Profili descrittivi della convenzione del 19 settembre 2019 sottoscritta da INPS, INL, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil

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Bollettino ADAPT 23 settembre 2019, n. 33

 

Il 19 settembre 2019, l’INPS e l’INL hanno sottoscritto una convenzione con le confederazioni sindacali Confindustria, Cgil Cisl e Uil. L’intesa disciplina le procedure per la raccolta, l’elaborazione e la comunicazione del dato associativo e del dato elettorale ai fini della definizione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali aderenti al Testo Unico della Rappresentanza del 10 gennaio 2014.

 

Questa raccolta è quindi finalizzata a calcolare un dato ponderato tra i due indici per stabilire quali siano le organizzazioni sindacali in possesso del requisito della c.d. maggiore rappresentatività comparata ai fini dell’individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro da assumere a riferimento ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 338 del 1989, così come autenticamente interpretato dall’art. 2, comma 25 della legge n. 549 del 1995. Non solo. La rilevazione è finalizzata anche ad individuare il contratto collettivo, ai sensi dell’art. 1, comma 1175 della legge n. 296 del 2006, da applicare ai rapporti di lavoro nell’impresa per il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa vigente, nonché, recita la convenzione, “a tutti gli altri fini previsti dall’ordinamento”. Conseguentemente, il dato rilevato secondo le modalità della convenzione e calcolato secondo gli Accordi Interconfederali che sono intervenuti sul punto, servirà ad individuare i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative tutte le volte in cui la legge fa ad essi richiamo ([1]).

 

La convenzione giunge all’esito di un lungo percorso intrapreso dalle organizzazioni sindacali sottoscriventi, iniziato con la sottoscrizione dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e perfezionatosi con il Testo Unico della Rappresentanza del 10 gennaio 2014, che ha disciplinato i requisiti per consentire alle associazioni sindacali di accedere alla negoziazione dei contratti collettivi.

 

Oggetto della convenzione e strumenti di rilevazione dei dati

 

All’art. 1 della convenzione, le confederazioni rinnovano la volontà di affidare all’INPS “il servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo”, nonché, “l’attività di raccolta del dato elettorale”. Su quest’ultima attività, vi sarà la collaborazione operativa anche dell’INL. L’art. 1 parla di “rinnovamento”, in quanto già il 16 marzo 2015 le confederazioni sindacali aveva sottoscritto una convenzione per le medesime finalità, poi scaduta il 16 marzo 2018 a causa di una inattività e mancanza di impulso da parte di tutti i soggetti coinvolti. L’INPS, con il supporto dell’INL, si occuperà anche della raccolta del dato elettorale – inteso quale insieme dei “consensi ottenuti dalle singole Organizzazioni sindacali di categoria in occasione delle elezioni delle R.S.U. validamente in carica” – e della sua ponderazione con il dato associativo (cfr. art. 1, comma 2).

 

L’art. 2 della convenzione disciplina il procedimento e gli strumenti attraverso i quali gli enti pubblici rileveranno il dato associativo e il dato elettorale. Per quanto concerne il primo, è previsto che l’INPS “attribuisce uno specifico codice per la catalogazione dei contratti collettivi nazionali di categoria, che sarà comunicato anche al CNEL” (cfr. art. 1, comma 1) e “uno specifico codice identificativo a tutte le Organizzazioni sindacali di categoria interessate a partecipare alla rilevazione della propria rappresentanza al fine della stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro” (cfr. art. 2, comma 2).

 

A fronte di questa procedura, le confederazioni sindacali sottoscriventi si impegnano a comunicare tempestivamente all’INPS tanto la variazione dell’assetto dei contratti collettivi di lavoro riferibili al perimetro settoriale in cui rilevare la rappresentatività in relazione ai due indici precedentemente richiamati, nonché “le sottoscrizioni e le adesioni delle Organizzazioni sindacali al Testo Unico sulla Rappresentanza”.

