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Bollettino ADAPT 23 settembre 2019, n. 33
Il 19 settembre 2019, l’INPS e l’INL hanno sottoscritto una convenzione con le confederazioni sindacali Confindustria, Cgil Cisl e Uil. L’intesa disciplina le procedure per la raccolta, l’elaborazione e la comunicazione del dato associativo e del dato elettorale ai fini della definizione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali aderenti al Testo Unico della Rappresentanza del 10 gennaio 2014.
Questa raccolta è quindi finalizzata a calcolare un dato ponderato tra i due indici per stabilire quali siano le organizzazioni sindacali in possesso del requisito della c.d. maggiore rappresentatività comparata ai fini dell’individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro da assumere a riferimento ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 338 del 1989, così come autenticamente interpretato dall’art. 2, comma 25 della legge n. 549 del 1995. Non solo. La rilevazione è finalizzata anche ad individuare il contratto collettivo, ai sensi dell’art. 1, comma 1175 della legge n. 296 del 2006, da applicare ai rapporti di lavoro nell’impresa per il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa vigente, nonché, recita la convenzione, “a tutti gli altri fini previsti dall’ordinamento”. Conseguentemente, il dato rilevato secondo le modalità della convenzione e calcolato secondo gli Accordi Interconfederali che sono intervenuti sul punto, servirà ad individuare i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative tutte le volte in cui la legge fa ad essi richiamo ([1]).
La convenzione giunge all’esito di un lungo percorso intrapreso dalle organizzazioni sindacali sottoscriventi, iniziato con la sottoscrizione dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e perfezionatosi con il Testo Unico della Rappresentanza del 10 gennaio 2014, che ha disciplinato i requisiti per consentire alle associazioni sindacali di accedere alla negoziazione dei contratti collettivi.
Oggetto della convenzione e strumenti di rilevazione dei dati
All’art. 1 della convenzione, le confederazioni rinnovano la volontà di affidare all’INPS “il servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo”, nonché, “l’attività di raccolta del dato elettorale”. Su quest’ultima attività, vi sarà la collaborazione operativa anche dell’INL. L’art. 1 parla di “rinnovamento”, in quanto già il 16 marzo 2015 le confederazioni sindacali aveva sottoscritto una convenzione per le medesime finalità, poi scaduta il 16 marzo 2018 a causa di una inattività e mancanza di impulso da parte di tutti i soggetti coinvolti. L’INPS, con il supporto dell’INL, si occuperà anche della raccolta del dato elettorale – inteso quale insieme dei “consensi ottenuti dalle singole Organizzazioni sindacali di categoria in occasione delle elezioni delle R.S.U. validamente in carica” – e della sua ponderazione con il dato associativo (cfr. art. 1, comma 2).
L’art. 2 della convenzione disciplina il procedimento e gli strumenti attraverso i quali gli enti pubblici rileveranno il dato associativo e il dato elettorale. Per quanto concerne il primo, è previsto che l’INPS “attribuisce uno specifico codice per la catalogazione dei contratti collettivi nazionali di categoria, che sarà comunicato anche al CNEL” (cfr. art. 1, comma 1) e “uno specifico codice identificativo a tutte le Organizzazioni sindacali di categoria interessate a partecipare alla rilevazione della propria rappresentanza al fine della stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro” (cfr. art. 2, comma 2).
A fronte di questa procedura, le confederazioni sindacali sottoscriventi si impegnano a comunicare tempestivamente all’INPS tanto la variazione dell’assetto dei contratti collettivi di lavoro riferibili al perimetro settoriale in cui rilevare la rappresentatività in relazione ai due indici precedentemente richiamati, nonché “le sottoscrizioni e le adesioni delle Organizzazioni sindacali al Testo Unico sulla Rappresentanza”.
