Lo Schema di Decreto Legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive varato dal Governo lo scorso 11 giugno, in attuazione dell’articolo 1, comma 3, della Legge delega 183/2014, contiene rilevanti interventi relativamente all’infrastruttura tecnologica utilizzata per la gestione del mercato del lavoro. Nello specifico, nel decreto si fa riferimento alla realizzazione del “sistema informativo unico dei servizi per l’impiego”, e si individuano, quali elementi costitutivi dello stesso:
- il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali;
- l’archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie;
- i dati relativi alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, inclusa la scheda anagrafica professionale;
- il sistema informativo della formazione professionale.
È da rilevare come – evidentemente facendo riferimento allo stesso strumento, ma forse tradendo una certa confusione delle finalità che si intendono perseguire – all’articolo 13, comma 1, si indica il “sistema informativo unico delle politiche del lavoro”, mentre al comma 2 si parla di “sistema informativo unico dei servizi per l’impiego”.
È necessario ricordare – facendo un passo indietro nel tempo – che i sistemi informativi del lavoro hanno fatto la loro comparsa nel panorama legislativo nazionale con la Legge n. 469/1997, attraverso la quale sono state trasferite alle regioni le funzioni e i compiti in materia di mercato del lavoro. In particolare, l’art. 11 della Legge n. 469/1997 definisce il SIL come «un insieme di strutture organizzative, di risorse hardware, software e di rete, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati alle Regioni in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro». Prima di allora, infatti, le banche dati utilizzate dalle Sezioni Circoscrizionali del Lavoro e del Collocamento Agricolo (S.C.I.C.A.) erano indipendenti fra loro e non costituivano un sistema integrato, ossia, come afferma la legge, «un insieme di elementi organizzati in maniera tale da formare un complesso organico». Tuttavia, ancora oggi non è stata conseguita una piena integrazione informativa nell’ambito dei Servizi Pubblici per l’Impiego.
Secondo la previsione del Decreto, le informazioni del sistema informativo unico delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune dei soggetti della rete dei servizi per le politiche del lavoro per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali; esse costituiscono, inoltre, la base informativa per la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione degli ammortizzatori sociali.
Lo stesso progetto di realizzazione della rete dei servizi per le politiche del lavoro non è una novità, essendo il frutto di una elaborazione del Ministero del lavoro risalente agli anni scorsi (la Rete Nazionale dei Servizi per il Lavoro) finalizzata alla piena integrazione del Dominio Lavoro – costituito dai sistemi informativi dei principali attori del mercato (Ministero, SIL regionali, INPS, INAIL, ecc.), che già interoperano attraverso gli strumenti di cooperazione applicativa messi a disposizione dalla Borsa Lavoro – e dell’Extradominio, costituito dai Sistemi informativi e dai differenti attori presenti sul territorio che condividono, con il Domino Lavoro, dati e servizi (Infocamere, SISS, ecc.). In realtà tale prospettiva non si è mai compiuta, e la stessa situazione dei sistemi interni ed esterni al Domino Lavoro è rimasta caratterizzata dalla frammentazione e dall’assenza di una condivisione dei dati.
Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore, il Decreto attribuisce all’ANPAL la gestione dell’albo nazionale degli enti di formazione accreditati dalle regioni e province autonome, definendo le procedure per il conferimento dei dati da parte delle regioni e province autonome. In tale contesto, è da segnalare la previsione contenuta al comma 2 dell’articolo 16 del decreto, che dispone che i soggetti i quali, a qualsiasi titolo, beneficiano di contributi pubblici per lo svolgimento di attività di formazione, sono tenuti a conferire, con le modalità definite dall’ANPAL, i seguenti dati:
- con riferimento ai corsi di formazione aperti a una pluralità di soggetti le informazioni relative ai corsi di formazione con un anticipo di almeno un mese dalla data di chiusura delle iscrizioni;
- con cadenza mensile i dati individuali relativi alle attività formative avviate e realizzate e ai soggetti coinvolti.
La realizzazione del fascicolo elettronico del lavoratore sarebbe di indubbia utilità, se ne fossero però definite le modalità operative di realizzazione in modo stringente, al fine di evitare che tale strumento resti soltanto sulla carta, come precedentemente accaduto con il libretto formativo del cittadino. Quest’ultimo era stato pensato per raccogliere, sintetizzare e documentare le diverse esperienze di apprendimento dei cittadini lavoratori, nonché le competenze da essi comunque acquisite: nella scuola, nella formazione, nel lavoro, nella vita quotidiana, ciò al fine di migliorare la leggibilità e la spendibilità delle competenze e l’occupabilità delle persone.
