Tirocini extracurriculari: inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità

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Bollettino speciale ADAPT 3 luglio 2024, n. 3
 
L’elevato ricorso ai tirocini extracurriculari nella mediazione disabilità / lavoro
 

Di tutte le misure di collocamento mirato disabili, quella senza dubbio più agita in venticinque anni d’attuazione della legge 68/99 è rappresentata dal tirocinio extracurriculare, che si distingue quale strumento privilegiato nella mediazione all’inserimento lavorativo della persona con disabilità perché è quello che accompagna al primo approccio con il mondo produttivo (sulla cornice delle politiche attive per persone con disabilità vedi, in questo bollettino, F. Castellucci, M. Corti, C. Pace, F. Simonini, D.lgs. n. 62/2024 e inclusione lavorativa: la cornice delle politiche attive rivolte alle persone con disabilità).
 
La disciplina dei tirocini extracurriculari è di competenza regionale ma è possibile rinvenire i tratti essenziali che accomunano le diverse normative regionali di questo istituto nelle linee guida approvate il 22 gennaio 2015 in Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento ai cosiddetti TIS (acronimo di tirocini d’inclusione sociale), nonché nelle ultime più recenti linee guida varate nell’Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017, dedicate ad una revisione più generale del tirocinio extracurriculare di formazione e di orientamento, ovvero di inserimento / reinserimento lavorativo, di cui una sezione specifica è riservata alle persone svantaggiate e con disabilità.
 
La disciplina dei tirocini d’inclusione sociale

 
Occorre, dunque, anzitutto soffermarsi su una prima tipologia di tirocini extracurriculari che assolve ad una funzione preliminare e solo propedeutica rispetto all’eventuale processo di avviamento professionale delle persone con disabilità: infatti si caratterizza per attività di orientamento, di formazione e di inserimento / reinserimento non lavorativo, bensì meramente «finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione», come recita il titolo dell’Accordo Stato-Regioni del 22 gennaio 2015.

 
Si tratta di una misura che fa da “cerniera” fra i servizi socio-sanitari e i servizi per il lavoro, tanto che il requisito soggettivo previsto per i destinatari di questo intervento è quello di essere «presi in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti», i quali sono chiamati ad agire il ruolo formale di soggetto proponente di questa tipologia di tirocinio, affiancandosi nella sottoscrizione dei relativi atti al soggetto promotore, al soggetto ospitante e al destinatario, oltre che a chi eventualmente lo rappresenta.
 
La durata massima di un TIS è di 24 mesi ma Regioni e Province autonome possono prevedere deroghe alla sua ripetibilità in seguito all’attestazione della sua necessità da parte del servizio socio-sanitario che ha in carico la persona. Al centro del progetto formativo e di orientamento di questa tipologia di tirocinio vi sono gli obiettivi di inclusione sociale, autonomia e riabilitazione del destinatario, oltre all’acquisizione di competenze di base e trasversali, a cui si possono aggiungere competenze tecnico-professionali con eventuale indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento.
 
Non è previsto un numero massimo di TIS, a differenza degli altri tirocini extracurriculari, attivabili all’interno della medesima unità operativa aziendale ospitante e – data la natura prioritariamente risocializzante di questi tirocini – non possono essere contemplati fra le modalità di attuazione delle convenzioni di cui all’art. 11, comma 2, della legge 68/99 per l’azienda ospitante.
 
L’indennità di tirocinio, corrisposta di norma dal soggetto proponente al destinatario di TIS, costituisce un sostegno di natura economica volto a favorire il buon esito del progetto personalizzato di formazione e di orientamento finalizzati all’inclusione sociale, all’ autonomia e alla riabilitazione del tirocinante.
 
Per tutto ciò che non viene specificamente ed espressamente previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 22 gennaio 2015, vale ora la disciplina generale di cui all’Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 relativa ai tirocini extracurriculari di formazione e di orientamento, ovvero d’inserimento / reinserimento lavorativo, ivi incluso l’obbligo di comunicazione obbligatoria (in acronimo COB) al sistema informativo del lavoro con finalità di monitoraggio della misura.
 
