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Bollettino speciale ADAPT 18 marzo 2020, n. 3
L’espandersi del virus COVID-19 su tutto il territorio nazionale e il continuo aumento dei casi di contagio hanno portato il Consiglio dei Ministri ad emanare nel giorno 11 marzo un DPCM, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha disposto il blocco di una serie di attività sull’intero territorio nazionale. Vengono tassativamente indicate secondo un criterio merceologico le attività commerciali al dettaglio che possono continuare ad esercitare (tra cui la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM).
L’art. 1, comma 7 del Decreto ha disposto che le attività produttive e le attività professionali possono continuare ad essere esercitate purché vengano rispettati determinati requisiti (attuazione del massimo utilizzo di modalità di lavoro agile, incentivazione di ferie, congedi retribuiti o altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio, rispetto di misure di distanza interpersonale, sanificazione dei luoghi di lavoro); ciononostante molte attività professionali hanno subito un calo drastico di lavoro e sono state costrette ad optare per una sospensione o chiusura dell’attività.
Tuttavia, il giorno 2 marzo, è stato istituito da Confprofessioni e dalle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil presso l’INPS il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali per assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ed allargare la platea di beneficiari aggiungendo così un ulteriore tassello alla universalizzazione delle tutele (per una descrizione della funzione del fondo, v. A. Zoppo, Un ulteriore passo verso l’universalizzazione delle tutele: il fondo di solidarietà bilaterale per attività professionali, in Bollettino ADAPT, 9 marzo 2020). Ciononostante, questo fondo non è ancora operativo e non può erogare prestazioni giacché non è stato ancora costituito il Comitato amministratore del fondo presso l’INPS.
Allo stato attuale, per i professionisti, gli strumenti e gli ammortizzatori sociali per affrontare l’emergenza sono diversi e variano in base alla collocazione geografica dell’attività. Le parti sociali e le organizzazioni comparativamente più rappresentative delle regioni inizialmente più colpite dall’emergenza epidemiologica, (e cioè Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto) sulla base di quanto disposto dagli artt. 15 e 17 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, hanno sottoscritto degli Accordi-Quadro per l’accesso e le modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria, di assegno ordinario e indennità per i lavoratori autonomi.
Le modalità e le procedure per la presentazione dell’accordo sindacale per la CIGD variano in base alle tre regioni. In Regione Lombardia viene previsto un accordo sindacale standard facente parte degli allegati dell’Accordo quadro per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga. L’accordo deve attestare l’esistenza di un pregiudizio che giustifichi il ricorso alla CIGD, prevedendo che il trattamento previsto nell’accordo sindacale non potrà superare la durata prevista dal D.L. n. 9/2020, a partire dal 23 febbraio 2020. Le domande (contenenti denominazione e ragione sociale, codice fiscale, matricola Inps, sede operativa compresi indirizzo, numero civico, comune, CAP, numero dei lavoratori interessati) possono essere presentate anche da eventuale soggetto con potere di firma (incluso responsabile delle procedure concorsuali, funzionario dell’associazione datoriale delegato dal datore di lavoro, consulente del lavoro delegato dal datore di lavoro) del soggetto richiedente.
Confprofessioni Lombardia, Filcams-Cgil Lombardia, Fisascat-Cisl Lombardia e Uiltucs Lombardia hanno concordato una modalità di consultazione sindacale (per i comuni al di fuori di quelli indicati nell’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020) che prevede l’accesso agli ammortizzatori sociali per i datori di lavoro che applicano il CCNL degli Studi Professionali seguendo le modalità semplificate tramite l’invio di un modello di richiesta. I modelli verranno condivisi in tempo reale con le organizzazioni sindacali per il successivo esame congiunto. Esperita la fase di esame congiunto o trascorsi i 5 giorni lavorativi dall’invio della richiesta i datori di lavoro potranno procedere con la presentazione della domanda telematica alla Regione Lombardia.
