Società tra avvocati, un’ennesima falsa partenza?

Il 21 settembre, forte del via libera delle Commissioni competenti, il disegno di legge per la concorrenza è approdato all’Aula di Montecitorio. L’art. 26 del provvedimento in oggetto, la cui rubrica recita «misure per la concorrenza nella professione forense», affronta – è la quarta volta negli ultimi quindici anni – l’annoso tema della “società tra avvocati”. Così, dopo gli impacciati tentativi passati (d.lgs. n. 96/2001, l. n. 183/2011 e l. n. 247/2012), il Legislatore, forte delle pressioni provenienti dall’Unione europea e dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si accinge a rimettere mano alla materia.

 

Nella primissima versione del disegno di legge, risalente al giugno del 2015, il testo era al quanto scarno, tuttavia numerose erano le novità degne di nota (con ricadute prevalentemente sulla l. n. 247/2012). Tra queste ultime: l’eliminazione della necessità per l’avvocato di avere il domicilio professionale nella sede della propria eventuale associazione, il venir meno del vincolo di appartenenza ad una sola associazione professionale, l’abrogazione dell’art. 5 della l. n. 247 del 2012 (criteri e principi direttivi di delega al governo per la disciplina della professione forense in forma societaria; delega mai attuata), l’avvento in capo agli avvocati della facoltà di ricorrere allo strumento della società di capitali per svolgere la propria attività (pur mantenendo il principio della personalità della prestazione professionale; sono previste anche società di persone e società cooperative), la responsabilità di questi ultimi ove eseguano una prestazione anche tramite una società tra professionisti e, infine, la previsione di un obbligo di preventivo per l’avvocato a prescindere da un’eventuale richiesta del cliente. Inoltre, l’inserimento di quest’intervento normativo in un disegno di legge inerente la concorrenza, nonché la presenza del primo comma («al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell’ambito della professione forense […]»), sono elementi che non devono essere trascurati. Non pare fuori luogo affermare che ci si trovi di fronte ad un’inedita impostazione generale, volta ad un espresso riconoscimento da parte del Legislatore italiano del ruolo pro-concorrenziale rivestito dallo strumento trattato.

 

A seguito dei lavori della Commissione (cfr. Consiglio Nazionale Forense, Audizione presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, Roma, 17 giugno 2015), il testo originale del disegno di legge ha subito alcune modifiche. Difatti, il Legislatore ha introdotto: un limite alla partecipazione dei soci non professionisti in eventuali società di capitale tra avvocati (almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono essere detenuti da soci iscritti ad un albo professionale), l’obbligo per i componenti dell’organo di gestione di queste ultime di rientrare nella compagine sociale, lo scioglimento delle società tra avvocati, ove vengano meno le condizioni di cui supra, il dovere per i soci professionisti di garantire indipendenza e professionalità (dichiarando eventuali conflitti di interesse) nello svolgimento dei propri incarichi e la cancellazione dalla compagine societaria del socio professionista che sia stato sospeso, cancellato o radiato dal proprio albo.

Premesso ciò, il testo giunto a Montecitorio è destinato a far discutere gli addetti ai lavori e, senza alcun dubbio, l’intero universo dell’avvocatura. In primis, risulta incomprensibile il totale disinteresse dimostrato dal Legislatore rispetto alle vicissitudini passate. Nello specifico, che fine farà la società tra avvocati ex d.lgs. n. 96/2001 (il cui incerto regime fiscale ne ha decretato un indiscutibile insuccesso)? Non sarebbe meglio abrogarla definitivamente al fine di evitare futuri problemi interpretativi? Si pensi ad esempio al possibile ricorso a quest’ultima quale riferimento normativo riguardo alcuni aspetti inerenti le future società di persone tra avvocati (l’oggetto sociale esclusivo, l’esenzione dal fallimento e la partecipazione in qualità di socio da parte di società di capitali, per esempio). Inoltre, vi saranno due regimi paralleli per quanto concerne le future società di persone tra avvocati o siamo di fronte ad una abrogazione tacita del modello del 2001 (teoria difficile da sostenere vista la vaghezza della nuova normativa)?

