Sulla vicenda dell’Eternit vi sono aspetti che meritano di essere chiariti anche correndo il rischio (sarebbe meglio parlare di certezza) dell’impopolarità. Sono aspetti di civiltà giuridica (gli stessi che sono presenti nella vertenza Ilva e in tanti altri casi) che distinguono e separano nettamente una concezione moderna del diritto penale (almeno da Cesare Beccaria in poi) dalla c.d. legge del taglione, dalla vendetta, della giustizia sommaria.
Occorre chiarire, innanzi tutto, che la prescrizione non è una via di fuga per i criminali, ma un istituto rivolto a dare certezza del diritto – con l’estinzione del reato in conseguenza del trascorrere del tempo – al cittadino coinvolto in una controversia giudiziaria (sia essa penale che civile) il quale, fino ad una sentenza passata in giudicato, gode di una presunzione di innocenza per il reato che gli viene ascritto. Del resto, come ha lasciato intendere la Suprema Corte di Cassazione, a determinare i tempi della prescrizione hanno contribuito, nel processo Eternit, anche le imputazioni che ne sono state la base. Ma quello dello stabilimento di Casale Monferrato (chiuso dal 1986) è solo il caso più clamoroso e mediaticamente più esposto di un problema che ha dimensioni nazionali ed internazionali.
In Italia, per il mondo delle imprese l’amianto è una specie di roulette russa. Ogni azienda – che abbia impiegato, nei processi produttivi, dell’amianto e che lo abbia fatto in una condizione di legittimità, perché l’amianto non era ancora stato bandito ed anzi il suo utilizzo era imposto dai capitolati di appalto – è costretta a vedersela, in totale solitudine, non solo sul versante civile – in termini di risarcimento del danno – ma anche su quello penale. Dovrebbero essere trovate delle soluzioni, sia per quanto riguarda non un’indistinta depenalizzazione, ma un’effettiva verifica delle circostanze e dei comportamenti a cui riconnettere una responsabilità penale. E andrebbe istituito, come in altri Paesi, un Fondo per il risarcimento delle vittime da amianto come strumento solidaristico e mutualistico del mondo dell’impresa (che deve avere un ruolo prevalente nel suo finanziamento).
Al Senato, nella passata legislatura, era in discussione un testo di legge in materia che – per avere un senso -– avrebbe dovuto risolvere questi problemi nel loro complesso. Per quanto “precario” nei suoi effetti concreti, anche l’articolo 20 del “collegato lavoro” (legge n.1 83/2010), riguardante il c.d. naviglio di Stato (ovvero la questione degli effetti dell’amianto nelle navi della Marina Militare) si muoveva nella direzione prima indicata, allo scopo di impedire che la magistratura ritenesse responsabili gli ammiragli delle morti da amianto tra il personale di bordo.
Ma tornando al tema iniziale, quale è, in sostanza, l’interrogativo posto a quanti sono chiamati a “fare giustizia” nel caso Eternit (con il suo valore emblematico per altre vertenze)? L’azienda deve rispondere penalmente per aver violato le disposizioni di volta in volta vigenti in materia di informazione, formazione, prevenzione e salvaguardia della sicurezza e dell’integrità fisica dei lavoratori (al più alto livello della tecnologia conosciuta come sancisce l’art. 2087 del codice civile?
Oppure – come risulta dalle campagne mediatiche condotte con la solita superficialità della comunicazione televisiva – è da ritenersi colpevole per il solo fatto di aver prodotto, lavorato e commercializzato l’amianto? È vero: l’amianto è stato (e rimane) un killer spaventoso. Ma l’Eternit lo produceva perché quel materiale aveva un mercato e veniva impiegato in molte attività. Le città sono imbottite d’amianto, così le vecchie carrozze ferroviarie, il naviglio, i capannoni industriali e quant’altro.
Il Parlamento ne vietò la lavorazione e l’impiego solo nel 1992. L’accanimento, mediatico e giudiziario, contro l’Eternit, dunque, non ha senso. Quanto meno, di quelle morti, è corresponsabile lo Stato italiano che ha tardato decenni a mettere al bando la lavorazione dell’amianto. Ma c’è un altro aspetto, vero e proprio corollario della tragedia dell’amianto, che fa da buon testimone di come in Italia si affrontano i problemi. Se ne è parlato tanto negli anni scorsi; poi l’argomento è passato di moda anche perché di molti casi ha cominciato ad occuparsi la magistratura.
Chiunque si prendesse la briga di intervistare i passanti – a proposito delle misure più adatte per tutelare i lavoratori esposti all’amianto prima che il composto killer fosse tardivamente bandito – si sentirebbe proporre interventi di diagnosi precoce, adeguate prestazioni sanitarie per quanti contraggano il cancro nonché il riconoscimento di congrui indennizzi economici per i superstiti. In Italia, invece, le pensioni curano ogni male. Così, in base ad una leggina maligna dei primi anni Novanta, se un lavoratore riusciva a dimostrare all’Inail di aver lavorato per oltre un decennio in ambiente esposto ad una particolare concentrazione di amianto (100 fibre/litro) otteneva dall’Inps un bonus pensionistico nel senso che ciascun anno di esposizione veniva moltiplicato per 1,5. Negli anni successivi quest’impostazione è cambiata, nel senso che ora il beneficio si riferisce alla misura della pensione e non più all’anticipo del trattamento.