La disciplina specifica dei tirocini di formazione e di orientamento per persone con disabilità

 
Di questa disciplina generale, val qui la pena richiamare solo le disposizioni particolari dello strumento, nei casi in cui venga utilizzato a favore di persone con disabilità (o svantaggiate), posto che il “cuore” del progetto formativo individuale di un tirocinio extracurriculare di formazione e di orientamento, ovvero di inserimento / reinserimento lavorativo di un persona con disabilità (o svantaggiata) è dato – rispetto al TIS – dall’indispensabile obiettivo dell’acquisizione di competenze tecnico-professionali (anche solo elementari in molte discipline regionali), oltre a quelle di base e trasversali.
 
Dall’esame della fonte sopraccitata emergono due sole peculiarità proprie di questa politica attiva del lavoro, se rivolta a persone con disabilità (o svantaggiate): anzitutto per i soggetti disabili la durata complessiva della misura, comprensiva di proroghe e rinnovi, può arrivare fino a ventiquattro mesi rispetto al limite massimo di dodici mesi previsto per gli altri target di destinatari; in secondo luogo, tutti i vincoli numerici a cui sono soggetti i tirocini extracurriculari di formazione e di orientamento, ovvero d’inserimento / reinserimento lavorativo in rapporto ai dipendenti in forza nelle sedi operative aziendali ospitanti non si applicano laddove i destinatari siano rappresentati da persone svantaggiate o con disabilità. Corre l’obbligo, però, di rammentare che la realtà delle singole normative regionali è assai variegata e multiforme, ben oltre questi due soli tratti caratteristici riservati ai destinatari della misura disabili / svantaggiati dall’Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 (in tema vedi T. Galeotto, Il tirocinio e le sue molteplici articolazioni nell’incrocio tra definizioni nazionali e regolazioni regionali, Materiali di discussione n. 4/2022, ADAPT University Press)
 
I monitoraggi istituzionali dei tirocini extracurriculari: più ombre che luci dalle loro risultanze

 
La diversa finalità delle due casistiche di tirocinio extracurriculare qui descritte solo nei loro tratti distintivi peculiari – essendo fortemente accomunate fra loro dall’impianto normativo generale di tutti i tirocini extracurriculari (a partire dall’obbligo di COB) che discende dall’ultimo Accordo Stato-Regioni raggiunto nella disciplina di questa materia – non emerge in maniera nitida  dall’utilizzo che ne fanno gli enti promotori: da tutti i rapporti di monitoraggio dedicati a livello nazionale da INAPP e ANPAL ai tirocini extracurriculari risulta, infatti, un improprio ricorso a funzione meramente risocializzante non solo dei TIS ma anche dei tirocini di formazione e di orientamento, ovvero di inserimento / reinserimento lavorativo di persone con disabilità / svantaggio, non forieri di particolari risultati occupazionali ().
 
Da questa ricognizione sui tirocini si percepisce quanto sia essenziale la mediazione efficace tra lavoro e disabilità, garantendo misure inclusive che intercettino in toto i bisogni e le opportunità che è necessario valorizzare in un rapporto sinergico che vede come nodi cardine l’inclusione sociale, l’autonomia e la riabilitazione ma anche il lavoro vero e proprio. Resta dunque necessario continuare le attività di monitoraggio, che offrono una fotografia anche delle modalità stesse di svolgimento del tirocinio, il quale deve supportare il destinatario della misura ad essere valorizzato come pe rsona all’interno di un mestiere, quale proprio fattore espressivo.
 
Federica Castellucci

PhD Candidate ADAPT – Università di Siena

@fede_castel
 
Michele Corti

PhD Candidate ADAPT – Università di Siena

@michele_corti
 
Carlo Pace

PhD Candidate ADAPT – Università di Siena
@CarloPace_ 
 
Fabrizio Simonini

PhD Candidate ADAPT – Università di Siena

FabrySimonini

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