2020, n. 3
Nel 2011 il Centro studi Ires della Cgil pubblicò una ricerca, molto ampia e articolata, sulla condizione dei liberi professionisti. Nella introduzione di Davide Imola (allora responsabile di quel settore di attività) erano contenuti dei dati a testimonianza dell’importanza che un sindacato di lavoratori attribuiva a questa parte del mondo del lavoro, peraltro in espansione, sia in Italia che in Europa, in parallelo con lo sviluppo della società dei servizi. “Le libere professioni – scriveva Imola – si dividono in regolamentate e non regolamentate. Un’ulteriore suddivisione avviene a seconda della modalità di lavoro utilizzata dal professionista. Infatti, la maggioranza dei professionisti iscritti ad ordini, albi o non regolamentati opera come lavoratore subordinato, il 65,4% tra i non regolamentati (Censis-Colap 2004), ma anche con Partita Iva individuale, attraverso una società, con collaborazione a progetto, con prestazione occasionale oppure attraverso il diritto d’autore. Secondo il Censis il totale degli iscritti ad Ordini e Collegi, nell’anno 2009, è pari a 2.006.015, mentre i professionisti non regolati si aggirano attorno ai 3/3,5 milioni”. Pertanto esortava il sindacalista: “Dopo anni di silenzio o di disattenzione recentemente si è cominciato, sia da parte della politica sia da parte delle grandi organizzazioni sociali, ad entrare in contatto con il mondo dei professionisti cercando di cogliere le aspettative di riforma e di maggiore riconoscimento e valorizzazione professionale che da questi venivano, ma anche di orientarsi sul tipo di azioni di tutela e di sostegno sociale ed economico da mettere in campo”.
In sostanza, l’obiettivo da conseguire è quello della sussidiarietà. Come è stato scritto, “L’eccesso di burocrazia si combatte, infatti, anche restituendo alla società civile funzioni oggi svolte dagli apparati pubblici’’. Ma ad un primo intervento di carattere normativo si è arrivati anni dopo con la legge n.81 del 2017 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. Come è noto la legge è composta da due Titoli distinti: il primo riferito al lavoro autonomo “non imprenditoriale”; il secondo al c.d. lavoro agile dei prestatori alle dipendenze. A suo tempo si malignò sul fatto che il Parlamento non sarebbe stato in grado, sul piano politico, di legiferare solo sulle libere professioni (la legge venne definita il jobs act del lavoro autonomo) senza occuparsi contemporaneamente del lavoro subordinato.
Il Titolo I prefigura, in materia, una vera e propria disciplina organica (uno statuto?) consistente nell’introduzione di talune forme di tutela (maternità, congedi parentali, malattia, sicurezza, nullità delle clausole vessatorie per il prestatore, garanzia temporale per la corresponsione del compenso pattuito, applicazione del rito processuale del lavoro, bonus formativi e diritto alla formazione permanente, possibilità di concorrere ad appalti pubblici, ecc.) per quelle tipologie di lavoro autonomo che non rientrano nella fattispecie tipica della piccola e media impresa. Il legislatore ha ritoccato, altresì, il perimetro delle collaborazioni coordinate e continuative (“La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente la propria attività lavorativa”) rispetto a quanto definito nel dlgs n.81/2015 (uno dei provvedimenti di attuazione del jobs act primogenito).
Queste innovazioni legislative sono intervenute quando il ciclo della crisi economica volgeva al termine, ma il “mondo” delle libere professioni ha dovuto, come tutte le attività economiche e le realtà occupazionali, attraversare il deserto. Ma, come vedremo, è riuscito a cavarsela all’ombra delle oasi. Il IV Rapporto sulle libere professioni in Italia (2019), a cura di Confprofessioni, l’associazione rappresentativa di tutti i soggetti collettivi ordinistici e non, ha tratto un bilancio, grazie al relativo Osservatorio, dei trend riguardanti il lavoro indipendente (ovvero anche quello “imprenditoriale”) nell’arco temporale compreso tra il 2009 e il 2017. Il ridimensionamento dell’occupazione è rilevante. Si è passati da 5 milioni di lavoratori indipendenti a 4,7 milioni ovvero da 86 a 77 unità per ogni 1000 abitanti (-10%, con una diminuzione media annua dell’1,2%). In Europa, la diminuzione complessiva, nel periodo considerato, è stata significativamente inferiore (-3,5%).
I liberi professionisti, al pari dei salmoni, hanno invece nuotato controcorrente. In Italia sono rimasti sostanzialmente stabili dal 2009 (si segnala nel rapporto che le statistiche presentano delle esclusioni) al 2018 (dove i valori riportati sono puntuali) più o meno intorno a un milione (5,7 milioni sono i liberi professionisti in Europa). Il numero di 1,08 milioni nel 2018, in Italia, è il più elevato di tutti i Paesi europei (seguono il Regno Unito, la Germania e la Francia, che stanno nettamente al di sotto di un milione di occupati) ed ha raggiunto quello standard a partire dal 2012 (11 professionisti per ogni 1.000 abitanti).
Merita una sottolineatura particolare l’incidenza del lavoro femminile (per questo è importante che la legge n.81/2017 abbia esteso in parte i diritti di cui godono le lavoratrici dipendenti) che dal 2009 al 2018 è passato dal 37% al 42% (in Europa sono il 48%).
Date le caratteristiche delle professioni la quota degli over 55 anni è pari al 28% del totale. Le associazioni dei liberi professionisti lamentano l’inadeguatezza delle normative sull’equo compenso (che avrebbe dovuto porre riparo alla derogabilità del sistema tariffario). In particolare viene segnalata l’esigenza del rispetto del principio dell’equo compenso da parte delle amministrazioni pubbliche e nei contratti pubblici, nei quali continua a prevalere, anche per le prestazioni professionali, la logica del ribasso.
Si sa che gli avvocati sono i “metalmeccanici” (così si diceva un tempo quando questa categoria primeggiava nella contrattazione collettiva) delle libere professioni. Infatti, il 2 luglio del 2019, è stato sottoscritto un Protocollo tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense che istituisce un Nucleo centrale di monitoraggio (con articolazioni territoriali) della corretta applicazione dell’equo compenso. Sebbene la materia delle professioni sia di competenza concorrente tra Stato e Regioni, almeno dieci di quest’ultime hanno varato delle leggi regionali, il cui principale obiettivo è quello di vincolare le amministrazioni pubbliche al rispetto del principio dell’equo compenso nelle prestazioni professionali commissionate. Mentre per le professioni ordinistiche vi sono delle norme nazionali a cui fare riferimento, la questione è più complessa per quelle non regolamentate, per le quali si assumono, ove compatibili ed equiparabili, i trattamenti riconosciuti per prestazioni affini.
Va ricordata poi la questione previdenziale: le professioni ordinistiche hanno le loro Casse, in regime di privatizzazione: le altre non regolamentate sono iscritte alla Gestione separata presso l’Inps (sostenendo così un carico contributivo più elevato).
Membro del Comitato scientifico ADAPT