Perché le agenzie per il lavoro in Italia non decollano? Perché rimangono “sotto traccia” e “oggetti misteriosi”? (cfr. D. Di Vico, Perché in Italia le agenzie private del lavoro restano un’eresia? in La Nuvola del Lavoro, 18 giugno 2014) Colpa del “causalone”, colpa di una cultura che non vuole intermediari (interpositori) tra lavoratore e utilizzatore della prestazione lavorativa? Colpa delle stesse agenzie che non hanno saputo sviluppare tutte le potenzialità offerte loro dalla Legge Biagi? Forse tutto questo, però un ragionamento serio non può che partire dal dumping di pseudo agenzie per il lavoro in forma di cooperativa che di genuino e mutualistico non hanno nulla e che sono ben visibili e, come tali, anche ben sanzionabili.
La somministrazioni illecita collegata spesso alle cooperative spurie sono fenomeni preoccupanti e così diffusi nel tessuto produttivo italiano, che, per esempio, il Consiglio Provinciale di Modena ha sentito l’esigenza (probabilmente anche perché più attenta di altre amministrazioni) di approvare (all’unanimità) il 19 marzo 2014 un ordine del giorno sull’argomento, rubricato Cooperative spurie: serve un intervento del parlamento italiano e di quello europeo e la Regione Emilia Romagna ha emanato una legge regionale volta a promuove la legalità, la sicurezza e la regolarità del lavoro nei settori dell’autotrasporto, del facchinaggio, dei servizi di movimentazione delle merci e dei servizi complementari.
La somministrazione illecita unisce due comportamenti illeciti (reati): la somministrazione abusiva e l’utilizzazione illecita di manodopera. La somministrazione abusiva è attuata dal soggetto che senza autorizzazione esercita nei fatti l’attività di fornitura di manodopera, indipendentemente da come qualificata in contratto. L’utilizzazione illecita è l’utilizzo di lavoratori somministrati da un soggetto non autorizzato a tale attività.
Nei fatti la somministrazione abusiva viene dissimulata sotto contratti di appalto nell’ambito dei quali lo pseudo-appaltatore si limita a mettere a disposizione dello pseudo-committente i propri dipendenti, senza esercitarne il potere organizzativo e direttivo che viene invece esercitato, come tipicamente nella somministrazione, dallo pseudo-committente ovvero dall’utilizzatore.
Questi comportamenti illeciti sono spesso, anche se non esclusivamente, messi in atto da c.d. cooperative spurie ovvero false cooperative che si caratterizzano come tali poiché mancano degli elementi tipici, come per esempio la mutualità o lo svolgimento di assemblee per l’elezione degli organismi dirigenti o per l’approvazione dei bilanci. Infatti, in molti casi non hanno un organo di controllo, sono gestite da amministratori unici, invece che da consigli di amministrazione. Inoltre, non soltanto spesso non viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, ma sono messe in atto prassi volte a danneggiare il lavoratore per esempio conteggiando in busta paga un numero di ore inferiori a quelle da retribuire e inserendo delle indennità di trasferta che non si computano nell’imponibile previdenziale e fiscale. In aggiunta a queste prassi, a volte, si registrano anche comportamenti intimidatori nei confronti dei lavoratori che si avvicinano ai sindacati alla ricerca di un aiuto per tutelarsi.
Quando si tratta di cooperative occorre inoltre ricordare che i lavoratori coinvolti non sono dipendenti ma soci lavoratori che tendenzialmente non hanno scelto questo ruolo, ma lo subiscono. Questo comporta che al momento dell’ammissione nella cooperativa devono versare la quota sociale che prevalentemente viene trattenuta con quote mensili dai loro primi stipendi. Anche se tale quota è restituita a chiusura del rapporto, benché non immediatamente, consentendo alle cooperative di lucrare anche attraverso le tempistiche di restituzione, indubbiamente questo profilo non agevola i lavoratori, nella maggior parte dei casi stranieri, che già faticano a vivere dignitosamente con la bassa retribuzione percepita.
I settori maggiormente interessati da questi fenomeni sono quelli della lavorazione delle carni, dell’agroalimentare, delle costruzioni edili ed infrastrutture, dell’autotrasporto, della logistica e del facchinaggio, dei noleggi, dell’attività di assistenza sociale; dove le modalità di esecuzione dell’appalto non si discostano molto dalla mera fornitura di manodopera e dove, tuttavia, è facile verificare la genuinità o meno dell’appalto. Infatti, non tanto i mezzi e gli strumenti utilizzati dai soci lavoratori sono di proprietà del pseudo-committente, senza che siano stipulati affitti degli impianti o degli strumenti utilizzati, ma in particolare mancano il rischio d’impresa e l’autonomia imprenditoriale. Le prassi della somministrazione abusiva si manifestano, infatti, nell’esercizio del potere direttivo da parte del pseudo-committente che organizza direttamente i turni e gli orari dei soci lavoratori. Oppure in altri casi, gli pseudo-committenti formulano agli pseudo-appaltatori richieste di fornitura di personale un giorno per quello successivo.
Anche Susanna Camusso ha richiamato l’attenzione sul tema delle cooperative spurie durante il congresso nazionale della CGIL affermando la necessità di farsi portavoce di una proposta di legge che ridefinisca il settore della cooperazione. A sua volta, l’Alleanza delle Cooperative Italiane (che unisce le tre principali centrali della cooperazione Legacoop, Confcooperative, AGCI, di cui peraltro era presidente il Ministro Poletti prima dell’incarico di Governo) ha risposto, in modo risentito, affermando di essere in prima linea in questa battaglie e sostenendo la necessità non tanto di una nuova legge, ma piuttosto dell’applicazione delle regole esistenti e della denuncia delle irregolarità che si rilevano sul territorio.
Per debellare queste comportamenti illeciti sono necessari constanti interventi ispettivi, ma accanto a norme repressive, posso essere utili norme promozionali come per esempio quelle previste dalle legge regionale dell’Emilia Romagna che istituisce un elenco di merito degli operatori economici nei settori dell’autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari presenti sul territorio regionale, a iscrizione volontaria, ma che può essere assunta quale criterio di valutazione in bandi finalizzati all’erogazione di contributi o altre misure premiali definite dalla Regione; oppure l’istituzione dell’elenco regionale dei prezzi relativi ai servizi di facchinaggio, ai servizi complementari e all’attività di logistica, perché costituisca strumento di supporto per la committenza pubblica e di orientamento per la valutazione della congruità delle attività di tali settori.
Insieme alla lotta ai comportamenti illeciti attraverso norme sanzionatorie e promozionali, dopo diversi interventi disarticolati sulla disciplina del mercato del lavoro e sulla somministrazione di lavoro, pare giunto il tempo per un intervento normativo organico, che possa portare finalmente all’affermazione delle agenzie per il lavoro e della somministrazione quale strumento innovativo e flessibile di gestione delle risorse umane e di organizzazione del lavoro, garantendo adeguate tutele ai lavoratori. In questa ottica, si iscrive il progetto lanciato da ADAPT per la redazione di un Testo Unico della somministrazione di lavoro (cfr. M. Tiraboschi, G. Falasca, Verso un Testo Unico della Somministrazione di lavoro, in Il Sole 24 Ore, 17 giugno 2004), volto a creare un disegno unitario della normativa, che superi alcuni vincoli anacronistici o eccessi regolatori della disciplina del mercato del lavoro e che semplifichi e definisca il quadro regolatorio della somministrazione per l’affermazione di un diritto certo ed effettivo.
Direttore e Senior Research Fellow di ADAPT
@SilviaSpattini