Come si pronuncerebbe la Corte Costituzionale se fosse investita da un ricorso contro il dl n. 65/2015 con il quale il Governo ha affrontato gli effetti della sentenza n. 70 sul blocco della rivalutazione delle pensioni nei termini previsti dal decreto Salva Italia? Chi scrive è convinto che la Consulta considererebbe, giustamente, risolte le questioni poste nella discutibile sentenza, in nome dei principi della ragionevolezza e della temporaneità dell’intervento. Ciò in conseguenza di un dato preciso: il decreto-legge, pur prevedendo una restituzione assai parziale (meno del 12% del totale) della mancata indicizzazione, concentra le limitate risorse nelle classi di pensionati con trattamenti più bassi, gli stessi che la sentenza n. 70/2015 aveva considerato a rischio di inadeguatezza in conseguenza del blocco dell’indicizzazione per le pensioni superiori a tre volte il minimo.
Tale convinzione, tuttavia, si accompagna ad un’altra altrettanto solida: il decreto non ridurrà il contenzioso, peraltro di esito incerto, in quanto la sentenza della Consulta, avendo dichiarato l’illegittimità della prima parte dell’articolo 24, comma 25, del dl n. 201/2011, ha fatto “tana per tutti”, riconoscendo a tutti i pensionati – anche a quelli, esposti alla gogna mediatica, che percepiscono assegni c.d. d’oro – di rivendicare (figuriamoci il protagonismo degli avvocati e delle associazioni dei consumatori!) la restituzione del “maltolto”, consistente, per i titolari di pensione oltre tre volte il minimo, in due distinti effetti di incremento degli importi corrisposti: 1) un effetto diretto dovuto all’aumento permanente della pensione pari alla rivalutazione che sarebbe maturata nel biennio 2012-2013; 2) un effetto di trascinamento dovuto alla circostanza che la rivalutazione relativa agli anni successivi sarebbe stata applicata ad una base più alta.
Uno studio dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) ha effettuato delle simulazioni e “messi in fila” alcuni numeri che consentono di afferrare la sostanza del problema. Nel documento viene fatto l’esempio di un pensionato con trattamento mensile pari a 3,5 volte il minimo (collocato, pertanto, ad un passo dal confine del blocco e quindi sicuramente tra i più tutelati dal decreto n. 65). Quel soggetto percepiva, nel 2011, 1.639 euro mensili lordi ed ha ricevuto, nel 2012, una pensione mensile decurtata di circa 43,6 euro. Nel 2013, l’effetto è salito a 93,4 euro mensili complessivi (43,6 di effetto diretto 2012, 48,5 di effetto diretto 2013, 1,3 euro di effetto trascinamento). Negli anni successivi, oltre alle conseguenze dirette, il pensionato ha perduto anche gli effetti di trascinamento pari rispettivamente a 2,2 euro nel 2014, 2,5 nel 2015 e 3,4 nel 2016. La piena restituzione degli arretrati per mancata indicizzazione equivarrebbero, sempre per il pensionato dell’esempio, a circa 231,4 euro mensili (circa 3mila complessivi su base annua). A partire dal 2015, in seguito alla sentenza, la sua pensione risulterebbe maggiorata di 94,6 euro mensili (circa 1.230 euro l’anno) a cui si aggiungerebbe, nel 2016, il già richiamato effetto di trascinamento di 3,4 euro mensili (circa 45 euro l’anno). Applicando i criteri previsti dal decreto n.65 il medesimo pensionato riceverà un assegno aumentato di 17,7 euro nel 2012 e di 37,6 euro nel 2013, pari a circa il 40% della mancata indicizzazione per il biennio considerato. Così, la pensione mensile passerà dai 1.639 euro fino a 1.676,6 nel 2013. Per il 2014 e il 2015 – secondo lo studio Upb – si terrà conto della rivalutazione attribuita, nel 2013, soltanto in misura di 7,5 euro. In conclusione, la restituzione prevista nel decreto legge coprirà, per gli anni 2014-2015, circa l’8% di quanto sarebbe garantito dalla cancellazione, tout court, della deindicizzazione. Nel 2016, verrà attribuita una somma pari al 50% del rimborso 2013 pari, nel caso del pensionato dell’esempio, a 18,8 euro mensili. Dal 2017, poi, entrerebbe nuovamente in vigore la legge 388/2000 applicata alla pensione 2016 comprensiva del rimborso.
Per i pensionati delle coorti di importo superiore, la misura della copertura delle perdita da deindicizzazione garantita dal decreto legge risulterà progressivamente decrescente sino a scomparire per le classi superiori a sei volte il minimo. Quindi, questi soggetti avranno un maggiore interesse a presentare ricorso, dal momento che la restituzione disposta da decreto legge n. 65 attribuisce oltre i due terzi del recupero ai pensionati della classe compresa tra tre e quattro volte il minimo, mentre è nulla la restituzione a favore della classe oltre sei volte il minimo che pure ha perso il 4,5% come parte residua per mancata indicizzazione. Quanto agli effetti aggregati sulla finanza pubblica, nella Relazione tecnica al decreto n. 65, il Governo quantifica gli effetti della sentenza n.70 (connessi al recupero integrale delle deindicizzazione per il biennio 2012-2013), al netto degli effetti fiscali, in 17,6 miliardi per il 2015 (di cui 4,5 permanenti e il resto di arretrati relativi al periodo 2012-2014) e 4,4 miliardi nel 2016. Il decreto riduce gli oneri a 2,2 miliardi (0,13 punti di Pil contro 1,1).
Giuliano Cazzola
Membro del Comitato scientifico ADAPT
Docente di Diritto del lavoro UniECampus