Tirocini extracurricolari e certificazione delle competenze: qualche (piccolo) passo in avanti a livello regionale

Interventi ADAPT, Mercato del lavoro

| di Michele Dalla Sega

Bollettino ADAPT 3 marzo 2025, n. 9
 
Il tema dei tirocini, nonostante la rinnovata attenzione sul tema a livello sovranazionale legata alle recenti proposte delle istituzioni europee (su cui si veda M. Corti, F. Simonini, La “direttiva tirocini” in gestazione: oggetto di un procedimento legislativo complesso e dall’epilogo incerto, in Bollettino ADAPT 2 dicembre 2024, n. 43) fatica a entrare nel vivo nel dibattito pubblico nazionale. Totalmente assente, in particolare, è qualsiasi cenno di riflessione sulle connessioni (finora quasi del tutto inesplorate) tra tali strumenti e i processi di certificazione delle competenze che si stanno sviluppando, con grandi ritardi e enormi difficoltà, nel nostro sistema nazionale.
 
Si tratta di una disattenzione rilevante, considerata la natura dell’istituto del tirocinio, che è sempre stato espressamente orientato (almeno sulla carta) verso una finalità formativa, e considerate le potenzialità, in quest’ottica, dei meccanismi pubblici ex D. Lgs. n. 13/2013, finalizzati a individuare, validare e riconoscere le competenze maturate nei vari contesti di apprendimento (formali, informali e non formali). In ogni caso, al di là dei generici impegni programmatici da parte del legislatore nazionale[1], sia le ultime linee guida nazionali del 2017 sia la prassi normativa regionale – che costituisce il principale riferimento operativo per definire e regolamentare l’istituto nei vari contesti locali – non hanno finora fornito particolari spunti di interesse e operatività. Attualmente infatti, se si guarda alle varie legislazioni regionali in materia di tirocini, non si riscontrano – fatta eccezione per una prima sperimentazione avviata nella regione Lazio con la DGR n. 376/2022 – meccanismi di accertamento sostanziale degli apprendimenti raggiunti in esito ai percorsi di tirocinio.
 
Alcuni interessanti segnali di novità sono giunti tuttavia nell’ultimo periodo, se si guarda in particolare agli ultimi sviluppi intercorsi a livello regionale in Lombardia.
 
Il quadro di riferimento
 
Il “caso lombardo” prende le mosse da una deliberazione della giunta regionale, la DGR 3880/2025, approvata nella seduta del 3 febbraio 2025, e avente ad oggetto la “Procedura di individuazione relativamente alla messa in trasparenza delle competenze acquisite in esito ai tirocini extracurriculari”.
 
Tale atto si inserisce nel quadro di azioni previste dal Piano Nazionale Nuove Competenze – Transizione, approvato con il Decreto Interministeriale del 29 marzo 2024, che aggiorna il Piano Nuove Competenze valorizzando, tra i principali elementi di novità, proprio i tirocini extra-curricolari, considerati come percorsi formativi di alternanza tra studio e lavoro che uniscono obiettivi formativi e occupazionali, e che possono quindi contribuire al raggiungimento dell’indicatore comune PNRR n. 10, relativo al “numero di partecipanti ad un percorso di istruzione o formazione”.
 
In quest’ottica, ampia attenzione viene posta sulla necessità di garantire, in connessione a questi strumenti e ai fini del conseguimento del target dei soggetti formati, adeguate procedure di attestazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi del d.lgs. n. 13/2013. In altri termini, si punta a valorizzare quel processo di certificazione pubblica delle competenze, introdotto con la c.d. riforma Fornero (L. n. 92/2012) e già oggetto di regolamentazione organica, a livello regionale, con la delibera regionale n. XI/7721 del 28 dicembre 2022[2], consentendo alcune possibilità ulteriori agli enti titolati di tali processi (che sono, secondo quanto precisato nella stessa DGR del 2022, i centri per l’impiego e gli operatori con accreditamento definitivo per i servizi al lavoro, che garantiscano specifici requisiti aggiuntivi ulteriori e fun­zionali all’attività certificatoria) con specifico riferimento ai tirocini.
 
Il richiamo diretto ai tirocini, inoltre, si spiega– come viene evidenziato nelle motivazioni della DGR – alla luce del fatto che tali strumenti rivestono un ruolo centrale nell’ambito del piano di attuazione regionale del programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), come meccanismo per accrescere l’esperienza professionale e le competenze dei destinatari dei percorsi 4 (lavoro e inclusione), che si rivolgono in maniera specifica a soggetti in condizioni di particolare disagio o fragilità. Per tali figure, il programma GOL prevede il pagamento dei costi di attivazione sostenuti dall’ente promotore in favore dei partecipanti al completamento del quarto mese, previo rilascio di un’attestazione di messa in evidenza dei risultati di apprendimento conseguiti.
 
