Repertori, qualifiche professionali e apprendistato: i tanti errori e gli equivoci del Jobs Act

Recentemente, in occasione della pubblicazione del Rapporto National qualifications framework developments in Europe, si è avuto modo di rilevare la situazione italiana relativa all’istituzione di un quadro nazionale delle qualifiche e di evidenziare alcuni profili di criticità legati a tale processo.
Come già rilevato in tale sede, il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali istituito dal Decreto n. 13 del 16 gennaio 2013 – quando sarà finalmente istituito – deriverà da una attività di sommatoria e duplicazione di repertori già esistenti, incluso il Repertorio delle qualificazioni conseguite in apprendistato.
 
E’ questo uno snodo nevralgico dell’impianto. Da un lato, proprio l’assenza di un quadro coerente di standard di riferimento ha rappresentato una forte debolezza del sistema italiano di apprendistato, insieme alla separazione dell’apprendistato dagli altri canali di istruzione e formazione ed allo scollamento dei percorsi formativi degli apprendisti dalle reali esigenze del mercato del lavoro. Considerato il peso strategico dell’apprendistato per favorire l’occupazione giovanile e la sua funzione di cerniera tra sistemi formativi e mercato del lavoro, l’inserimento delle qualificazioni conseguibili in apprendistato nel quadro nazionale delle qualifiche è di primaria importanza, ma il rischio che si corre è quello di inglobare formalmente tale sistema nel grande carosello dei titoli e dei diplomi senza un reale valore aggiunto sul piano, appunto, “trasformativo” di un genuino e reale raccordo tra formazione e lavoro.
 
Come illustrato dall’ultimo Rapporto di monitoraggio sull’apprendistato (Isfol, Inps, XV Rapporto sull’apprendistato in Italia, 8 luglio 2015) il processo di costruzione del repertorio delle qualificazioni conseguite in apprendistato è in corso, affidato ad un Organismo tecnico istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto da rappresentanti dello stesso Ministero, del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, della Conferenza Stato Regioni, delle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro, con il supporto tecnico scientifico dell’ISFOL.
 
Tale lavoro ha come obiettivo l’armonizzazione delle qualificazioni professionali attraverso la messa in trasparenza e la interleggibilità dei profili professionali dell’apprendistato definiti nei contratti collettivi nazionali di lavoro. A conclusione di questa fase sarà promossa una progressiva standardizzazione delle modalità di rappresentazione degli stessi grazie a Linee guida da consegnare alle parti sociali come strumento da utilizzare su base volontaria. Ciò al fine di adottare un approccio “coerente con le indicazioni del d.lgs. n. 13/2013 che consentirà la correlazione delle descrizioni dei profili professionali con le descrizioni effettuate da altri sistemi di offerta formativa (IeFP triennali e quadriennali, IFTS, ITS, Repertori regionali, ecc.)”.
 
Gli addetti ai lavori noteranno subito il rischio di tale metodologia, considerata la realtà dell’apprendistato e della sua progettazione e gestione: i profili professionali per l’apprendistato contenuti nei contratti collettivi sono stati creati ad hoc dalle parti sociali in alcuni settori, ed annessi ad alcuni CCNL, nel tentativo di rispondere alla richiesta del Legislatore del Testo Unico dell’Apprendistato del 2011 che fossero appunto le parti sociali a definire gli standard dell’apprendistato professionalizzante. Lo stesso rapporto citato riconosce, tuttavia, che «i contratti collettivi hanno operato con criteri non sempre omogenei sia sul piano dell’ampiezza dei profili professionali sia sulle modalità di descrizione degli stessi […] in alcuni casi i profili non presentano contenuti descrittivi delle attività, abilità e conoscenze o competenze sufficienti».
 
Su tali “rappresentazioni” incomplete si basa l’operazione di armonizzazione delle qualificazioni in apprendistato alle altre qualifiche del quadro nazionale e non, come previsto dal Testo Unico del 2011, sugli standard professionali contenuti nelle declaratorie dei contratti collettivi. Questi rimarranno invariati e sconnessi da un sistema di standard formativi che attira con straordinaria forza centripeta ogni rappresentazione dei contenuti del lavoro e dei lavoratori verso un formalismo di codici e approssimazioni a figure astratte e distanti dalla realtà. Tale operazione appare dunque puramente formalistica: se è vero che il sistema prevede il coinvolgimento delle parti sociali in veste consultiva e si basa sul lavoro di modellizzazione dei profili professionali creati dalle stesse, ciò non incide, nella sostanza, sulla creazione di un veritiero legame tra qualificazioni e declaratorie e dunque tra quadro delle qualifiche e realtà del lavoro.
 
Non si trascura qui l’importanza ai fini informativi dell’imponente e impegnativa azione di referenziazione intrapresa dalle istituzioni, al fine di rendere appunto interleggibili le qualificazioni conseguite in apprendistato, anzi, si sostiene la perfetta coerenza di tale metodologia con il quadro legislativo vigente (d.lgs. n. 13/2013) che, come già sostenuto, va precisamente nella direzione europea dei communication framework con scopi meramente informativi, non trasformativi (vedi sul punto L. Casano, Quadri nazionali delle qualifiche: la situazione italiana alla luce degli sviluppi europei, di prossima pubblicazione in Diritto delle Relazioni Industriali, n. 3/2015).
 
Ciò che si vuole, dunque, qui segnalare è una netta virata rispetto alle ambizioni del Legislatore del 2011, che nell’apprendistato e nella istituzione di un repertorio nazionale delle qualificazioni basato sulle declaratorie contrattuali aveva visto veri e propri strumenti di riforma (e di governo) del mercato del lavoro italiano, in grado di innovarne profondamente le dinamiche in un nuovo modello di regolazione incentrato sulle competenze. Virata peraltro confermata dall’art. 46 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che superando l’art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, abbandona anche l’idea del raccordo tra standard professionali e standard formativi che era la vera chiave di lettura di un apprendistato moderno.
 
Lilli Casano
ADAPT Research Fellow
@lillicasano
 
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Repertori, qualifiche professionali e apprendistato: i tanti errori e gli equivoci del Jobs Act
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