 

È utile osservare che l’attribuzione del codice ai contratti collettivi è una prassi già utilizzata dall’INPS. Infatti, le imprese devono inserire all’interno del modello UniEmens il codice alfa-numerico (il c.d. codice contratto) che identifica la fonte collettiva considerata dall’azienda ai fini dell’individuazione del valore della retribuzione imponibile ai fini contributivi. Tuttavia, nei mesi precedenti, il CNEL, ai sensi dell’art. 99, comma 3 Cost. ha presentato un disegno di legge, ancora al vaglio del Parlamento, per creare un unico sistema di classificazione dei contratti collettivi, comune tanto ad esso che all’INPS ([2]). Infatti, ad oggi i due enti si avvalgono di un sistema di catalogazione alfa-numerico distinto.

 

È oltremodo opportuno osservare che dal tenore dell’art. 2, comma 2, sembrerebbe che agli enti pubblici sia consentito rilevare anche il dato associativo e il dato elettorale relativamente a quelle organizzazioni sindacali che pur non essendo direttamente sottoscriventi della convenzione, abbiano comunque prestato adesione al Testo Unico della Rappresentanza del 10 gennaio 2014. E, in una certa misura, questa convenzione non dovrebbe essere valutata alla stregua di un nuovo accordo, che necessita di una ulteriore ratifica da parte di queste ma sarebbe un’intesa attuativa delle procedure già stabilite nell’accordo del 2014, al quale molte organizzazioni sindacali hanno deciso di prestare la propria adesione. Conseguentemente, questa convenzione estenderebbe i meccanismi procedurali per la misurazione della rappresentanza anche a quei sindacati che hanno aderito al Testo Unico del 2014 dopo la sua sottoscrizione.

 

Una rilevazione del numero delle organizzazioni sindacali che abbiano aderito al Testo Unico del 2014 è rintracciabile nell’allegato n. 3 alla circolare dell’INPS n. 76 del 14 aprile 2015 e nell’allegato n. 2 del messaggio dell’INPS n. 3142 del 28 luglio 2017, che aggiorna la precedente circolare circa il numero dei sindacati aderenti e i codici dei contratti interessati ai fini della rilevazione dell’indice di rappresentanza. Tra queste, risultano anche le organizzazioni sindacali c.d. minori (aderenti alle confederazioni sindacali Confsal e Cisal).

 

Contenuto della comunicazione UniEmens e determinazione del dato associativo

 

Chi comunicherà il codice attribuito al contratto collettivo e il codice identificativo dell’organizzazione sindacale alla quali i dipendenti aderiscono sarà il datore di lavoro attraverso la compilazione del modello UniEmens e quindi utilizzando la documentazione per la denuncia contributiva (cfr. art. 2, comma 3). Inoltre, il datore di lavoro (o il professionista intermediario che agisce su delega ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12 del 1979) dovrà anche comunicare il numero complessivo dei lavoratori che all’interno dell’impresa aderiscono all’organizzazioni sindacale, il numero degli iscritti appartenenti all’unità produttiva con più di quindici dipendenti e rilevare anche se all’interno dell’impresa vi siano rappresentanze sindacali aziendali o meno. Questa rilevazione consente di consegnare all’Istituto una proiezione mensile di quella che è l’attività sindacale ma, come precisa la convenzione all’art. 2, comma 4, il dato associativo sarà calcolato “su base nazionale” e come “media annua […] sommando le singole rilevazioni mensili inerenti alle deleghe e dividendo tale somma per dodici”.

 

Entro il 30 aprile di ogni anno, l’INPS, una volta elaborato il dato associativo sulla base della procedura indicata all’art. 2, comma 4 della convenzione, lo invia al Comitato di Gestione, organo istituito dall’accordo integrativo al Testo Unico del 2014, sottoscritto il 4 luglio 2017. Inoltre, l’art. 2, comma 7 prevede che “entro il 30 aprile di ogni anno, anche in considerazione della rilevanza pubblica delle informazioni afferenti alla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale, l’INPS si impegna a mettere a disposizione del Comitato di Gestione […] il numero dei datori di lavoro che dichiarano […] l’applicazione” di un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro “ed il relativo numero di dipendenti”. Prosegue la disposizione prevedendo che “il numero di dipendenti il cui rapporto di lavoro risulta […] regolato da ogni CCNL, è calcolato come media delle rilevazioni mensili riferite all’anno civile precedente”. Questa previsione sembrerebbe essere volta a misurare anche il tasso di applicazione di ogni contratto collettivo, da combinare molto probabilmente anche con gli altri due indici ai fini della valutazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali.

