Spagna: nulla la clausola dell’accordo Endesa che vieta di recuperare le giornate di telelavoro revocate per esigenze aziendali

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| di Lavinia Serrani

Bollettino ADAPT 24 marzo 2025, n. 12
 
Il Tribunal Supremo spagnolo, con la recente sentenza n. 164/2025 emessa lo scorso 4 marzo, ha confermato la nullità di due clausole dell’accordo individuale di telelavoro siglato, in data 2 giugno 2022, dal Gruppo Endesa con il sindacato Comisiones Obreras (CC.OO.), dotato quest’ultimo, tuttavia, di una rappresentatività minoritaria rispetto a quella registrata dai sindacati che non hanno firmato l’accordo: Unión General de Trabajadores (UGT) e il Sindicato Independiente de la Energía (SIE).
 
La decisione, che ribadisce il verdetto già espresso nel 2022 dalla Audiencia Nacional di contrarietà delle due clausole alla Legge sul Lavoro a Distanza (Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia), interessa gli oltre 4.700 dipendenti del gruppo che avevano scelto questa modalità di lavoro, dato che corrisponde alla quasi totalità del personale se si considera che solo il 2,4% aveva rifiutato di svolgere il lavoro a distanza.
 
La prima delle clausole dichiarate nulle impediva ai dipendenti di recuperare le giornate di telelavoro che erano state annullate per esigenze aziendali. In altre parole, ove il lavoratore sia chiamato a recarsi presso il centro di lavoro nei giorni di telelavoro, questi non potranno essere sostituiti con altri giorni in cui era previsto il lavoro in presenza.
 
Sottolinea, dunque, il Tribunale, nella sentenza in oggetto, come la validità e l’esecuzione dei contratti non possano essere demandate alla discrezionalità di una sola delle parti contraenti, così come previsto dall’articolo 1256 del Código Civil. Come si legge, infatti, nella decisione, «detto precetto perderebbe di significato se si ammettesse, in via generale, che negli accordi individuali di telelavoro l’azienda possa imporre la presenza del lavoratore nei giorni non previsti, al fine di svolgere qualsiasi tipo di attività, sia inerente alle proprie mansioni che ad altre, senza che questi giorni possano essere sostituiti con altri in cui era già prevista la presenza in sede».
 
Di conseguenza, prosegue il Tribunale, «se l’articolo 8.1 della legge sul lavoro a distanza vieta di modificare unilateralmente la percentuale di presenza, non è ammissibile stipulare un accordo individuale di telelavoro che consenta all’azienda, in una pluralità di casi, di imporre al lavoratore l’obbligo di prestare servizio in presenza senza che tali giorni possano essere sostituiti, posticipati o accumulati».
 
A parere del Sindicato Independiente de la Energía (SIE), che era stato l’artefice del ricorso innanzi alla Audiencia Nacional, questa pronuncia, benché accolta con grande favore, rappresenta, tuttavia, al contempo, un’occasione persa per affermare con maggiore precisione il principio della necessità di rispettare un preavviso di almeno 48 ore per le richieste di presenza in ufficio che esulino dagli accordi. Su quest’ultimo punto, difatti, il Tribunal Supremo ha respinto il ricorso, ritenendo che il settore dell’energia sia un servizio di interesse economico generale e che in alcuni casi possano verificarsi situazioni impreviste che richiedono un’immediata presenza in sede.
 
La seconda clausola dichiarata nulla riguardava, invece, il rimborso delle spese sostenute per lavorare da casa, stabilendo come le stesse non fossero dovute in ragione della compensazione di detti costi con i risparmi derivanti dalla modalità remota. Anche su questo aspetto il Tribunal Supremo è stato fermo nel sostenere che, ove ritenuta valida, tale clausola «implicherebbe che in nessun caso un telelavoratore del Gruppo Endesa potrebbe reclamare le spese sostenute per il telelavoro».
 
E continua argomentando che, certamente, «può accadere che alcuni telelavoratori non debbano effettivamente affrontare tali spese. Ma se così non fosse, la clausola 9ª dell’accordo individuale di telelavoro non può impedire a quel telelavoratore di richiedere il rimborso delle relative spese, poiché tale diritto è riconosciuto dall’articolo 12 della legge sul lavoro a distanza». Di conseguenza, a parere del Tribunale, «l’accordo individuale di telelavoro non può annullare l’efficacia della menzionata norma di legge, la quale stabilisce che il telelavoratore ha diritto a essere compensato per tali spese».
 
Spetterà, dunque, ora al Gruppo Endesa adeguarsi alla sentenza e modificare le proprie politiche aziendali per rispettare la normativa vigente sul telelavoro.
 
Lavinia Serrani

Ricercatrice ADAPT

Responsabile Area Ispanofona

X@LaviniaSerrani