È utile osservare che l’attribuzione del codice ai contratti collettivi è una prassi già utilizzata dall’INPS. Infatti, le imprese devono inserire all’interno del modello UniEmens il codice alfa-numerico (il c.d. codice contratto) che identifica la fonte collettiva considerata dall’azienda ai fini dell’individuazione del valore della retribuzione imponibile ai fini contributivi. Tuttavia, nei mesi precedenti, il CNEL, ai sensi dell’art. 99, comma 3 Cost. ha presentato un disegno di legge, ancora al vaglio del Parlamento, per creare un unico sistema di classificazione dei contratti collettivi, comune tanto ad esso che all’INPS ([2]). Infatti, ad oggi i due enti si avvalgono di un sistema di catalogazione alfa-numerico distinto.
È oltremodo opportuno osservare che dal tenore dell’art. 2, comma 2, sembrerebbe che agli enti pubblici sia consentito rilevare anche il dato associativo e il dato elettorale relativamente a quelle organizzazioni sindacali che pur non essendo direttamente sottoscriventi della convenzione, abbiano comunque prestato adesione al Testo Unico della Rappresentanza del 10 gennaio 2014. E, in una certa misura, questa convenzione non dovrebbe essere valutata alla stregua di un nuovo accordo, che necessita di una ulteriore ratifica da parte di queste ma sarebbe un’intesa attuativa delle procedure già stabilite nell’accordo del 2014, al quale molte organizzazioni sindacali hanno deciso di prestare la propria adesione. Conseguentemente, questa convenzione estenderebbe i meccanismi procedurali per la misurazione della rappresentanza anche a quei sindacati che hanno aderito al Testo Unico del 2014 dopo la sua sottoscrizione.
Una rilevazione del numero delle organizzazioni sindacali che abbiano aderito al Testo Unico del 2014 è rintracciabile nell’allegato n. 3 alla circolare dell’INPS n. 76 del 14 aprile 2015 e nell’allegato n. 2 del messaggio dell’INPS n. 3142 del 28 luglio 2017, che aggiorna la precedente circolare circa il numero dei sindacati aderenti e i codici dei contratti interessati ai fini della rilevazione dell’indice di rappresentanza. Tra queste, risultano anche le organizzazioni sindacali c.d. minori (aderenti alle confederazioni sindacali Confsal e Cisal).
Contenuto della comunicazione UniEmens e determinazione del dato associativo
Chi comunicherà il codice attribuito al contratto collettivo e il codice identificativo dell’organizzazione sindacale alla quali i dipendenti aderiscono sarà il datore di lavoro attraverso la compilazione del modello UniEmens e quindi utilizzando la documentazione per la denuncia contributiva (cfr. art. 2, comma 3). Inoltre, il datore di lavoro (o il professionista intermediario che agisce su delega ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12 del 1979) dovrà anche comunicare il numero complessivo dei lavoratori che all’interno dell’impresa aderiscono all’organizzazioni sindacale, il numero degli iscritti appartenenti all’unità produttiva con più di quindici dipendenti e rilevare anche se all’interno dell’impresa vi siano rappresentanze sindacali aziendali o meno. Questa rilevazione consente di consegnare all’Istituto una proiezione mensile di quella che è l’attività sindacale ma, come precisa la convenzione all’art. 2, comma 4, il dato associativo sarà calcolato “su base nazionale” e come “media annua […] sommando le singole rilevazioni mensili inerenti alle deleghe e dividendo tale somma per dodici”.
Entro il 30 aprile di ogni anno, l’INPS, una volta elaborato il dato associativo sulla base della procedura indicata all’art. 2, comma 4 della convenzione, lo invia al Comitato di Gestione, organo istituito dall’accordo integrativo al Testo Unico del 2014, sottoscritto il 4 luglio 2017. Inoltre, l’art. 2, comma 7 prevede che “entro il 30 aprile di ogni anno, anche in considerazione della rilevanza pubblica delle informazioni afferenti alla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale, l’INPS si impegna a mettere a disposizione del Comitato di Gestione […] il numero dei datori di lavoro che dichiarano […] l’applicazione” di un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro “ed il relativo numero di dipendenti”. Prosegue la disposizione prevedendo che “il numero di dipendenti il cui rapporto di lavoro risulta […] regolato da ogni CCNL, è calcolato come media delle rilevazioni mensili riferite all’anno civile precedente”. Questa previsione sembrerebbe essere volta a misurare anche il tasso di applicazione di ogni contratto collettivo, da combinare molto probabilmente anche con gli altri due indici ai fini della valutazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali.
