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È stato recentemente presentato al Senato su iniziativa del senatore Maurizio Sacconi ed è attualmente in discussione in Commissione Lavoro il Disegno di legge n. 2858 recante “Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate”.
La proposta, oltre a determinare il dies a quo per la decorrenza dei termini per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale nel caso della non corretta esecuzione della prestazione, introduce la previsione di parametri per l’equo compenso del professionista, misura pensata per far fronte al costante rischio di una concorrenza al ribasso nel mercato delle professioni ordinistiche. Destinatari della proposta sono, infatti, i professionisti iscritti agli Ordini, i quali hanno conosciuto negli anni, in nome della libera concorrenza e della libera circolazione dei servizi e delle persone sancite al livello europeo, una progressiva liberalizzazione delle regole concernenti la determinazione del compenso per la prestazione. Si ricorda in proposito anzitutto l’intervento del 2006 del Decreto Bersani (Decreto Legge n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) che all’art. 2, tra le altre cose, sanciva l’abolizione delle disposizioni legislative e regolamentari volte a stabilire per le attività libero professionali e intellettuali tariffe obbligatorie fisse o minime per le prestazioni. A seguire nel 2012 con il Decreto Legge n. 1/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) all’art. 9 si è disposta, specificamente per le professioni regolamentate, l’abrogazione delle tariffe del sistema ordinistico, salvo l’utilizzo di parametri stabiliti con decreto del ministero vigilante per la liquidazione del compenso del professionista da parte di un organo giurisdizionale. L’utilizzazione di detti parametri per la pattuizione del compenso all’interno del contratto individuale determinava la nullità della clausola relativa, nel rispetto dell’art. 36 del Decreto Legislativo n. 206/2005 (c.d. Codice del consumo), con il fine di tutelare il cliente/consumatore, ritenuta parte debole del contratto.
Il disegno in analisi ha invece tutt’altra impostazione e prospettiva. Nello specifico, esso si preoccupa di tutelare i professionisti, che sostengono determinati costi per garantire una certa performance o che hanno scarsa forza contrattuale rispetto al committente in quanto «newcomers», nonché tutelare il consumatore da prestazioni di bassa qualità. Infatti, secondo il suo promotore, l’«equo compenso non è solo un principio costituzionale applicabile a tutti i lavori ma un’oggettiva esigenza per tutti i consumatori […]».
La proposta è formulata in quattro articoli. Nel primo si fornisce la definizione di equo compenso, cioè: «la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», riprendendo il dettato dell’art. 36 Cost., al quale si fa espresso riferimento. L’ampliamento dell’ambito di applicazione di un principio finora destinato al solo lavoro subordinato richiama il tentativo di estensione delle tutele tipiche del lavoro dipendente perseguita dalla Proposta di legge Fassina-Damiano del 2014, la quale accordava anche ai lavoratori autonomi parametri contrattuali collettivi per stabilire i compensi del professionista.
A tal riguardo, va ricordato ciò che è accaduto per le collaborazioni coordinate a progetto, ora abolite dalla riforma del 2015: il Decreto Legislativo n. 276 del 2003, infatti, all’art. 63 stabiliva che il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto dovesse essere «proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito», e dovesse tener conto dei «compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto». La Riforma Fornero (nello specifico il Decreto Legge n. 76 del 2013) è intervenuta modificando l’art. 63 del suddetto Decreto Legislativo e disponendo, al contrario, che oltre a tener conto della quantità e qualità del lavoro svolto, il collaboratore a progetto aveva diritto ad un compenso fissato in misura non inferiore a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva per ciascun settore di attività e comunque non inferiore ai minimi salariali applicati per le mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.
Nel secondo articolo del disegno di legge in analisi si individuano le misure per rendere la prescrizione efficace. Si parla, infatti, delle «clausole che prevedono un compenso non equo», disponendo la nullità parziale delle stesse: il professionista potrà agire per far valere a suo vantaggio la nullità del patto o delle singole clausole in cui sia stabilito un compenso in grado di creare un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti a favore del committente, senza che venga pregiudicato quanto stabilito nel resto del contratto.
Inoltre, al secondo comma si introduce una presunzione relativa («si presume fino a prova contraria») rispetto ai parametri che definiscono l’equo compenso. Il promotore del disegno di legge considera «manifestamente sproporzionato all’opera professionale e non equo» il corrispettivo fissato in un ammontare inferiore ai parametri per la liquidazione dei compensi stabiliti per i professionisti iscritti agli Ordini o Collegi dai decreti adottati sulla base dell’art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Gli articoli tre e quattro sono dedicati rispettivamente a stabilire il dies a quo a partire dal quale decorrono i termini per la prescrizione dell’azione di responsabilità del professionista (il giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all’Ordine) e ad esentare la finanza pubblica da oneri per l’attuazione delle disposizioni in analisi.
Il disegno di legge interviene a non molta distanza dalla approvazione della Legge 22 maggio 2017, n. 81 (“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”). Anche quest’ultimo provvedimento dalla lunga gestazione ha avuto come obiettivo quello di introdurre previsioni di legge in grado di correggere lo squilibrio contrattuale che spesso si innesta nei rapporti tra professionisti e committenti, ad esempio prevedendo l’abusività delle clausole contrattuali che riconoscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o che stabiliscono termini di pagamento superiori a sessanta giorni dal ricevimento della fattura da parte del committente o della richiesta di pagamento o (art. 3 Legge n. 81/2017).
Dunque il Legislatore si sta evidentemente sensibilizzando alle istanze dei lavoratori autonomi, i quali negli anni della crisi hanno visto i propri redditi abbassarsi, a fronte di trattamenti previdenziali e fiscali non adeguati a garantire condizioni di vita e di lavoro sostenibili, venendo meno a quella tutela del lavoro in ogni sua forma che rappresenta principio fondante dell’ordinamento (art. 35 Cost.). Quella contenuta nella proposta è una delle soluzioni possibili per far fronte a tutto ciò, ma non l’unica: sarà certamente interessante seguire il dibattito e i ragionamenti che si svilupperanno in merito alle strade perseguibili per accordare misure di valorizzazione e di sostegno ai lavoratori autonomi, nel rispetto delle prerogative e degli elementi essenziali che caratterizzano l’attività svolta.
Adapt Junior Fellow