 

Lo stesso discorso, sebbene con ricadute differenti, si potrebbe riportare alla l. n. 183/2011 («Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti»). Quest’ultima è stata sino ad oggi ritenuta inapplicabile alle società tra avvocati; alle quali, al contrario, sarebbe da applicarsi la lex specialis del 2001, il cui art. 16 recita: «l’attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito società tra avvocati» (si ricordi, inoltre, che la l. n. 183/2011 faceva salvi i diversi modelli societari già vigenti). Venendo meno questa esclusività e con l’avvento di una nuova lex specialis, inerente l’attività forense in forma societaria (sia di persone sia di capitali), si instaureranno due regimi paralleli anche per quanto concerne le società di capitali tra professionisti e le società di capitali tra avvocati. Questa scelta del Legislatore dovrà essere debitamente motivata, in caso contrario, essendo minima la differenza tra i due trattamenti (la l. n. 183 prevede per esempio la possibilità di prendere parte esclusivamente ad una stp), il mancato rinvio alla l. n. 183 del 2011 potrebbe creare un’inutile doppione, nonché una pericolosa discrepanza nell’ordinamento italiano tra avvocati e altri professionisti.

 

Il disegno di legge intende dare il via libera alla costituzione di società interprofessionali anche per quanto riguarda gli avvocati. Tuttavia, questa decisione potrebbe far sorgere alcuni problemi. Difatti, ove vi fosse una società interprofessionale tra avvocati e altri professionisti (non prevista dal d.lgs. n. 96/2001), quale regime sarebbe applicabile? Quello del 2011 o quello che verrà alla luce col disegno di legge in oggetto?

 

Ulteriori fondamentali aspetti debbono assolutamente essere chiariti: il disegno di legge afferma che «la responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito al specifica prestazione», tuttavia il testo in oggetto non specifica come si suddivida questa responsabilità tra i vari soggetti richiamati. Ulteriori elementi d’incertezza riguardano sia l’oggetto sociale sia il regime fiscale sia l’inquadramento previdenziale delle nuove “società tra avvocati”. Di pari passo, anche la natura dell’attività economica delle medesime non è chiara. Si tratta di attività d’impresa o no? Si ricordi al riguardo quanto prevede, ancora oggi, l’art. 5 della l. n. 247/2012 (il disegno di legge ne dispone l’abrogazione): i redditi prodotti dalla società tra avvocati rientrano tra quelli da lavoro professionale (anche ai fini previdenziali). Da ultimo, il Legislatore non ha sino ad ora affermato alcun che riguardo l’applicabilità o meno della disciplina del fallimento alla futura società tra avvocati.

 

Concludendo, visto l’attuale testo del disegno di legge, ci sono tutte le premesse pe un’ennesima “falsa partenza”. La confusione che potrebbe ingenerarsi con i modelli passati, la poca chiarezza dal punto di vista fiscale e previdenziale, nonché il mancato inquadramento dell’attività economica delle future società tra avvocati, sono elementi che potrebbero generare l’ennesima norma “vuota”, d’improbabile applicazione. Inoltre, elemento più sostanziale che altro, il permanere della “personalità” della prestazione (e un eventuale rimando al reddito da lavoro professionale) potrebbe depotenziare lo strumento della società di capitale, facendo nascere un’inutile soggetto ibrido, sospeso tra impresa e professione. All’alba del 2015, viste le novità introdotte in Stati quali il Regno Unito e l’Australia, sembra sia terminato il tempo delle prove generali; urge una decisa scelta di campo. Se società di capitali tra avvocati deve essere, che società di capitale tra avvocati sia, altrimenti sarebbe meglio evitare futili esercizi legislativi.

 

 

Dario Pandolfo

Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Bergamo

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