Informarsi per capire
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è sufficiente la soppressione del posto di lavoro. Ai fini del repêchage il datore deve compiere una valutazione delle capacità specifiche del lavoratore licenziato
Nell’assolvimento dell’obbligo di repêchage, il datore di lavoro deve prendere in esame anche quelle posizioni lavorative che si renderanno disponibili in un arco temporale del tutto prossimo al recesso
Nell’ambito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il mancato tentativo di repêchage da parte del datore di lavoro comporta l’applicazione della tutela reintegratoria
Corte di Cassazione, ordinanza 11 novembre 2022, n. 33341
La mancanza di allegazione da parte del lavoratore di elementi comprovanti l’esistenza di posizioni alternative di ricollocamento supporta la posizione del datore circa l’assolvimento dell’obbligo di repêchage nell’ambito del licenziamento per g.m.o.
L’obbligo di repêchage impone al datore di verificare l’assenza di posizioni lavorative corrispondenti alle mansioni concretamente svolte dal dipendente
Tweets by bollettinoADAPT
[ninja_form id=15]
[ninja_form id=17]
[ninja_form id=13]
[ninja_form id=12]
[ninja_form id=11]
[ninja_form id=1]
[ninja_form id=5]
[ninja_form id=6]
[ninja_form id=7]
[ninja_form id=8]