Prescrizione: la continuità del rapporto non è interrotta da un trasferimento di azienda
- Legittimo il termine di decadenza di 60 giorni per i contratti a termine scaduti prima dell'entrata in vigore della l. n. 183/2010
- In caso di riforma in appello del giudizio di reintegrazione, il risarcimento percepito deve essere restituito