Le novità della DGR 3880/2025
 
Nel dettaglio, sulla scia delle innovazioni che possono essere apportate a livello regionale, con la DGR 3880/2025 viene consentito agli Enti accreditati al lavoro e ai centri per l’impiego che siano sprovvisti della figura del “Responsabile della Certificazione delle competenze”[3] di assicurare, in esito ai tirocini, servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (IVC), quantomeno nella prima fase, ossia quella relativa all’individuazione delle competenze. Tale fase, che è volta alla ricostruzione e alla codifica delle esperienze di apprendimento della persona richiedente, nonché alla messa in trasparenza delle attività svolte (con riferimento ai descrittori dell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni) e delle competenze acquisite (con riferimento al Repertorio di Qualificazioni regionali), si conclude con l’erogazione del documento di trasparenza, che costituisce la sintesi di tale processo. La previsione punta così a far fronte, in maniera concreta, a una criticità rilevata da vari monitoraggi regionali, ossia l’assenza del responsabile di certificazione delle competenze nei vari enti titolati a svolgere tale procedura. Il richiamo alla (sola) parte di individuazione delle competenze viene operato – come precisato nelle stesse premesse dell’atto regionale – poiché in tale fase (e quindi ai fini del rilascio del documento di trasparenza) tale figura non è necessaria.
 
Per favorire questo percorso alternativo di individuazione delle competenze, viene altresì approvato uno specifico modello di autocertificazione, ossia il modulo 3bis, che potrà essere utilizzato – in alternativa al tradizionale modello 3 previsto in caso di presenza del responsabile – per consentire comunque la possibilità di attestare i risultati di apprendimento sui tirocini anche in assenza di tale figura e nelle more del suo percorso di formazione.
 
Proprio alla formazione di tale figura è infine dedicato l’ultimo passaggio di rilievo della deliberazione, visto che nel punto 4 è contenuto l’impegno della regione a promuovere «un’azione di sistema», rivolta direttamente agli enti titolati, per promuovere specifici percorsi formativi, promossi attraverso la piattaforma INAPP (nello specifico, mediante il perCorso VALI.CO) destinati alle figure dei responsabili di certificazione delle competenze.
 
Prime conclusioni
 
Le novità promosse in regione Lombardia consentono di dare conto, con prospettive future di particolare interesse, del possibile sviluppo a livello locale dei tirocini, strumenti spesso accusati di camuffare la propria dimensione formativa per lasciare spazio, con un uso distorto e concorrenziale rispetto ai rapporti di lavoro standard, a un (semplice e illusorio) fine di promozione temporanea dell’occupazione.
 
La DGR 3880/2025, da questo punto di vista, ha il merito di riaccendere i fari sugli aspetti legati alla “spendibilità” delle competenze acquisite dai lavoratori nell’ambito di tali esperienze, anche se – è bene evidenziarlo – lo fa (anche) per porre rimedio a una specifica criticità, ossia l’assenza dei responsabili di certificazione delle competenze nell’ambito dei soggetti accreditati al lavoro e (conseguentemente) anche ai processi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Occorre inoltre rimarcare, in questa prospettiva, che tali procedure si arresteranno nella loro prima fase, ossia quella dell’identificazione delle competenze, con il rilascio del documento di trasparenza.
 
È ancora presto per valutare la portata complessiva di questa novità, considerato che andrà verificato l’effettivo esito di questi processi e, soprattutto, in attesa di vedere se la misura saprà svilupparsi al di là del primo obiettivo del raggiungimento dei target del PNRR. In ogni caso, andrà seguita con attenzione questa possibile svolta in chiave di tutela transizionale dello strumento del tirocinio, derivante da un’esperienza regionale. È infatti dalle diverse iniziative locali che, in assenza (e nell’attesa) di una nuova disciplina nazionale, che colmi il vuoto derivante dall’abrogazione da parte della Corte Costituzionale della riforma del 2021, si possono individuare spunti utili per uno sviluppo virtuoso di questo strumento.

Michele Dalla Sega
Assegnista di Ricerca
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
X@Michele_ds95

[1] Da ultimo, con l’art. 1, comma 721, della L. n. 231/2021 (poi abrogato dall’intervento della Corte Costituzionale) che menzionava, tra i criteri che avrebbero dovuto ispirare le nuove linee guida Stato-regioni, anche la “definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano (…) una certificazione delle competenze alla sua conclusione”.
 
[2] Invero, a livello regionale e prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 13/2013, era stata già introdotta nel 2012 una prima disciplina di riferimento, con la D.d.u.o. 22 ottobre 2012 – n. 9380, dedicata alla “Approvazione del modello e delle procedure per il sistema di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale in Regione Lombardia”.
 
[3] Con tale termine si identifica la figura che, come precisato nel Decreto n. 17595 del 30 novembre 2022, è il garante del processo di riconoscimento e attestazione delle abilità e conoscenze che fanno parte del Quadro Regionale di Standard Professionali, firmando l’attestato finale rivolto ai soggetti interessati.