Il fascicolo elettronico riprende gli obiettivi previsti dal libretto formativo del cittadino e prevede di integrare le informazioni di carattere previdenziale, per il quale sarebbe necessario l’interscambio dei dati con l’INPS e gli altri istituti previdenziali: si tratta di un progetto la cui realizzazione risulta complessa, come dimostrano le difficoltà di integrazione informativa tra i differenti soggetti che operano nel mercato del lavoro.
Destano invece molte perplessità le scelte riguardanti il sistema informativo unico delle politiche del lavoro, perlomeno finché non ne saranno definite le modalità attuative. Attualmente funziona un “sistema federato”, ossia composto da una rete di sistemi regionali, tra di loro connessi e interoperabili: ogni regione ha progettato un proprio SIL, sebbene nell’ambito di standard nazionali condivisi, che non dialoga con gli altri sistemi regionali; spesso, nell’ambito della stessa regione, le province hanno adottato sistemi informativi differenti (da qui l’esigenza di una ulteriore integrazione attraverso un sistema che svolga il compito di “coordinatore regionale”). Al Ministero del lavoro è rimasta una funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale.
Il problema fondamentale riguardante il Sistema Informativo del Lavoro è speculare al problema di governance dei servizi pubblici per il lavoro in Italia: siamo davanti ad un decentramento che si è trasformato in “policentrismo”, con una molteplicità di sistemi regionali e provinciali che normalmente dialogano fra di loro soltanto sporadicamente o sulla base di tempi e modi contrattati di volta in volta, mentre invece sarebbe necessaria una integrazione sistemica.
È altrettanto vero che l’esigenza di intervenire e correggere l’attuale situazione non può comportare la dispersione dei risultati raggiunti dalle diverse regioni, i quali hanno richiesto notevoli investimenti finanziari: bensì occorre individuare soluzioni che consentano il raggiungimento degli obiettivi descritti nel decreto attraverso percorsi di integrazione e valorizzazione delle esperienze regionali.
Il problema non risiede soltanto nella mancata integrazione tra i diversi sistemi regionali, ma anche nel mancato completamento del percorso che consentirebbe al SIL dialogare pienamente con i sistemi web di incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblici: nella situazione attuale vi è una netta separazione tra i sistemi informatici deputati alla gestione amministrativa delle attività dei servizi per l’impiego e i portali di intermediazione tra lavoratori e aziende, e lo stesso portale Cliclavoro – sebbene preveda nel suo funzionamento il conferimento allo stesso delle richieste di lavoro dei centri per l’impiego – costituisce un’entità separata, “altra” rispetto alla rete territoriale dei servizi per il lavoro pubblici. In tale contesto, il Decreto del Governo non sembra dare segnali confortanti: resta da capire quale sarà la natura del portale nazionale delle politiche del lavoro indicato nel decreto e il rapporto tra questo e il sistema informativo unico delle politiche del lavoro.
Soltanto la realizzazione di un sistema informativo del lavoro nazionale, integrato in tutte le sue componenti – dalla gestione amministrativa dei centri per l’impiego, alla gestione dell’incontro domanda/offerta di lavoro sul web, fino alla gestione del collocamento dei disabili e all’integrazione con i servizi privati – rappresenterebbe un aspetto strategico fondamentale al fine di dare al nostro mercato del lavoro un carattere di modernità e di fluidità nelle relazioni di lavoro e nella circolazione delle informazioni.
Al fine di raggiungere tutti gli obiettivi posti a suo tempo dal legislatore, è necessario che il sistema informativo unico delle politiche del lavoro – con le sue componenti – e la rete dei servizi per le politiche del lavoro divengano un’infrastruttura tecnologica ed organizzativa finalizzata a una gestione del mercato del lavoro realmente innovativa e al miglioramento dei servizio ai cittadini e alle aziende, nell’ottica di una progressiva integrazione in un mercato del lavoro europeo.
Gianluca Meloni
Consulente per il mercato del lavoro – Reggio Emilia
@gianluca_meloni