 

La procedura per la rilevazione del dato elettorale

 

Circa la raccolta del dato elettorale, l’INPS si è impegnata a predisporre sul proprio portale una sezione dove le diverse sedi territoriali dell’INL accederanno per inserire i dati elettorali risultati dal rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (art. 3, comma 2), trasmessi dalle apposite commissioni elettorali (art. 3, comma 3). Anche il funzionario dell’INL dovrà seguire una procedura circa il caricamento dei dati. Infatti, egli dovrà garantire l’anonimato del lavoratore che ha preso parte all’elezione mentre dovrà far risultare “esclusivamente il numero dei voti ottenuti da ogni Organizzazione sindacale in relazione alla specifica unità operativa dell’azienda”.

 

La convenzione fissa al 10 febbraio il termine annuale entro cui terminare la raccolta dei verbali e l’ulteriore termine di 40 giorni entro cui l’INL dovrà consegnare l’elaborazione del dato tanto all’INPS quanto alle organizzazioni sindacali per ogni contratto collettivo considerato (cfr. art. 3, comma 4). Sul termine per la consegna del dato, la disposizione prevede che questo è “di regola” pari a 40 giorni, lasciando così intendere che anche se sarà consegnato con qualche giorno di ritardo, il dato sarà comunque utilizzabile. Sembrerebbe essere una scadenza indicativa ma non perentoria.

 

Ricevuta l’elaborazione del dato elettorale, l’INPS, entro il 30 aprile, comunicherà al Comitato di Gestione “il numero di lavoratori che hanno preso parte alle elezioni delle RSU rispetto al numero totale degli aventi diritto al voto, distinti per contratto collettivo nazionale di lavoro” (cfr. art. 3, comma 5).

 

Il meccanismo di ponderazione del dato associativo e del dato elettorale e loro pubblicazione

 

Una volta ricevuto il dato elettorale e il dato associativo, l’INPS, entro il 15 maggio di ogni anno, provvederà alla ponderazione dei due indici secondo le seguenti modalità stabilite dalla convenzione:

 

  1. definirà il dato associativo – e cioè il numero di iscritti alla singola associazione sindacale – in termini percentuali rispetto al numero complessivo di iscritti alle organizzazioni sindacali aderenti al Testo Unico;
  2. definirà il dato elettorale – e cioè il numero di voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie dalla singola organizzazione sindacale – in termini percentuali rispetto al numero totale dei voti validamente espressi;
  3. sommerà il dato associativo con quello elettorale per calcolarne una “media semplice” secondo quanto previsto agli artt. 16, 20 e 21 del Testo Unico del 2014 (e cioè per il raggiungimento della soglia minima del 5% per partecipare ai negoziati e per accedere a tutte le procedure negoziali ai fini della stipula del contratto collettivo di categoria).

Terminata questa procedura di calcolo, entro il 31 maggio, l’INPS ne comunicherà l’esito al Comitato di Gestione. Entro il 31 luglio di ogni anno, le organizzazioni sindacali aderenti si impegnano a rendere noti i dati così calcolati (art. 5, comma 1), mentre l’INPS se ne avvarrà per fare i dovuti controlli sulla fruizione dei benefici contributivi di cui all’art. 1, comma 1175 della legge n. 296 del 2006 mentre l’INL per la corretta applicazione dei contratti. E ciò, oltre ad essere previsto dall’art. 5, comma 3 della convenzione, è desumibile anche da quanto disposto dall’art. 9, comma 3 della convenzione laddove è previsto che l’INPS e l’INL possano disdettare la convenzione a seguito della mancata pubblicazione dei dati da parte delle organizzazioni sindacali nei tempi e con le modalità prescritte dall’art. 5 della convenzione. Pertanto, gli enti pubblici ripongono una significativa fiducia sulle organizzazioni sindacali, in quanto da questo meccanismo ne deriverebbe un adeguato svolgimento della funzione ispettiva.

