Col trascorrere degli anni mi sono persuaso che avesse ragione il vecchio Hegel quando sosteneva – il principio è un cardine della sua filosofia – che tutto ciò che è reale è anche razionale. Credo tuttavia che il concetto di razionalità sia da interpretare nel senso che tutto ciò che accade ha una spiegazione, non già che corrisponda a ragionevolezza. Se considerassimo, infatti, ciò che è avvenuto in materia di diritto del lavoro negli ultimi due anni potremmo sicuramente comprenderne i motivi, ma non riusciremmo mai ad individuare un filone di ragionevolezza e di coerenza.
Perché gli ultimi due anni? Perché sono quelli che ci separano dall’approvazione della legge n. 92 del 2012 (la c.d. riforma Fornero che venne approvata a giugno, entrò in vigore il 18 luglio negli stessi giorni in cui veniva modificata in alcune sue parti – a proposito di ragionevolezza! – da un altro provvedimento). Da quel momento sembra cambiato tutto: misure che allora sembravano improponibili (il pensiero corre alla revisione della disciplina del contratto a termine) oggi hanno trovato posto in una legge dello Stato. Altre (ci riferiamo al contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti) sono iscritte all’ordine del giorno del dibattito politico e sono oggi sostenute e difese da quei settori della politica e del sindacato che le avevano maggiormente osteggiate. Persino il c.d. codice semplificato – oggetto di scherno fino a pochi mesi or sono – ha trovato posto in una norma di delega. Tutto ciò alla buon ora, diranno gli ottimisti. Per chi scrive, invece, è prevalente lo sconforto per le occasioni perdute nei due anni considerati.
Il governo Renzi e il ministro Poletti non hanno scoperto niente di nuovo, non hanno trovato – loro – la pietra filosofale capace di risolvere taluni problemi del diritto del lavoro che attendono da anni delle risposte. Si sono guardati attorno ed hanno semplicemente deciso di “provarci”, mettendo in opera soluzioni ipotizzate da tempo, ma bloccate dai dispareri e dagli ideologismi. Che cosa d’altro rappresenta il contratto a tempo indeterminato a tutela crescente se non una revisione profonda della disciplina del licenziamento individuale di cui al discusso articolo 18 dello Statuto?
E se nel tempo presumibile di un anno il nuovo istituto potrebbe fare il suo ingresso nell’ordinamento giuridico, sia pure in chiave sperimentale, perché nel 2012 si è scelta la strada farraginosa e complicata prevista nella legge n. 92/2012, la quale ha sconvolto la disciplina del licenziamento soltanto per introdurre una ipotesi, alternativa alla reintegra, di tutela risarcitoria per il c.d. licenziamento economico?
Si dirà che la legge Fornero ha avuto il merito di dimostrare che l’articolo 18 poteva essere “toccato” senza far scoppiare guerre di religione come era accaduto all’inizio del secolo; ha rotto un tabù e aperto una strada, che oggi può essere percorsa con soluzioni più avanzate. Ma la situazione reale non è questa. La tipologia tanto cara a Pietro Ichino (che da relatore al Senato sul decreto Poletti è riuscito a trovare uno spazio angusto per il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti persino in un articolo sia pure in chiave programmatica: il che è veramente singolare trattandosi di un decreto legge) è destinata a fare la figura dell’attore che entra in scena fuori tempo se non addirittura nel secondo atto quando il suo personaggio era tenuto ad esibirsi nel primo.
Il nuovo contratto a termine è destinato a “cannibalizzare” qualsiasi contratto a tempo indeterminato anche se caratterizzato da una tutela più leggera in caso di licenziamento. Anzi, il contratto Poletti soppianterà anche le forme più precarizzanti perché sottoposte a minor rischio di contenzioso di quello che grava su di esse dopo i giri di vite che le stesse hanno subito ad opera della legge Fornero. Così il Belpaese finirà per fare i conti con il “mostro” dell’articolo 18 proprio quando la legge Poletti è riuscita ad aggirarne in buona parte gli effetti, grazie alla flessibilità e alla maggiore fungibilità del contratto a tempo determinato, la cui utilizzazione, da ora, è sottoposta unicamente ad un limite quantitativo. Che cosa sarebbe avvenuto se la legge n. 92 avesse affrontato una più radicale riforma della disciplina del licenziamento? E se ad Elsa Fornero (ammesso e non concesso che lei fosse di quella idea) avessero lasciato fare quanto stanno consentendo a Giuliano Poletti? Ma la storia delle occasioni perdute non finisce nel giugno 2012 quando Monti impose alla Camera l’approvazione del testo della legge Fornero nella medesima stesura varata dal Senato, impegnandosi, come poi avvenne, a modificarla il prima possibile. Che cosa potremmo dire del c.d. contratto Expo? Il Ministro Enrico Giovannini ci aveva provato a liberalizzare sperimentalmente fino a tutto il 2015 il contratto a termine con la motivazione dell’Expo. Gli fu detto che doveva negoziare con le parti sociali, le quali – come è loro costume – menarono il capo per l’aia senza venire a capo di nulla. Così, oggi, l’abolizione della “causale” è diventata strutturale. Quale è la morale di tutto ciò? Se davvero fossimo un Paese normale che chiama le cose con il loro nome, che dice i sì e i no che vanno detti come e quando è necessario, forse avremmo oggi una nuova disciplina del licenziamento individuale a tutele crescenti (prima risarcitoria, poi reale) e staremmo valutando – con l’occasione e il pretesto dell’Expo – gli effetti occupazionali della liberalizzazione, su tutto il territorio nazionale di un contratto a termine, privato della trappola del “causalone” e del relativo contenzioso giudiziario. Invece le parti si sono invertite.
Giuliano Cazzola
Membro del Comitato scientifico ADAPT
Docente di Diritto del lavoro UniECampus