La procedura per la rilevazione del dato elettorale
Circa la raccolta del dato elettorale, l’INPS si è impegnata a predisporre sul proprio portale una sezione dove le diverse sedi territoriali dell’INL accederanno per inserire i dati elettorali risultati dal rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (art. 3, comma 2), trasmessi dalle apposite commissioni elettorali (art. 3, comma 3). Anche il funzionario dell’INL dovrà seguire una procedura circa il caricamento dei dati. Infatti, egli dovrà garantire l’anonimato del lavoratore che ha preso parte all’elezione mentre dovrà far risultare “esclusivamente il numero dei voti ottenuti da ogni Organizzazione sindacale in relazione alla specifica unità operativa dell’azienda”.
La convenzione fissa al 10 febbraio il termine annuale entro cui terminare la raccolta dei verbali e l’ulteriore termine di 40 giorni entro cui l’INL dovrà consegnare l’elaborazione del dato tanto all’INPS quanto alle organizzazioni sindacali per ogni contratto collettivo considerato (cfr. art. 3, comma 4). Sul termine per la consegna del dato, la disposizione prevede che questo è “di regola” pari a 40 giorni, lasciando così intendere che anche se sarà consegnato con qualche giorno di ritardo, il dato sarà comunque utilizzabile. Sembrerebbe essere una scadenza indicativa ma non perentoria.
Ricevuta l’elaborazione del dato elettorale, l’INPS, entro il 30 aprile, comunicherà al Comitato di Gestione “il numero di lavoratori che hanno preso parte alle elezioni delle RSU rispetto al numero totale degli aventi diritto al voto, distinti per contratto collettivo nazionale di lavoro” (cfr. art. 3, comma 5).
Il meccanismo di ponderazione del dato associativo e del dato elettorale e loro pubblicazione
Una volta ricevuto il dato elettorale e il dato associativo, l’INPS, entro il 15 maggio di ogni anno, provvederà alla ponderazione dei due indici secondo le seguenti modalità stabilite dalla convenzione:
- definirà il dato associativo – e cioè il numero di iscritti alla singola associazione sindacale – in termini percentuali rispetto al numero complessivo di iscritti alle organizzazioni sindacali aderenti al Testo Unico;
- definirà il dato elettorale – e cioè il numero di voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie dalla singola organizzazione sindacale – in termini percentuali rispetto al numero totale dei voti validamente espressi;
- sommerà il dato associativo con quello elettorale per calcolarne una “media semplice” secondo quanto previsto agli artt. 16, 20 e 21 del Testo Unico del 2014 (e cioè per il raggiungimento della soglia minima del 5% per partecipare ai negoziati e per accedere a tutte le procedure negoziali ai fini della stipula del contratto collettivo di categoria).
Terminata questa procedura di calcolo, entro il 31 maggio, l’INPS ne comunicherà l’esito al Comitato di Gestione. Entro il 31 luglio di ogni anno, le organizzazioni sindacali aderenti si impegnano a rendere noti i dati così calcolati (art. 5, comma 1), mentre l’INPS se ne avvarrà per fare i dovuti controlli sulla fruizione dei benefici contributivi di cui all’art. 1, comma 1175 della legge n. 296 del 2006 mentre l’INL per la corretta applicazione dei contratti. E ciò, oltre ad essere previsto dall’art. 5, comma 3 della convenzione, è desumibile anche da quanto disposto dall’art. 9, comma 3 della convenzione laddove è previsto che l’INPS e l’INL possano disdettare la convenzione a seguito della mancata pubblicazione dei dati da parte delle organizzazioni sindacali nei tempi e con le modalità prescritte dall’art. 5 della convenzione. Pertanto, gli enti pubblici ripongono una significativa fiducia sulle organizzazioni sindacali, in quanto da questo meccanismo ne deriverebbe un adeguato svolgimento della funzione ispettiva.