All’inizio del decennio, alle forti pressioni sindacali e politiche riguardanti i casi non riconosciuti dall’Inail si rispose mediante l’escamotage dell’interpretazione analogica (i c.d. atti di indirizzo del Governo), poi lasciati in eredità agli Esecutivi che seguirono. Nel 2002, il Governo fu costretto (per sottrarre gli atti a giudizi a “macchia di leopardo” della magistratura e per non deludere le aspettative insorte) a salvare gli atti di indirizzo attraverso un provvedimento legislativo e a finanziarli – per oltre 600 miliardi di vecchie lire – con le risorse risparmiate dall’operazione pensioni minime da un milione di vecchie lire mensili, voluta da Silvio Berlusconi.
Insomma, l’universo della previdenza ha visto nascere, in tema di tutela dagli effetti dell’esposizione all’amianto, un altro “prodigio”. Basta osservare i dati: si è trattato, in pratica, di una delle più massicce forme di prepensionamento mai escogitate in Italia, che si è consumata nel silenzio, con alcune decine di migliaia di trattamenti riconosciuti ai lavoratori “esposti”, con migliaia di pratiche all’esame degli enti e con un contenzioso pendente di migliaia di processi in diversi gradi di giudizio. Sulla base di alcuni criteri che tengono conto di diversi fattori (esiti del contenzioso, dinamica delle domande e standard di accoglimento, ecc.), gli uffici degli enti previdenziali preposti hanno sviluppato, all’inizio del decennio, una quantificazione dei presumibili oneri fino al 2015.
Amianto: gli oneri presunti (in milioni di euro)
Anno | Pensioni già liquidate | Domande giacenti e giudizi pendenti | Riconoscimenti già concessi dall’Inail | Riconoscimenti all’esame | Totale |
2003 | 769 | 29 | —- | —- | 798 |
2004 | 744 | 123 | 45 | 12 | 924 |
2005 | 715 | 194 | 91 | 37 | 1.037 |
2006 | 688 | 208 | 138 | 63 | 1.097 |
2007 | 649 | 218 | 185 | 88 | 1.140 |
2008 | 593 | 221 | 232 | 113 | 1.159 |
2009 | 546 | 217 | 276 | 138 | 1.177 |
2010 | 472 | 206 | 319 | 161 | 1.158 |
2011 | 401 | 194 | 360 | 183 | 1.138 |
2012 | 312 | 173 | 400 | 204 | 1.089 |
2013 | 242 | 136 | 430 | 221 | 1.029 |
2014 | 196 | 107 | 403 | 220 | 926 |
2015 | 145 | 86 | 371 | 202 | 804 |
Totale | 6.472 | 2.112 | 3.250 | 1.642 | 13.476 |
Fonte:Inps
Si tratta di un onere cumulato assai rilevante (13,4 miliardi di euro), che peraltro non teneva conto di quanto sarebbe potuto capitare in altri settori, perché le soluzioni individuate fino ad ora non avevano coperto tutte le situazione contaminate da amianto. C’era infatti il rischio di dover preventivare ulteriori oneri derivanti dall’estensione dei benefici ai lavoratori FS, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 127/2002 (presso le sedi regionali, allora, erano giacenti 6.636 domande di ferrovieri, ma era solo la punta dell’iceberg).
Consapevoli dell’impatto del rischio amianto sui conti pubblici, il Governo e il Parlamento devono venirne a capo in maniera equa e definitiva. Ma bisogna risolvere anche le altre questioni poste, tra cui gli aspetti della responsabilità penale e il Fondo per le vittime di amianto. Non ha senso, infatti, incarognirsi in un florilegio di processi, spesso contro imprese chiuse o dismesse da decenni.
La legge dovrebbe stabilire che permane la responsabilità civile del datore quando la malattia absesto correlata sia stata causata da fatto costituente reato perseguibile d’ufficio commesso dal datore di lavoro, o da persona del cui operato egli debba rispondere secondo il codice civile, con violazione di norme di prevenzione specificamente prescritte o di misure dì sicurezza generalmente acquisite e praticate nella produzione industriale per i rischi connessi all’esposizione lavorativa all’amianto all’epoca del fatto medesimo. Questi sono i principi generali che valgono in materia di infortuni e malattie professionali, a fronte del ruolo istituzionale svolto dall’Inail. Non si capisce perché, nel caso dell’esposizione all’amianto, debba esibirsi l’estro delle procure.
Giuliano Cazzola
Membro del Comitato scientifico ADAPT
Docente di Diritto del lavoro UniECampus