Una collaborazione coerente, autorevole e indipendente

E’ talmente evidente la complessità del quadro economico-giuridico nel quale opera chi si occupa di lavoro e relazioni industriali che non occorre richiamarlo nel dettaglio. Basti dire che la sensazione di impotenza e disorientamento è diffusa e tangibile, tanto tra i professionisti, in “trincea” tutti i giorni, che tra i ricercatori, confusi da ripetute contraddizioni normative e amministrative.

Solo alcuni esempi, tra i più recenti.

 

  • la recente circolare INAIL (60010.02/05/2014.0003112 della Direzione Centrale Rischi) con la quale sono state emanate istruzioni riguardanti l’assicurabilità dei soci di società uni-personali e di soci amministratori unici operanti nell’ambito commerciale. Il contenuto della stessa, fermo il quadro normativo, modifica l’indirizzo, già qualificato come disomogeneo, disponendo l’assicurabilità in caso di sussistenza di un rapporto di dipendenza e con effetto immediato (nulla specificando per i periodi pregressi non ancora prescritti!);
  • l’inquadramento delle “società tra professionisti” ai fini fiscali ma, non di meno, ai fini previdenziali per i propri dipendenti. Il MEF prima ha preso posizione con specifica risoluzione (n° 118/2003) affermando che l’attività economica esercitata da una STP tra Avvocati è riconducibile all’area del lavoro autonomo professionale. Con buona pace della linearità sono poi state fatte seguire la risoluzione n° 56/2003 e, recentemente, l’interpretazione dell’08/05/2014 della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate in sede di risposta ad altro interpello con le quali si è prontamente statuito che le STP tra Ingegneri e tra Commercialisti, Revisori e Consulenti del Lavoro eserciterebbero attività economica riconducibile all’area dell’impresa ex art. 2082 C.C.;
  • nel contempo l’INPS ha chiarito che un dipendente che svolga le stesse identiche mansioni con gli stessi identici titoli, presso una società di revisione o presso uno studio commercialistico, qualora venisse licenziato, nel primo caso ha titolo all’iscrizione alle liste di mobilità, nel secondo no;
  • l’approssimazione tecnica che accomuna la scrittura di molte delle novità, pure interessanti nelle intenzioni, del recentissimo decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 (il primo atto del c.d. Jobs Act renziano).

Non è nostra intenzione scendere in questa sede negli specifici dettagli delle problematiche elencate, semmai sottolineare l’assoluta esigenza e riscontrata necessità di tavoli di confronto e canali di informazione autorevoli quale vuole essere questa nuova serie di Bollettini online che si inaugura con questo numero “zero”.

 

Si tratta di una ambiziosa avventura editoriale frutto della convenzione tra ANCL Veneto e ADAPT e che vede coinvolti gli ispettori di vigilanza ANIV.

 

Come associazioni di natura privatistica non possiamo vantare autorità giuridicamente rilevante, ma autorevolezza certamente sì. Abbiamo deciso di metterla a disposizione, ognuno per la parte di sua competenza: l’esperienza sul campo dei Professionisti lavoristi realmente operativi, l’approfondimento dottrinale dei ricercatori impegnati nell’analisi dell’economia e del diritto del lavoro, nonché della gestione di impresa e la preparazione degli Ispettori di Vigilanza quali controllori della corretta applicazione delle norme nell’impresa e nel mercato del lavoro.

 

Auspichiamo un’ampia collaborazione all’iniziativa da parte di tutti coloro che condividono tale approccio operativo, a favore della semplificazione e della coerenza normativa e contro la dittatura della fantasiosa interpretazione amministrativa che pretende di diventare legge.

 
Buon lavoro e buona lettura a tutti!
 
 

Alessandro Bonzio

Presidente ANCL Veneto

 

Emmanuele Massagli

Presidente ADAPT

@EMassagli

 

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