Misure di sicurezza, privacy, costi e durata della convenzione
La convenzione si chiude con la definizione dei costi che le confederazioni sindacali dovranno sostenere ai fini della certificazione dei dati – equamente ripartite – e le modalità di versamento (cfr. art. 6). Inoltre, sono richiamate ai fini del loro rispetto tutte le disposizioni di legge che presidiano la tutela dei dati personali (cfr. 7 e 8). La durata della convenzione avrà durata triennale e la richiesta di rinnovo da parte delle confederazioni sindacali dovrà essere presentata agli enti pubblici almeno tre mesi prima della scadenza (cfr. art. 9). Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere circa l’applicazione o l’interpretazione della convenzione, le parti hanno individuato come foro competente quello di Roma.
Schema di sintesi delle procedure previste dalla convenzione del 19 settembre 2019
10 febbraio | Termine ultimo per raccogliere i verbali relativi alle consultazioni elettorali per eleggere le RSU |
30 marzo | L’INL trasmette l’elaborazione del dato elettorale all’INPS |
30 aprile | L’INPS invia al Comitato di Gestione: a) numero di aderenti alle organizzazioni sindacali; b) numero di datori di lavoro che applicano i contratti collettivi classificati con il codice alfa-numerico; c) numero dei voti ottenuti dalle organizzazioni sindacali |
15 maggio | L’INPS procedere alla ponderazione del dato associativo con quello elettorale |
31 maggio | L’INPS trasmette i risultati della ponderazione al Comitato di Gestione |
31 luglio | Termine ultimo per le organizzazioni sindacali di rendere noti i risultati |
Codici identificativi delle organizzazioni sindacali aderenti al Testo Unico della Rappresentanza del 2014
(fonte: messaggio INPS n. 3142 del 28 luglio 2017)
Codice | Descrizione |
F00001 | CGIL FILCAMS |
F00002 | CGIL FILCTEM |
F00003 | CGIL FILLEA |
F00004 | CGIL FILT |
F00005 | CGIL FIOM |
F00006 | CGIL FLAI |
F00007 | CGIL FLC |
F00008 | CGIL FP |
F00009 | CGIL NIDIL |
F00010 | CGIL SLC |
F00011 | CISL SCUOLA |
F00012 | CISL FAI |
F00013 | CISL FELSA |
F00014 | CISL FEMCA |
F00015 | CISL FILCA |
F00016 | CISL FIM |
F00017 | CISL FISASCAT |
F00018 | CISL FISTEL |
F00019 | CISL FIT |
F00020 | CISL FLAEI |
F00021 | CISL FP |
F00022 | CISL SLP |
F00023 | UIL FENEAL |
F00024 | UIL FPL |
F00025 | UIL POSTE |
F00026 | UIL SCUOLA |
F00027 | UIL UILA |
F00028 | UIL UILCOM |
F00029 | UIL UILM |
F00030 | UIL UILAPESCA |
F00031 | UIL UILTEC |
F00032 | UIL UILTEMP |
F00033 | UIL UILTRASPORTI |
F00034 | UIL UILTUCS |
F00035 | ANPAC |
F00036 | CISAL COMUNICAZIONI |
F00037 | CISAL TERZIARIO |
F00038 | CISAL FEDERENERGIA |
F00039 | CISAL FAILMS METALMECCANICI |
F00040 | CISAL FAISA |
F00041 | CISAL FEDERMAR |
F00042 | CISAL FIADEL |
F00043 | CISAL FIALC |
F00044 | CISAL SLA |
F00045 | CISAL EDILI |
F00046 | CISAL FAILTS |
