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Bollettino ADAPT 20 luglio 2022, n. 28
Nelle aziende sanitarie, struttura organizzativa complessa per definizione, la responsabilità della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è in capo al Direttore Generale che dovrà adottare il sistema di sicurezza attraverso il Servizio di prevenzione e protezione e il relativo Responsabile, nonché con il contributo del Medico competente. Un sistema di sicurezza, tuttavia, per poter produrre risultati concreti dovrà essere efficacemente attuato da tutte le figure, ciascuna nel proprio ruolo. Il d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, come convertito dalla l. n. 215/2021, ha introdotto alcune rilevanti novità all’interno del d.lgs. n. 81/2008.
Le modifiche incidono su tre versanti: un’accentuazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti tenuti agli obblighi prevenzionali, con particolare riferimento al ruolo del preposto; una rivisitazione degli obblighi formativi e dell’addestramento, puntando sulla concretezza degli stessi; infine, una revisione del sistema di vigilanza, con l’estensione della competenza nella materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La strada intrapresa dal c.d. Decreto fiscale è da accogliere positivamente; tuttavia, il decreto non considera l’altro versante relativo alla gestione dei costi della sicurezza a carico dei datori di lavoro. Si potrebbe, dunque, pensare alla possibilità di introdurre un sistema assicurativo, basato sul meccanismo del bonus/malus, attraverso il quale alla riduzione del tasso di incidenza degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali corrisponda l’accesso ad agevolazioni fiscali o contributive, nonché la possibilità di ottenere finanziamenti a tassi agevolati per la modernizzazione degli impianti e delle attrezzature o per l’acquisto di macchinari tecnologicamente più sicuri.
Gli obblighi di prevenzione di cui all’art. 2087 c.c. impone, pertanto, all’imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità dei rischi connessi tanto all’impiego di attrezzi e macchinari, quanto all’ambiente di lavoro. Un valido supporto per individuare tali ulteriori e specifiche misure sono le riunioni periodiche ex art. 35 del Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Durante le riunioni, indette dal datore di lavoro, si potranno individuare sia i codici di comportamento e le buone prassi, sia gli obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Sicurezza sul lavoro nelle organizzazioni complesse: le novità del Decreto fiscale (d.l. n. 146/2021) – Slide
Stefano Rossi
Ispettore del lavoro
Dottorando Università degli Studi di Bari, Dipartimento Jonico