In Regione Veneto è stata prevista una procedura semplificata tramite informativa agli enti bilaterali e alle OO.SS. che attivano la procedura sindacale da esperire entro 5 giorni lavorativi. In mancanza della definizione il datore di lavoro può presentare l’istanza CIGD allegando l’evidenza dell’informativa data alle OO.SS., fatta salva l’entrata in vigore di norme semplificatrici. L’informativa deve attestare l’esistenza di un pregiudizio per l’attività aziendale e per i lavoratori coinvolti che giustifichi il ricorso alla CIGD.
In Emilia-Romagna, invece, i datori di lavoro possono presentare la domanda attraverso il sistema informativo reso disponibile dall’agenzia per il lavoro regionale, anche attraverso i soggetti abilitati dalla normativa nazionale, allegando l’accordo e il modulo di autodichiarazione sul rispetto dei requisiti di accesso reso disponibile dall’agenzia. Le domande già compilate con le informazioni inserite nel SARE (il Sistema Informatico per la Semplificazione Amministrativa in Rete della Regione), dovranno essere stampate attraverso l’apposita funzionalità e dovranno successivamente essere firmate dal legale rappresentante dell’impresa. La domanda cartacea, in regola con la vigente normativa in materia di bollo, dovrà essere inviata esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo: arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it. Infine, sarà l’agenzia ad inviare all’INPS il provvedimento di autorizzazione in via telematica.
Ulteriori misure attualmente disponibili per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nel comparto studi professionali: il contributo dell’Ente bilaterale nazionale per l’attuazione dello smart working
Il DPCM del 1° marzo 2020 (art. 4 comma 1 lett. a) e il DPCM del 4 marzo 2020 (art. 1 lett. n) intervengono sulle modalità di accesso semplificate al lavoro agile. Le modifiche hanno previsto, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, la possibilità unilaterale da parte dei datori di lavoro, di attivare la modalità di lavoro agile anche in assenza di accordi individuali. Allo stesso modo il DPCM dell’11 marzo 2020 (art. 1, comma 7 lett. a) raccomanda l’attuazione del massimo utilizzo per i datori di lavoro della suddetta modalità per le attività che possono essere svolte dal proprio domicilio o con modalità a distanza.
Per andare incontro a tali esigenze del settore, EBIPRO, l’Ente bilaterale nazionale per gli studi professionali, è intervenuto in favore degli iscritti alla bilateralità che applicano il CCNL Studi professionali con uno specifico contributo per l’attivazione dello smart working. È stato stabilito un rimborso massimo di 500 euro in favore dei datori di lavoro in regola con i versamenti alla bilateralità di settore (ivi compresi i contributi alla cassa di assistenza sanitaria CADIPROF) e con un’anzianità contributiva di almeno 6 mesi continuativi al momento dell’acquisto. L’importo massimo è da intendersi per dipendente e ciascun datore di lavoro può richiedere al massimo 5 contributi.
Vengono stabilite modalità di presentazione delle domande semplificate, proprio in virtù delle recenti modifiche attuate dai decreti governativi, tra cui la ricevuta semplificata di accordo di smartworking scaricabile dal sito Cliclavoro.
Indennità per lavoratori autonomi e professionisti esercenti attività nei comuni di cui all’ allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 o ivi residenti o domiciliati.
L’art 16 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, ha previsto in favore collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa che svolgano la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 un’indennità mensile di 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività. L’indennità non concorre alla formazione del reddito. L’Accordo-Quadro della regione Lombardia ha previsto che le domande possano essere presentate anche da eventuale soggetto con potere di firma (incluso funzionario associazione datoriale, consulente del lavoro) delegato dal soggetto richiedente.
La situazione, con riferimento a quanto fin qui descritto, è ovviamente in totale evoluzione e si attendono delucidazioni, chiarimenti, sia da parte degli di soggetti istituzionali quali l’INPS che da parte del Governo.
Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro
Università degli Studi di Siena