F00047 | CISAL FNASLA |
F00048 | CISAL LEGEA |
F00049 | CISAL FAILP |
F00050 | CISAL FIALS |
F00051 | CISAL SINALV |
F00052 | CISAL FPC |
F00053 | CONFAIL |
F00054 | CONFAIL FAILC |
F00055 | CONFSAL COMUNICAZIONI |
F00056 | CONFSAL TERZIARIO E CONFSAL FESICA |
F00057 | CONFSAL FAST |
F00058 | CONFSAL FIALS |
F00059 | CONFSAL FISMIC |
F00060 | CONFSAL SNALS |
F00061 | CONFSAL LIBERSIND |
F00062 | CONFSAL FNA |
F00063 | FAILMS |
F00064 | FSAA |
F00065 | FSAM |
F00066 | FSCA |
F00067 | FASVIP |
F00068 | SAVT METALMECCANICI |
F00069 | SAVT CHIMICI |
F00070 | SAVT GOMMAPLASTICA |
F00071 | SAVT MINIERE |
F00072 | SAVT EDILI |
F00073 | SAVT MARMI-LAPIDEI |
F00074 | SAVT LEGNO |
F00075 | SAVT COSTRUZIONI |
F00076 | SAVT TESSILI |
F00077 | SAVT ALIMENTARISTI |
F00078 | SAVT GRAFICI |
F00079 | SAVT TURISMO |
F00080 | SAVT ENERGIA |
F00081 | SAVT ELETTRICI |
F00082 | SAVT TRASPORTI |
F00083 | SAVT TRASPORTI-FUNIVIA |
F00084 | SAVT TERZIARIO |
F00085 | SAVT SANITÀ PRIVATA |
F00086 | SAVT SCUOLA PRIVATA |
F00087 | SAVT TELEFONIA |
F00088 | UGL AGROALIMENTARE |
F00089 | UGL ATTIVITÀ’ FERROVIARIE |
F00090 | UGL AUTOFERROTRANVIERI |
F00091 | UGL CHIMICI |
F00092 | UGL COMUNICAZIONI |
F00093 | UGL COSTRUZIONI |
F00094 | UGL IGIENE AMBIENTALE |
F00095 | UGL MARI E PORTI |
F00096 | UGL MEDICI |
F00097 | UGL METALMECCANICI |
F00098 | UGL SANITÀ |
F00099 | UGL SCUOLA |
F00100 | UGL SICUREZZA CIVILE |
F00101 | UGL TERZIARIO |
F00102 | UGL TRASPORTO AEREO |
F00103 | UGL TELECOMUNICAZIONI |
F00104 | UGL VIABILITA’ E LOGISTICA |
F00105 | USAS-ASGB CHEMIE UND BERGBAU |
F00106 | USAS-ASGB METALL |
F00107 | USAS-ASGB BAU, HOLZ UND WILDBACHVER |
F00108 | USAS-ASGB TEXTIL |
F00109 | USAS-ASGB NAHRUNGSMITTEL |
F00110 | USAS-ASGB MEDIEN |
F00111 | USAS-ASGB TRANSPORT UND VERKEHR (GTV) |
F00112 | USAS-ASGB GEBIETSKORPERSCHAFTEN |
F00113 | USAS-ASGB HANDEL, HOTEL UND GASTGEW |
F00114 | USAS-ASGB ENERGIEWERKER (GEW) |
F00115 | USAS-ASGB GESUNDHEITSDIENST |
F00116 | USAS-ASGB SCHULE (SSG) |
F00117 | AVIA |
F00118 | ANPAV |
F00119 | ASLA COBAS |
F00120 | COBAS-LAVORO PRIVATO |
F00121 | SUL |
F00122 | FILAS |
F00123 | ADL VARESE |
F00124 | ANQUI |
F00125 | SNATER |
F00126 | OR.S.A FERROVIE |
F00127 | OR.S.A TRASPORTO AUTOFERRO TPL |
F00128 | OR.S.A MARITTIMI |
F00129 | CISAL FISAL |
F00130 | CONFSAL SNALV |
F00131 | SIAL-COBAS |
F00132 | ISA-INTESA SINDACATO AUTONOMO |
F00133 | USB LAVORO PRIVATO |
F00134 | SNAP (Sindacato Nazionale Autonomo della Produzione) |
F00135 | CONFINTESA |
F00136 | UNIONE TRANVIERI LIBERI (UTL) |
F00137 | SINDACATO EUROPEO DEI LAVORATORI E PENSIONATI (S.E.L.P.) |
F00138 | SINDACATO INDIPENDENTE ATTORI DOPPIATORI (S.I.A.D) |
F00139 | CONFEDERAZIONE SINDACALE UNIONE COMITATI UNITARI DI BASE (CUB) |
F00140 | FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI STRANIERI COLF & BADANTI (FLSCB) |
