La bozza di decreto legislativo correttivo dei decreti attuativi del Jobs Act – approvata preliminarmente dal Governo il 10 Giugno 2016 – “re-introduce” l’istituto della conservazione dello stato di disoccupazione nel caso di reddito “esiguo” (reddito inferiore al reddito minimo escluso da imposizione), precedentemente disciplinata dall’articolo 4, comma 1, lett. a del decreto legislativo n. 181/2000, assente invece nella nuova definizione di stato di disoccupazione stabilita dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015.
L’eliminazione della conservazione dello stato di disoccupazione in caso di attività lavorative di «scarsa intensità» (cfr. circ. Ministero del lavoro n. 34 del 23 dicembre 2015) non ha tenuto conto della disciplina della compatibilità e cumulabilità della NASpI con redditi da lavoro (artt. 9 e 10, d.lgs. n. 22/2015), creando un disallineamento tra questa disciplina e le disposizioni in materia di stato di disoccupazione.
Di principio, l’inizio di una nuova attività lavorativa comporterebbe la decadenza dallo stato di disoccupazione e dal diritto al relativo (eventuale) beneficio. Tuttavia, esistono diverse eccezioni consistenti in ipotesi di compatibilità tra un’attività lavorativa e la conservazione dello stato di disoccupazione e del diritto alla prestazione, nonché la cumulabilità, spesso parziale, tra la prestazione e il reddito derivante dal lavoro compatibile. L’obiettivo di tali eccezioni è la prevenzione di abusi e lavoro nero, che potrebbero verificarsi nel tentativo del disoccupato di conservare lo stato di disoccupazione e in particolare il beneficio, aggiungendo un piccolo reddito, anche con lavori di breve o brevissima durata (per esempio è prevista l’intera cumulabilità entro l’importo di 3.000 euro per anno solare dei voucher con prestazioni di disoccupazione). La compatibilità tra diritto alla prestazione e un nuovo lavoro (a determinate condizioni) intende incentivare l’accettazione di offerte di lavoro anche di breve durata (inferiore al diritto alla prestazione) oppure di «scarsa intensità» e reddito, che in ogni caso favoriscono il ritorno al lavoro e riducono la permanenza fuori dal mercato del lavoro dei disoccupati, riducendo la probabilità di trasformarsi in disoccupati di lungo periodo.
Nel caso di un nuovo rapporto di lavoro subordinato con reddito superiore al reddito minimo escluso da imposizione (pari a 8.000 euro per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato e a
4.800 euro per quelle di lavoro autonomo) con una durata del contratto inferiore o uguale a 6 mesi è prevista la sospensione della prestazione per la durata del rapporto di lavoro (art. 9, comma 1, d.lgs. n. 22/2015). Tale disposizione è coerente con la previsione della sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi (art. 19, comma 3, d.lgs. n. 150/2015).
Nell’ipotesi di un nuovo rapporto di lavoro con reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, sia in caso di lavoro subordinato, indipendentemente dalla durata del contratto, sia di lavoro autonomo, è disciplinata la compatibilità tra il diritto alla prestazione di disoccupazione e il nuovo lavoro, oltre che la possibilità di una parziale cumulabilità con il relativo reddito. Rispetto a tale ipotesi di un rapporto di lavoro con reddito annuale “esiguo”, l’articolo 4, comma 1, lett. a del decreto legislativo n. 181/2000 prevedeva la conservazione dello stato di disoccupazione, presupposto del diritto alla prestazione di disoccupazione. Invece, nella nuova disciplina dello stato di disoccupazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015, l’istituto della conservazione dello stato di disoccupazione in caso di nuovo lavoro con reddito esiguo è venuto a mancare. Conseguentemente, il percettore di NASpI occupato in un nuovo lavoro con reddito inferiore al reddito escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione (nonché alla parziale cumulabilità), ma decade dallo stato di disoccupazione (e dall’anzianità di disoccupazione, rilevante in particolare per alcuni incentivi alle assunzioni). Alla cessazione del rapporto di lavoro, oltre al ripristino dell’intera indennità, il percettore deve acquisire nuovamente lo stato di disoccupazione.
Nell’ambito di questo quadro normativo, la decadenza dallo stato di disoccupazione comporta in realtà il venire a mancare di un presupposto dell’ottenimento e conservazione dell’indennità, benché gli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 150/2015 espressamente prevedano la conservazione della NASpI nelle ipotesi specifiche di lavoro autonomo o subordinato con reddito esiguo. Anche per questo motivo, un riallineamento tra le due discipline pare opportuno.