 

Misure di sicurezza, privacy, costi e durata della convenzione

 

La convenzione si chiude con la definizione dei costi che le confederazioni sindacali dovranno sostenere ai fini della certificazione dei dati – equamente ripartite – e le modalità di versamento (cfr. art. 6). Inoltre, sono richiamate ai fini del loro rispetto tutte le disposizioni di legge che presidiano la tutela dei dati personali (cfr. 7 e 8). La durata della convenzione avrà durata triennale e la richiesta di rinnovo da parte delle confederazioni sindacali dovrà essere presentata agli enti pubblici almeno tre mesi prima della scadenza (cfr. art. 9). Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere circa l’applicazione o l’interpretazione della convenzione, le parti hanno individuato come foro competente quello di Roma.

 

Schema di sintesi delle procedure previste dalla convenzione del 19 settembre 2019

 

10 febbraio Termine ultimo per raccogliere i verbali relativi alle consultazioni elettorali per eleggere le RSU
30 marzo L’INL trasmette l’elaborazione del dato elettorale all’INPS
30 aprile L’INPS invia al Comitato di Gestione:
a) numero di aderenti alle organizzazioni sindacali;
b) numero di datori di lavoro che applicano i contratti collettivi classificati con il codice alfa-numerico;
c) numero dei voti ottenuti dalle organizzazioni sindacali
15 maggio L’INPS procedere alla ponderazione del dato associativo con quello elettorale
31 maggio L’INPS trasmette i risultati della ponderazione al Comitato di Gestione
31 luglio Termine ultimo per le organizzazioni sindacali di rendere noti i risultati

 

Codici identificativi delle organizzazioni sindacali aderenti al Testo Unico della Rappresentanza del 2014

(fonte: messaggio INPS n. 3142 del 28 luglio 2017)

