Politically (in)correct – INPS “spigolando” nel XV rapporto

La settimana scorsa, in quella che nel ‘’bel tempo che fu’’ (prima dell’invasione da parte dei nuovi Lanzichenecchi) si chiamava ‘’solennità del Parlamento’’, è stato presentato il XV Rapporto annuale dell’Inps (riferito all’anno 2015).

Si deve riconoscere al Presidente factotum Tito Boeri  – il quale ha svolto una relazione di sintesi – di aver innovato parecchio, rispetto a taluni suoi predecessori, nella diffusione dei dati statistici, anche se talvolta non si sottrae alla tentazione di farne uso per sostenere proprie tesi e suggerire politiche da lui  – importante studioso della materia – ritenute necessarie.

 

Gli aspetti meritevoli di un’illustrazione e di un commento sarebbero tanti, ma in una rubrica che si definisce “politically (in)correct”, l’attenzione deve essere rivolta prioritariamente all’esame delle questioni giudicate ‘’politicamente corrette’’ dal Governo, dai gruppi parlamentari, dai sindacati e – alla fine della fiera – dai talk show, ormai abituati a dedicare ore di trasmissione – con dovizia di rappresentazione di casi ‘’drammatici’’ – fino a far diventare vere e proprie tragedie umane,  circostanze soltanto spiacevoli per alcuni nostri concittadini.

 

L’opzione-donna

 

Cominciamo dalla c.d. opzione donna, ricordando brevemente la vicenda (di cui si è  già parlato in questa stessa rubrica con il titolo “Opzione donna: la pagheranno milioni di pensionati”). Si tratta di una tipica forma di flessibilità introdotta sin dal 2008 dall’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (la riforma Maroni).

 

La misura aveva carattere sperimentale fino al 31 dicembre 2015 e nasceva a causa de l brusco innalzamento da 57 a 60 anni del requisito anagrafico minimo per conseguire la pensione di anzianità (il c.d. scalone) che quella stessa legge imponeva, a partire dal 2008, fermo restando il raggiungimento di almeno 35 anni di anzianità contributiva. Poiché l’età pensionabile di vecchiaia per le donne era allora pari a 60 anni vi sarebbe stata di fatto l’eliminazione della pensione di anzianità per la generalità delle lavoratrici.

 

Così, fu  concesso di continuare a conseguire il trattamento pensionistico di anzianità all’età di 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, ove già in possesso di questi requisiti alla data del 31 dicembre 2015, purché optassero per il calcolo del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo.

 

Negli anni seguenti, la norma Maroni non era mai stata messa in discussione dalle leggi successivamente intervenute in tema di pensioni, salvo l’aver stabilito, al momento dell’entrata in vigore di quella specifica disciplina, l’applicazione dei requisiti derivanti dall’aggancio automatico all’incremento dell’attesa di vita (il che comportava  l’aggiunta di qualche mese al requisito dei 57 e dei 58 anni) e dalla introduzione della c.d. finestra  mobile ovvero di un arco temporale (un anno per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per quelle autonome) da trascorrere, dopo aver maturato i requisiti, prima di poter accedere al trattamento pensionistico.

 

Ecco,  allora, il punto controverso: entro la scadenza prevista della fine del 2015 (quando l’opzione sarebbe cessata) per potersi avvalere della prerogativa del pensionamento anticipato bastava aver maturato i requisiti (57 o 58 anni  di età + 35 di contributi) oppure era necessario anche aver completato l’arco temporale della c.d. finestra mobile?

 

Le diverse conseguenze  erano evidenti: nel primo caso il 2015 sarebbe stato un anno a disposizione per quante, entro il 31 dicembre avessero maturato  i requisiti (pur dovendo attendere il trascorrere del tempo della ‘’finestra’’ per poter accedere al pensionamento. Secondo l’interpretazione, sostenuta dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS),  entro il 31 dicembre 2015 dovevano essere terminate, sia la maturazione dei requisiti, sia il trascorrere del periodo della ‘’finestra’’. Un’ eventuale modifica avrebbe  richiesto quindi una copertura finanziaria.

 

Così, l’Inps, pur essendo  da tempo orientato a dare l’interpretazione più favorevole, aveva dovuto adeguarsi. Ecco, dunque, che il ruolo del ‘’vendicatore mascherato’’ è toccato alla legge di stabilità per il 2016, la quale ha esteso la facoltà della opzione-donna ‘’anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti della predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita …….. entro il 31 dicembre 2015, ancorchè la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità’’ di cui si tratta.

 

In buona sostanza,  è stata confermata la decorrenza imposta dalla c.d. finestra mobile, ma essa non incide più sul diritto all’esercizio dell’opzione e al conseguimento della pensione. Interessante, poi, è notare – lo faceva  la relazione tecnica – la stima del numero di  lavoratrici che, nell’intervallo di decorrenza compreso tra gennaio 2016 e gennaio 2017, avrebbero potuto usufruire del regime sperimentale: 17.500 dipendenti  private; 7.500 lavoratrici autonome; 7.800 dipendenti pubbliche.

 

Nel 2015 non vi sono stati, nel complesso, scostamenti significativi rispetto alle previsioni. Nei settori privati il numero degli assegni (19.905) è risultato inferiore, mentre è stato più elevato nei comparti pubblici (8.297).

 

La tab. 1 consente di osservare l’andamento della ‘’opzione donna’’ dal momento della sua entrata in vigore evidenziando come il suo utilizzo, dapprima ignorato, abbia assunto consistenza, man mano che aumentavano, nei diversi regimi e secondo le modalità e le scadenze previste,  i requisiti anagrafici del pensionamento per le lavoratrici.

