In arrivo regole europee per gli stage. La Commissione ha approvato una proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro di qualità per i tirocini. La proposta (Com2013, 857final) ha ampi margini di rapida approvazione. I tirocini rappresentano infatti un elemento chiave della cosiddetta “garanzia giovani” adottata dal Consiglio dei Ministri della Unione europea nell’aprile 2013 e in fase di lancio nei vari Stati membri con l’avvio del nuovo anno.
Obiettivo della raccomandazione è incrementare la qualità dei tirocini di tipo non curriculare con riferimento a contenuti formativi e condizioni di lavoro nell’ottica della occupabilità dei giovani e di una più rapida transizione dalla scuola al lavoro. Per raggiungere questo obiettivo la Commissione propone che nelle legislazioni e prassi nazionali vengano accolti entro la fine del 2014 alcuni principi chiave. Un po’ come accaduto in Italia con la trasposizione nelle regolazioni regionali delle linee-guida definite dalla conferenza Stato-Regioni in attuazione della legge Fornero.
Considerando la prassi europea, che non sempre contempla la presenza di un soggetto promotore abilitato alla attivazione degli stage, la proposta di raccomandazione prevede in primo luogo la formalizzazione per iscritto del tirocinio d’intesa anche con il tirocinante. L’accordo scritto dovrà indicare chiaramente l’obiettivo formativo, le coperture assicurative e le condizioni di lavoro, nonché l’eventuale indennità a favore del tirocinante. Circostanza questa che bene evidenzia come in Europa non si intenda rendere obbligatorio, neppure per i tirocini curriculari, un compenso minimo. Piuttosto i soggetti che promuovo stage sono chiamati a indicare nell’avviso di posto vacante se il tirocinio è remunerato o meno. Anche la presenza di un tutor o supervisore non è obbligatoria sebbene incoraggiata e auspicata a garanzia della qualità del percorso formativo. Quanto alla durata la proposta di raccomandazione prevede un principio di “durata ragionevole” quantificata, di regola, in sei mesi salvo casi particolari adeguatamente giustificati. La raccomandazione suggerisce anche termini di preavviso in forma scritta per la interruzione anticipata del tirocinio che dovrebbero ammontare a due settimane. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante o il promotore dovrebbero infine assicurare al tirocinante una lettera di referenze e un certificato relativo alle competenze maturate.
Nell’insieme nulla di dirompente rispetto al complesso quadro giuridico nazionale sebbene qualche modifica nelle regolazioni regionali andrà fatta. Piuttosto la conferma della controversa natura dei tirocini che, da metodo formativo dell’alternanza e occasione di primo contatto con il mondo del lavoro da parte dei giovani, hanno subito una progressiva attrazione nell’area del diritto del lavoro. E questo sino al punto da essere equiparati, almeno per taluni profili come orari, ferie e riposi previsti dalla proposta di raccomandazione, a una sorta di contratto di lavoro di primo ingresso nel mercato del lavoro. Convinzione delle istituzioni europee, in ogni caso, è che l’adozione di un quadro di qualità per i tirocini faciliterebbe la attuazione dei sistemi di garanzia per i giovani da parte degli Stati membri.
Michele Tiraboschi
Direttore scientifico ADAPT
* Il presente articolo è pubblicato anche in Il Sole 24 Ore, 8 dicembre 2013, con il titolo Stage, formalizzati in un accordo scritto obiettivi formativi e compenso (eventuale).
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Tirocini: verso uno standard europeo di qualità