Codice Descrizione
F00001 CGIL FILCAMS
F00002 CGIL FILCTEM
F00003 CGIL FILLEA
F00004 CGIL FILT
F00005 CGIL FIOM
F00006 CGIL FLAI
F00007 CGIL FLC
F00008 CGIL FP
F00009 CGIL NIDIL
F00010 CGIL SLC
F00011 CISL SCUOLA
F00012 CISL FAI
F00013 CISL FELSA
F00014 CISL FEMCA
F00015 CISL FILCA
F00016 CISL FIM
F00017 CISL FISASCAT
F00018 CISL FISTEL
F00019 CISL FIT
F00020 CISL FLAEI
F00021 CISL FP
F00022 CISL SLP
F00023 UIL FENEAL
F00024 UIL FPL
F00025 UIL POSTE
F00026 UIL SCUOLA
F00027 UIL UILA
F00028 UIL UILCOM
F00029 UIL UILM
F00030 UIL UILAPESCA
F00031 UIL UILTEC
F00032 UIL UILTEMP
F00033 UIL UILTRASPORTI
F00034 UIL UILTUCS
F00035 ANPAC
F00036 CISAL COMUNICAZIONI
F00037 CISAL TERZIARIO
F00038 CISAL FEDERENERGIA
F00039 CISAL FAILMS METALMECCANICI
F00040 CISAL FAISA
F00041 CISAL FEDERMAR
F00042 CISAL FIADEL
F00043 CISAL FIALC
F00044 CISAL SLA
F00045 CISAL EDILI
F00046 CISAL FAILTS
F00047 CISAL FNASLA
F00048 CISAL LEGEA
F00049 CISAL FAILP
F00050 CISAL FIALS
F00051 CISAL SINALV
F00052 CISAL FPC
F00053 CONFAIL
F00054 CONFAIL FAILC
F00055 CONFSAL COMUNICAZIONI
F00056 CONFSAL TERZIARIO E CONFSAL FESICA
F00057 CONFSAL FAST
F00058 CONFSAL FIALS
F00059 CONFSAL FISMIC
F00060 CONFSAL SNALS
F00061 CONFSAL LIBERSIND
F00062 CONFSAL FNA
F00063 FAILMS
F00064 FSAA
F00065 FSAM
F00066 FSCA
F00067 FASVIP
F00068 SAVT METALMECCANICI
F00069 SAVT CHIMICI
F00070 SAVT GOMMAPLASTICA
F00071 SAVT MINIERE
F00072 SAVT EDILI
F00073 SAVT MARMI-LAPIDEI
F00074 SAVT LEGNO
F00075 SAVT COSTRUZIONI
F00076 SAVT TESSILI
F00077 SAVT ALIMENTARISTI
F00078 SAVT GRAFICI
F00079 SAVT TURISMO
F00080 SAVT ENERGIA
F00081 SAVT ELETTRICI
F00082 SAVT TRASPORTI
F00083 SAVT TRASPORTI-FUNIVIA
F00084 SAVT TERZIARIO
F00085 SAVT SANITÀ PRIVATA
F00086 SAVT SCUOLA PRIVATA
F00087 SAVT TELEFONIA
F00088 UGL AGROALIMENTARE
F00089 UGL ATTIVITÀ’ FERROVIARIE
F00090 UGL AUTOFERROTRANVIERI
F00091 UGL CHIMICI
F00092 UGL COMUNICAZIONI
F00093 UGL COSTRUZIONI
F00094 UGL IGIENE AMBIENTALE
F00095 UGL MARI E PORTI
F00096 UGL MEDICI
F00097 UGL METALMECCANICI
F00098 UGL SANITÀ
F00099 UGL SCUOLA
F00100 UGL SICUREZZA CIVILE
F00101 UGL TERZIARIO
F00102 UGL TRASPORTO AEREO