F00142 | CONFEDERAZIONE DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN SINDACATO (CLAS) |
F00143 | SINDACATO DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE (NURSIND) |
F00144 | CONFAEL TRASPORTO AEREO |
F00145 | CONFAEL ASSOVOLO TRASPORTO AEREO |
F00146 | CONFAEL SICUREZZA |
F00147 | CONFAEL TERZIARIO |
F00148 | CONFAEL INDUSTRIA E METALMECCANICI |
F00149 | CONFAEL SCUOLA E UNIVERSITÀ |
F00150 | CONFAEL SANITÀ |
F00151 | CONFAEL AGRICOLTURA E FORESTAZIONE |
F00152 | CONFAEL ENERGIA E CHIMICI |
F00153 | CONFAEL EDILI |
F00154 | CONFAEL SPETTACOLO |
F00155 | CONFAEL POSTE |
F00156 | CONFAEL MARINA MERCANTILE – PORTI – TRASPORTI – INFRASTRUTTURE |
F00157 | CONFAEL SPORT, AMBIENTE E TURISMO |
F00158 | CONFEDERAZIONE INDIPENDENTE SINADACATI EUROPEI (CSE) |
F00159 | FEDERAZIONE LAVORATORI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI (FLIA) |
F00160 | FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DIPENDENTI (FILDI) |
Codici identificativi dei contratti collettivi nell’ambito dei quali misurare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali
(fonte: messaggio INPS n. 3142 del 28 luglio 2017)
Codice | Descrizione |
C00001 | METALMECCANICO |
C00002 | ORAFI E ARGENTIERI |
C00003 | CHIMICO, CHIMICO-FARMACEUTICO, FIBRE CHIMICHE, CERAMICA E ABRASIVI |
C00004 | GOMMA-PLASTICA |
C00005 | PIASTRELLE DI CERAMICA E MATERIALI REFRATTARI |
C00006 | PETROLIO – ENERGIA |
C00007 | VETRO E LAMPADE |
C00008 | CONCIARIO |
C00009 | MINERARIO |
C00010 | COIBENTAZIONI TERMO-ACUSTICHE |
C00011 | EDILIZIA |
C00012 | LAPIDEI |
C00013 | LEGNO-ARREDAMENTO, BOSCHIVO-FORESTALE |
C00014 | CEMENTO, CALCE,GESSO E MALTE |
C00015 | LATERIZI, MANUFATTI IN CEMENTO |
C00016 | TESSILE E ABBIGLIAMENTO |
C00017 | TESSILVARI non più utilizzabile a partire da periodo 06/2017 |
C00018 | CALZATURIERO |
C00019 | PELLETTERIA E OMBRELLI |
C00020 | ARTICOLI PER SCRITTURA, SPAZZOLE E PENNELLI |
C00021 | OMBRELLI-OMBRELLONI non più utilizzabile a partire da periodo 06/2017 |
C00022 | OCCHIALERIA |
C00023 | RETIFICI MECCANICI DA PESCA |
C00024 | SISTEMA INTEGRATIVO DI SERVIZI TESSILI E MEDICI AFFINI (EX LAVANDERIE INDUSTRIALI) |
C00025 | ALIMENTARE |
C00026 | PESCA MARITTIMA |
C00027 | CARTARIO E CARTOTECNICO |
C00028 | GRAFICO ED EDITORIALE |
C00029 | VIDEOFONOGRAFICI |
C00030 | FOTOLABORATORI |
C00031 | INDUSTRIA TURISTICA |
C00032 | TERMALE |
C00033 | GAS – ACQUA |
C00034 | SETTORE ELETTRICO |
C00035 | MOBILITA- AREA ATTIVITÀ FERROVIARIE |
C00036 | AUTOFERROTRANVIERI |
C00037 | LOGISTICA, AUTOTRASPORTO E SPEDIZIONI PER CONTO TERZI |
C00038 | SOCIETÀ CONCESSIONARIE DI AUTOSTRADE E TRAFORI non più utilizzabile a partire da periodo 06/2017 |
C00039 | NOLEGGIO AUTOBUS E AUTOVETTURE CON CONDUCENTE |
C00040 | AUTONOLEGGIO SENZA CONDUCENTE |
C00041 | TRASPORTO A FUNE |