 

Tab.1 – OPZIONE DONNA

 

Anno di decorrenza Gestioni private Gestioni pubbliche
2008      4
2009       52      49
2010      494    170
2011   1.328     403
2012    5.511  1.646
2013    8.823  2.439
2014 11. 568   3.911
2015 19.905   8.297
TOTALE 47.681 16.973

Fonte- INPS

 

Nel Rapporto – riportiamo il brano –  è calcolato anche l’ammontare della riduzione media del’assegno per le lavoratrici che si sono avvalse dell’opzione: ‘’In media il trattamento pensionistico maturato con le regole dell’opzione donna, per le lavoratrici del settore privato, è pari a 977 euro (poco più dei 51% come tasso di sostituzione medio, ndr). Una buona proxy della quota di pensione cui hanno rinunciato queste lavoratrici non proseguendo l’attività lavorativa è data – prosegue il testo – dalla differenza tra la pensione da loro percepita e quella erogata alle lavoratrici che hanno ottenuto il pensionamento anticipato nel 2015.

 

Dati i requisiti che consentono l’opzione, infatti, non scegliendo l’opzione donna la maggior parte di loro si sarebbe pensionata con l’anticipata. La riduzione media così stimata ammonterebbe a poco più del 35 per cento’’.  Si tenga conto che, nel 2015, l’apertura su tale opzione è stata finanziata mediante un diverso calcolo della perequazione automatica  che ha riguardato l’intera platea dei pensionati.

 

Il part time agevolato

 

Varato il decreto interministeriale che ha dato  attuazione al part time lavoro/pensione previsto nella legge di stabilità per il 2016 la normativa è nota. Viene introdotto un regime transitorio per i dipendenti del settore privato che maturino entro il 31 dicembre 2018 il diritto al pensionamento di vecchiaia e che siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato: costoro, d’intesa con il proprio datore, possono –  a condizione di aver maturato all’atto della stipula della propria variazione contrattuale, i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto pensionamento – trasformare il rapporto a tempo parziale con una riduzione dell’orario complessivo in una percentuale compresa tra il 40% ed il 60%. Oltre alla retribuzione relativa alla prestazione lavorativa “ridotta” i lavoratori interessati percepiranno una somma mensile, corrisposta dall’imprenditore, pari alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici relativa alla “parte” non lavorata.

 

Tale importo è esente da Irpef e non è soggetto ad alcuna contribuzione. Il Legislatore, poi, riconosce per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa una contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Quindi l’importo della pensione non subisce decurtazioni. Anche questa soluzione (che potremmo riferire alle politiche di ‘’invecchiamento attivo’’) ha conosciuto la sua quota di gloria mediatica (che è sempre intensa, ma breve e fugace, giacchè le notizie, anzi le news,  sono come il pesce che non riesce a durare tre giorni senza puzzare), come vedremo del tutto esagerata rispetto alle prospettive di  utilizzazione. I dati del 21 giugno di quest’anno – a meno di un mese dalla entrata in vigore del provvedimento – sono i seguenti: 238 domande presentate; 85 accolte; 84 respinte; 69 giacenti. Il Rapporto parla di una ‘’partenza rallentata’’, riconoscendo però che è ancora presto per trarre delle considerazioni compiute.

 

Riecco gli ‘’esodati’’

 

Mentre si ipotizza un’ottava salvaguardia per queste categorie, divenute nell’immaginario collettivo le vittime della riforma del 2011, il Rapporto trae le somme su quanto è avvenuto con le sette già effettuate. Si tenga conto che il contingente programmato comprendeva 172.466 casi; le domande accolte sono state 127.632 (vedi la tabella); quelle respinte 49.361; quelle ancora in esame 10.395. Le pensioni liquidate sono state 101.837. La spesa programmata complessiva, a regime,  è pari a  11,4 miliardi, circa il 13% dell’insieme dei risparmi cumulati in conseguenza e per effetto della riforma Fornero. Vediamo di seguito come sono ripartiti i soggetti salvaguardati a cui è consentito il pensionamento secondo le vecchie regole.

 

Categorie e numero dei soggetti salvaguardati

Mobilità ordinaria o in deroga:  43.655

Mobilità lunga:  3.218

Beneficiari di Fondi di solidarietà:  19.063

Prosecuzione volontaria della contribuzione:  30.742

Prosecuzione volontaria in mobilità o dopo la mobilità:  124

Pubblici esonerati dal servizio:  1.256

Congedo per assistenza a figli con disabilità:  201

Congedo/permesso per gravi motivi:  8.390

Cessati dal lavoro sulla base di accordi o per atto unilaterale: 17.489

Lavoratori a tempo determinato:  3.494

Totale domande accolte: 127.632

Pensioni liquidate 101.837

(Giugno 2016. Fonte-Inps)

 

Come emerge, poi,  dalla tabella seguente,  il XV Rapporto  fornisce, con riguardo ai salvaguardati, anche i dati relativi al numero dei percettori di pensioni suddivisi  sulla base dei loro scaglioni di  importo (in euro lordi mensili) e riferiti a gennaio 2016.

Fino a 1.000:  22.924

1.000-2.000:  33.103

2.000-3.000:  25.329

3.000-4.000:    8.144

4.000-5.000:    2.157

Oltre 5.000:     1.072

TOTALE:      92.729

 

E’  agevole notare, sulla base del loro importo, che nella maggior parte dei casi si tratta di pensioni anticipate di anzianità e che parecchi dei beneficiari  erano, in servizio,  impiegati, tecnici e quadri. Secondo i canoni del dilagante populismo molti di questi trattamenti (per i cui titolari si sono sparse calde lacrime ed elevate vibrate proteste) verrebbero annoverate tra il stramaledette ‘’pensioni  d’oro’’.

 

 

Giuliano Cazzola

Membro del Comitato scientifico ADAPT

Docente di Diritto del lavoro UniECampus

 

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