F00103 UGL TELECOMUNICAZIONI
F00104 UGL VIABILITA’ E LOGISTICA
F00105 USAS-ASGB CHEMIE UND BERGBAU
F00106 USAS-ASGB METALL
F00107 USAS-ASGB BAU, HOLZ UND WILDBACHVER
F00108 USAS-ASGB TEXTIL
F00109 USAS-ASGB NAHRUNGSMITTEL
F00110 USAS-ASGB MEDIEN
F00111 USAS-ASGB TRANSPORT UND VERKEHR (GTV)
F00112 USAS-ASGB GEBIETSKORPERSCHAFTEN
F00113 USAS-ASGB HANDEL, HOTEL UND GASTGEW
F00114 USAS-ASGB ENERGIEWERKER (GEW)
F00115 USAS-ASGB GESUNDHEITSDIENST
F00116 USAS-ASGB SCHULE (SSG)
F00117 AVIA
F00118 ANPAV
F00119 ASLA COBAS
F00120 COBAS-LAVORO PRIVATO
F00121 SUL
F00122 FILAS
F00123 ADL VARESE
F00124 ANQUI
F00125 SNATER
F00126 OR.S.A FERROVIE
F00127 OR.S.A TRASPORTO AUTOFERRO TPL
F00128 OR.S.A MARITTIMI
F00129 CISAL FISAL
F00130 CONFSAL SNALV
F00131 SIAL-COBAS
F00132 ISA-INTESA SINDACATO AUTONOMO
F00133 USB LAVORO PRIVATO
F00134 SNAP (Sindacato Nazionale Autonomo della Produzione)
F00135 CONFINTESA
F00136 UNIONE TRANVIERI LIBERI (UTL)
F00137 SINDACATO EUROPEO DEI LAVORATORI E PENSIONATI (S.E.L.P.)
F00138 SINDACATO INDIPENDENTE ATTORI DOPPIATORI (S.I.A.D)
F00139 CONFEDERAZIONE SINDACALE UNIONE COMITATI UNITARI DI BASE (CUB)
F00140 FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI STRANIERI COLF & BADANTI (FLSCB)
F00142 CONFEDERAZIONE DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN SINDACATO (CLAS)
F00143 SINDACATO DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE (NURSIND)
F00144 CONFAEL TRASPORTO AEREO
F00145 CONFAEL ASSOVOLO TRASPORTO AEREO
F00146 CONFAEL SICUREZZA
F00147 CONFAEL TERZIARIO
F00148 CONFAEL INDUSTRIA E METALMECCANICI
F00149 CONFAEL SCUOLA E UNIVERSITÀ
F00150 CONFAEL SANITÀ
F00151 CONFAEL AGRICOLTURA E FORESTAZIONE
F00152 CONFAEL ENERGIA E CHIMICI
F00153 CONFAEL EDILI
F00154 CONFAEL SPETTACOLO
F00155 CONFAEL POSTE
F00156 CONFAEL MARINA MERCANTILE – PORTI – TRASPORTI – INFRASTRUTTURE
F00157 CONFAEL SPORT, AMBIENTE E TURISMO
F00158 CONFEDERAZIONE INDIPENDENTE SINADACATI EUROPEI (CSE)
F00159 FEDERAZIONE LAVORATORI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI (FLIA)
F00160 FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DIPENDENTI (FILDI)