C00042 | TRASPORTO AEREO – PARTE SPECIFICA GESTORI AEROPORTUALI SETTORE TRASPORTO AEREO; – PARTE SPECIFICA VETTORI SETTORE TRASPORTO AEREO; – PARTE SPECIFICA CONTROLLO E ASSISTENZA AL VOLO – Parte specifica catering aeroportuale |
C00043 | SERVIZI ELICOTTERISTICI non più utilizzabile a partire da periodo 06/2017 |
C00044 | AREA PORTI (IMPRESE PORTUALI) |
C00045 | SETTORE NAVIGAZIONE |
C00046 | INDUSTRIA CINEAUDIOVISIVA |
C00047 | TROUPES CINEAUDIOVISIVE |
C00048 | DOPPIAGGIO |
C00049 | GENERICI E COMPARSE CINEMATOGRAFICI DIPENDENTI DA CASE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA |
C00050 | ESERCIZI TEATRALI |
C00051 | ESERCIZI CINEMATOGRAFICI |
C00052 | ATTORI E TECNICI DI TEATRI STABILI E COMPAGNIE PROFESSIONALI (ENTI AUTONOMI LIRICI) |
C00053 | TEATRI STABILI PUBBLICI E GESTITI DALL’ETI |
C00054 | IMPRESE RADIOTELEVISIVE PRIVATE |
C00055 | DISTRIBUZIONE, RECAPITO E SERVIZI POSTALI non più utilizzabile a partire da periodo 06/2017 |
C00056 | SERVIZI AMBIENTALI non più utilizzabile a partire da periodo 06/2017 |
C00057 | SERVIZI POSTALI IN APPALTO non più utilizzabile a partire da periodo 06/2017 |
C00058 | SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI MULTISERVIZI |
C00059 | SOMMINISTRAZIONE LAVORO |
C00060 | VIGILANZA PRIVATA |
C00061 | OSPEDALITA’ PRIVATA (NON MEDICI) |
C00062 | OSPEDALITA’ PRIVATA (MEDICI) |
C00063 | SCUOLE PRIVATE |
C00064 | TELECOMUNICAZIONI |
C00065 | OSPEDALITA’ PRIVATA (R.S.A. – RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI) |
C00066 | CCNL PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE CHE ESERCITANO ATTIVITÀ’ DI CONTOTERZISMO IN AGRICOLTURA |
C00067 | CCNL QUADRI IMPIEGATI E OPERAI DIPENDENTI RAI |
C00068 | SCRITTURA DI PROSA, COMMEDIA MUSICALE, RIVISTA E OPERETTA |
Assegnista di ricerca presso il centro studi DEAL (Diritto Economia Ambiente Lavoro)
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
[1] Tra le norme che rinviano ai contratti collettivi menzionati o, anche alle sole organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative si ricordano, oltre alla normativa previdenziale già richiamata: l’art. 1, comma 2, lett. m) del d.lgs. n. 66 del 2003, l’art. 2, comma 1, lett. m) del d.lgs. n. 276 del 2003, l’art. 1, comma 1175 della legge n. 296 del 2006, l’art. 8, comma 1 del decreto-legge n. 138 del 2011, l’art. 30, comma 3 della legge n. 183 del 2010, l’art. 51, comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2015, l’art. 26, comma 1 del d.lgs. n. 148 del 2015, l’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 150 del 2015, l’art. 23, comma 1 del d.lgs. n. 151 del 2015, l’art. 30, comma 4 del d.lgs. n. 50 del 2016, l’art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 136 del 2016, l’art. 20, comma 1 della legge n. 81 del 2017.
[2] Trattasi del d.d.l. n. 1232 presentato dal CNEL nell’ambito della XVIII legislatura.