Reddito da lavoro | Natura e tipologia del lavoro | Compatibilità tra lavoro e diritto al beneficio | Stato di disoccupazione |
Lavoro con reddito annuale > al reddito minimo escluso da imposizione | Lavoro subordinato a tempo indeterminato o tempo determinato > a 6 mesi
e lavoro autonomo
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non compatibilità e non cumulabilità
decadenza dal diritto all’indennità
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decadenza dallo stato di disoccupazione |
Lavoro subordinato tempo determinato fino a 6 mesi | indennità è compatibile, ma non cumulabile
sospensione dell’indennità
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sospensione dallo stato di disoccupazione | |
Lavoro con reddito annuale < al reddito minimo escluso da imposizione, indipendentemente dalla durata | Lavoro subordinato e autonomo | indennità è compatibile e parzialmente cumulabile
indennità ridotta di un importo corrispondente all’80% del reddito previsto
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D.lgs. 150/2015 vigente
decadenza dallo stato di disoccupazione
nuova acquisizione a cessazione del rapporto di lavoro
D.lgs. 150/2015 dopo correttivo conservazione dallo stato di disoccupazione
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Con il decreto legislativo correttivo dei decreti attuativi del Jobs Act, si intende pertanto riallineare le disposizioni in materia di acquisizione e conservazione dello stato di disoccupazione e di compatibilità tra reddito da lavoro e prestazione di disoccupazione. Invero, non verrebbe reintrodotta la definizione di conservazione dello stato di disoccupazione, ma piuttosto ri-definita la nozione di “disoccupato”, precisando che si considerano disoccupati ai fini dell’ottenimento dello stato di disoccupazione e quindi della sua conservazione anche i lavoratori con un reddito da lavoro dipendente o autonomo inferiore o uguale al reddito esente da imposizione. Questo determinerebbe pertanto che nell’ipotesi in cui un percettore di NASpI si occupi attraverso un nuovo lavoro subordinato oppure autonomo con un reddito inferiore a quello esente da imposizione sarebbe ancora considerato disoccupato ai fini del mantenimento dello stato di disoccupazione, conservando formalmente uno dei presupposti per l’ottenimento e la conservazione della prestazione di disoccupazione, oltre che l’anzianità di disoccupazione.
La prevista modificazione all’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015 ri-definirebbe non soltanto le condizioni di mantenimento dello stato di disoccupazione, ma anche quelle dell’acquisizione dello stato di disoccupazione. Il requisito soggettivo (cfr. circ. Ministero del lavoro n. 34 del 23 dicembre 2015) sarebbe soddisfatto non soltanto dalla mancanza di lavoro, ma, a seguito della modifica, anche dallo svolgimento di lavoro dipendente o autonomo con un reddito inferiore a quello esente da imposizione. Il requisito oggettivo rimarrebbe l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.
Invero, con riferimento alla definizione di «non occupazione», in via interpretativa la circolare del Ministero del lavoro n. 34 del 23 dicembre 2015 ha già introdotto una equiparazione tra la mancanza di una attività lavorativa, indipendentemente dalla sua natura, con lo svolgimento di una attività da cui provenga un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Nel tentativo di semplificazione e riduzione del carico di lavoro dei centri per l’impiego con riferimento alla “registrazione” come disoccupati di persone non effettivamente disponibili al lavoro, ma interessate ad acquisire lo stato di disoccupazione solamente per poter accedere e godere di prestazioni di carattere sociale, il decreto legislativo n. 150/2015 ha previsto che il requisito dello stato di disoccupazione per l’accesso a tali prestazioni si debba intendere come « condizione di non occupazione» invece che di registrazione presso i centri per l’impiego e l’acquisizione dell’effettivo stato di disoccupazione. Tuttavia, tale definizione, essendo legata alla mancanza di lavoro, escludeva dalla possibilità di accesso alle prestazioni sociali persone con redditi esigui, che necessitavano di quelle prestazioni. Approfittando del decreto legislativo correttivo, si sarebbe potuto fissare nella disposizione legislativa, quanto introdotto per via interpretativa.
Poiché con le modifiche apportate dal decreto correttivo, l’acquisizione e la conservazione dello stato di disoccupazione può dipendere dal livello di reddito, lo steso decreto intende, inoltre, modificare la composizione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150/2015, facendo confluire anche i dati relativi alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche perché siano disponibili i dati per poter verificare i redditi dei richiedenti. Rimane il dubbio se i centri per l’impiego abbiamo la forza e le risorse umane necessarie per compiere anche questi controlli.
Direttore ADAPT