 

Codici identificativi dei contratti collettivi nell’ambito dei quali misurare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali

(fonte: messaggio INPS n. 3142 del 28 luglio 2017)

            Codice Descrizione
C00001 METALMECCANICO
C00002 ORAFI E ARGENTIERI
C00003 CHIMICO, CHIMICO-FARMACEUTICO, FIBRE CHIMICHE, CERAMICA E ABRASIVI
C00004 GOMMA-PLASTICA
C00005 PIASTRELLE DI CERAMICA E MATERIALI REFRATTARI
C00006 PETROLIO – ENERGIA
C00007 VETRO  E  LAMPADE
C00008 CONCIARIO
C00009 MINERARIO
C00010 COIBENTAZIONI TERMO-ACUSTICHE
C00011 EDILIZIA
C00012 LAPIDEI
C00013 LEGNO-ARREDAMENTO, BOSCHIVO-FORESTALE
C00014 CEMENTO, CALCE,GESSO E MALTE
C00015 LATERIZI, MANUFATTI IN CEMENTO
C00016 TESSILE E ABBIGLIAMENTO
C00017 TESSILVARI non più utilizzabile a partire da periodo 06/2017
C00018 CALZATURIERO
C00019 PELLETTERIA E OMBRELLI
C00020 ARTICOLI PER SCRITTURA, SPAZZOLE E PENNELLI
C00021 OMBRELLI-OMBRELLONI non più utilizzabile a partire da periodo 06/2017
C00022 OCCHIALERIA
C00023 RETIFICI MECCANICI DA PESCA
C00024 SISTEMA INTEGRATIVO DI SERVIZI TESSILI E MEDICI AFFINI (EX LAVANDERIE INDUSTRIALI)
C00025 ALIMENTARE
C00026 PESCA MARITTIMA
C00027 CARTARIO E CARTOTECNICO
C00028 GRAFICO ED EDITORIALE
C00029 VIDEOFONOGRAFICI
C00030 FOTOLABORATORI
C00031 INDUSTRIA TURISTICA
C00032 TERMALE
C00033 GAS – ACQUA
C00034 SETTORE ELETTRICO
C00035 MOBILITA- AREA ATTIVITÀ FERROVIARIE
C00036 AUTOFERROTRANVIERI
C00037 LOGISTICA, AUTOTRASPORTO E SPEDIZIONI PER CONTO TERZI
C00038 SOCIETÀ CONCESSIONARIE DI AUTOSTRADE E TRAFORI non più utilizzabile a partire da periodo 06/2017
C00039 NOLEGGIO AUTOBUS E AUTOVETTURE CON CONDUCENTE
C00040 AUTONOLEGGIO SENZA CONDUCENTE
C00041 TRASPORTO A FUNE
C00042 TRASPORTO AEREO
– PARTE SPECIFICA GESTORI AEROPORTUALI SETTORE TRASPORTO AEREO;
– PARTE SPECIFICA VETTORI SETTORE TRASPORTO AEREO;
– PARTE SPECIFICA CONTROLLO E ASSISTENZA AL  VOLO
– Parte specifica catering aeroportuale
C00043 SERVIZI ELICOTTERISTICI non più utilizzabile a partire da periodo 06/2017
C00044 AREA PORTI (IMPRESE PORTUALI)
C00045 SETTORE NAVIGAZIONE
C00046 INDUSTRIA CINEAUDIOVISIVA
C00047 TROUPES CINEAUDIOVISIVE
C00048 DOPPIAGGIO
C00049 GENERICI E COMPARSE CINEMATOGRAFICI DIPENDENTI DA CASE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
C00050 ESERCIZI TEATRALI
C00051 ESERCIZI CINEMATOGRAFICI
C00052 ATTORI E TECNICI DI TEATRI STABILI E COMPAGNIE PROFESSIONALI (ENTI AUTONOMI LIRICI)
C00053 TEATRI STABILI PUBBLICI E GESTITI DALL’ETI
C00054 IMPRESE RADIOTELEVISIVE PRIVATE
C00055 DISTRIBUZIONE, RECAPITO E SERVIZI POSTALI non più utilizzabile a partire da periodo 06/2017
C00056 SERVIZI AMBIENTALI non più utilizzabile a partire da periodo 06/2017
C00057 SERVIZI POSTALI IN APPALTO non più utilizzabile a partire da periodo 06/2017
C00058 SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI MULTISERVIZI
C00059 SOMMINISTRAZIONE LAVORO
C00060 VIGILANZA PRIVATA
C00061 OSPEDALITA’ PRIVATA (NON MEDICI)
C00062 OSPEDALITA’ PRIVATA (MEDICI)
C00063 SCUOLE PRIVATE
C00064 TELECOMUNICAZIONI
C00065 OSPEDALITA’ PRIVATA (R.S.A. – RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI)
C00066 CCNL PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE CHE ESERCITANO ATTIVITÀ’ DI CONTOTERZISMO IN AGRICOLTURA
C00067 CCNL QUADRI IMPIEGATI E OPERAI DIPENDENTI RAI
C00068 SCRITTURA DI PROSA, COMMEDIA MUSICALE, RIVISTA E OPERETTA

 

Giovanni Piglialarmi

Assegnista di ricerca presso il centro studi DEAL (Diritto Economia Ambiente Lavoro)
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Gio_Piglialarmi

 

[1] Tra le norme che rinviano ai contratti collettivi menzionati o, anche alle sole organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative si ricordano, oltre alla normativa previdenziale già richiamata: l’art. 1, comma 2, lett. m) del d.lgs. n. 66 del 2003, l’art. 2, comma 1, lett. m) del d.lgs. n. 276 del 2003, l’art. 1, comma 1175 della legge n. 296 del 2006, l’art. 8, comma 1 del decreto-legge n. 138 del 2011, l’art. 30, comma 3 della legge n. 183 del 2010, l’art. 51, comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2015, l’art. 26, comma 1 del d.lgs. n. 148 del 2015, l’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 150 del 2015, l’art. 23, comma 1 del d.lgs. n. 151 del 2015, l’art. 30, comma 4 del d.lgs. n. 50 del 2016, l’art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 136 del 2016, l’art. 20, comma 1 della legge n. 81 del 2017.

 

[2] Trattasi del d.d.l. n. 1232 presentato dal CNEL nell’ambito della XVIII legislatura.

 

Profili descrittivi della convenzione del 19 settembre 2019 sottoscritta da INPS, INL, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil
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