Seppure quello dell’anzianità di servizio rappresenti ancora il principale criterio fissato dall’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, il giudice può condannare il datore di lavoro al pagamento del ristoro massimo di 36 mensilità tenuto conto degli altri criteri evidenziati dalla Corte costituzionale

Tribunale di Roma, sentenza 12 aprile 2021, n. 3406
Seppure quello dell’anzianità di servizio rappresenti ancora il principale criterio fissato dall’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, il giudice può condannare il datore di lavoro al pagamento del ristoro massimo di 36 mensilità tenuto conto degli altri criteri evidenziati dalla Corte costituzionale